Cassazione Civile, Ordinanza n. 10233/2025 del 18/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società appaltatrice per il pagamento di una somma dovuta per lavorazioni eseguite su un impianto di laminazione. La società committente proponeva opposizione ex art. 645 c.p.c. e chiedeva in via riconvenzionale la risoluzione dei contratti di appalto e il risarcimento dei danni, sostenendo che gli interventi eseguiti erano stati inidonei e che la rottura della gabbia pignoni e il fermo produttivo dipendevano dall'inadempimento dell'appaltatrice. Il Tribunale revocava il decreto, accoglieva la riconvenzionale e condannava l'appaltatrice al risarcimento. In appello la decisione veniva solo parzialmente riformata: la Corte territoriale confermava la risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatrice, ma riduceva il danno risarcibile, escludendo che la rottura della gabbia pignoni fosse con certezza imputabile all'appaltatrice e compensando i reciproci crediti. La società committente ricorreva per cassazione con cinque motivi, deducendo soprattutto violazioni degli artt. 1662, 1665, 112, 115, 116, 2697 c.c. e c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel ritenere necessaria la presenza del tecnico dell'appaltatrice alle prove, nel collocare temporalmente la verifica dei lavori, nel trascurare il blocco dell'impianto per l'ATP e nel mal valutare la CTU. La società appaltatrice resisteva e proponeva ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ravvisato un proprio inadempimento per mancata rappresentazione alla committente della possibile inutilità delle opere rispetto al ripristino dell'impianto, in violazione degli artt. 1176 e 1453 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto ammissibili alcuni motivi formalmente "misti", ma li ha dichiarati infondati perché diretti in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. In particolare, ha osservato che la Corte d'appello aveva fondato la necessità della presenza del tecnico dell'appaltatrice non sulla disciplina generale dell'appalto, ma sul contenuto degli accordi negoziali tra le parti; che il presunto errore sulla data delle prove non sussisteva; che la doglianza sul fermo produttivo non coglieva la ratio decidendi, fondata sull'insussistenza di certezza eziologica tra la rottura della gabbia e la condotta dell'appaltatrice; e che le censure sulla CTU non integravano né omessa pronuncia né omesso esame di fatti storici decisivi. Il ricorso incidentale è stato respinto perché la valutazione di grave inadempimento dell'appaltatrice era sorretta da motivazione congrua e non contraddittoria. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo per entrambe le impugnazioni.
Norme richiamate
norma richiamata per indicare l'opposizione a decreto ingiuntivo come sede originaria del giudizio
invocato dalla ricorrente principale, ma ritenuto non pertinente rispetto alla ratio della decisione, perché la corte di merito aveva valorizzato gli accordi negoziali e non la disciplina legale della verifica dell'opera
invocato dalla ricorrente principale, ma ritenuto non decisivo, poiché la necessità della presenza del tecnico dell'appaltatrice derivava dal contenuto pattizio
richiamato per distinguere i motivi di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi, ammettendo la possibilità di motivi "misti" solo se chiaramente scindibili
il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto un provvedimento sulla domanda o eccezione; non è configurabile rispetto alla valutazione delle prove o della CTU
richiamato dalla ricorrente principale per contestare la valutazione delle prove, ma le censure sono state ritenute sostanzialmente dirette a una nuova lettura del materiale istruttorio
richiamato dalla ricorrente principale, ma non idoneo a fondare un sindacato di legittimità sulla valutazione della consulenza tecnica
invocato in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio e alla prova del nesso causale, ma la censura è stata ritenuta in concreto volta a rivalutare il merito
richiamato in relazione alla risoluzione per inadempimento, confermata nel giudizio di merito
la Corte d'appello ha ravvisato un inadempimento dell'appaltatrice per difetto di diligenza qualificata, tenuto conto della delicatezza e obsolescenza dell'impianto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è ammissibile anche un motivo che cumuli censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, purché le doglianze siano chiaramente separabili e consentano un esame autonomo; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La disciplina legale dell'appalto non impedisce che la presenza di un tecnico dell'appaltatore alle prove e al collaudo sia pattiziamente prevista come condizione di corretta esecuzione e conclusione della prestazione.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non riguarda la valutazione delle prove o della CTU, ma solo la totale mancanza di decisione su domande o eccezioni.
- L'omesso esame denunciabile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo; non comprende la mera critica alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio o alla loro valutazione da parte del giudice di merito.
- La censura che, in sede di legittimità, miri a contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e della CTU è inammissibile quando pretende una rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge.
- In tema di appalto, la risoluzione per inadempimento può essere confermata se il giudice di merito accerta, con motivazione congrua, un difetto di diligenza qualificata dell'appaltatore in relazione alla natura dell'opera e alle caratteristiche del bene su cui interviene.
- Il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento richiede la prova dell'imputabilità causale del pregiudizio alla condotta del contraente: se il nesso eziologico non è accertato con certezza, la domanda risarcitoria può essere respinta anche se il contratto viene comunque risolto.
- Quando il giudice di merito distingue tra l'inadempimento che giustifica la risoluzione e il diverso profilo del danno risarcibile, la motivazione non è contraddittoria se i due piani sono autonomamente esaminati e sorretti da rationes distinte.
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