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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03723/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministratore di condominio)

La controversia

La lite nasce da un giudizio promosso da un condomino contro l’amministratore del condominio per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali, in particolare del danno all’immagine, asseritamente derivati da una condotta diffamatoria tenuta in assemblea condominiale e da successive iniziative monitorie ed esecutive ritenute incompatibili con una transazione intervenuta tra le parti. Il tribunale aveva accolto la domanda e liquidato equitativamente il danno; la corte d’appello aveva invece riformato la decisione rigettando la domanda per difetto di prova del danno. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per travisamento della prova e della transazione, deducendo che la corte territoriale avrebbe male interpretato la deposizione testimoniale e il verbale transattivo; (2) violazione delle norme su onere della prova, presunzioni, liquidazione del danno e risarcibilità del danno non patrimoniale, sostenendo che la condotta diffamatoria, integrando reato, dovesse comportare il risarcimento anche equitativo del danno all’immagine, desumibile anche per presunzioni; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente o carente in relazione al ragionamento presuntivo. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché rivolto contro argomentazioni svolte solo ad abundantiam e non contro la vera ratio decidendi, identificata nel difetto di prova del danno; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché risolveva in una diversa valutazione di fatto della prova presuntiva; ha infine reputato inconsistente e generico il terzo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso, confermando il rigetto della domanda risarcitoria disposto in appello. Ha rilevato che la decisione impugnata poggiava sulla ratio del difetto di prova del danno all’immagine, mentre i rilievi della corte d’appello sulle prove testimoniali e sulla transazione erano solo aggiuntivi e quindi non utilmente censurabili. Quanto al danno non patrimoniale, la Corte ha ritenuto che il ricorrente si limitasse a proporre una lettura alternativa degli elementi probatori, senza evidenziare un vero error iuris. Il terzo motivo è stato giudicato generico. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro della dedotta violazione di legge, ma la Corte rileva che la censura mira in realtà a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato per la dedotta nullità della sentenza; la Corte esclude che ricorra un vizio motivazionale rilevante, ritenendo i motivi inammissibili o generici.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla motivazione per dedurre nullità della sentenza, ma la Corte non ravvisa alcuna nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza, senza esito favorevole per il ricorrente.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per sostenere la carenza di motivazione; la Corte esclude il vizio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ritiene che le doglianze mirino a una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare il giudizio sulle prove; la Corte non accoglie la censura perché non emergono violazioni della regola di valutazione della prova.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere probatorio; la Corte valorizza il mancato assolvimento dell’onere di provare il danno.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per la prova presuntiva; la Corte ritiene che il ricorrente chieda solo una diversa lettura di fatto degli indizi.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per le presunzioni semplici; la Corte non ravvisa un vizio nel ragionamento presuntivo tale da imporre cassazione.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato in tema di risarcimento del danno; la Corte non vi ricava un obbligo di liquidazione in assenza di prova del danno.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa; la Corte implicitamente conferma che la liquidazione equitativa presuppone comunque la prova dell’esistenza del danno.

  • art. 185 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la risarcibilità del danno derivante da reato; la Corte non accoglie la censura per difetto di prova del pregiudizio.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato come fondamento del danno non patrimoniale; la Corte non nega in astratto la risarcibilità, ma ne richiede la prova nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso inammissibile.

  • art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012

    Richiamato insieme al comma 1 quater per determinare l’ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando colpisce argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata solo ad abundantiam e non la vera ratio decidendi su cui essa si fonda.
  • La deduzione di travisamento della prova non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, essendo preclusa al giudice di legittimità la revisione del merito.
  • Il danno non patrimoniale, anche quando si assuma derivante da condotta integrante reato, non può essere liquidato in assenza di una prova dell’esistenza del pregiudizio; la liquidazione equitativa presuppone comunque l’accertamento del danno.
  • La prova presuntiva deve essere censurata in cassazione solo denunciando un effettivo errore di diritto o un vizio motivazionale specifico; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa degli indizi valutati dal giudice di merito.
  • La censura di motivazione apparente o carente deve individuare con precisione il vizio della sentenza impugnata; affermazioni generiche o meri richiami giurisprudenziali non sono idonei a scardinare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità dei genitori e precettoriImpugnazioniProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDanno non patrimonialeNesso di causalità

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