Cassazione Penale, Sentenza n. 10530/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del ne bis in idem ex art. 649 c.p.p. tra più sentenze derivanti dalla perquisizione del 03/05/1998 (tra cui: condanna per ricettazione — due carnet di assegni provento di furto — sentenza della Corte d'appello di Catanzaro; assoluzione per falsità e truffa relativa all'utilizzo di uno degli assegni — sentenza del Tribunale di Potenza) e, subordinatamente, il riconoscimento della continuazione tra la condanna per ricettazione e il procedimento per stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990) anch'esso nato dalla medesima perquisizione. Denunciava altresì violazioni normative costituzionali e convenzionali (art. 4 Protocollo 7 CEDU, art. 50 Carta di Nizza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo relativo al ne bis in idem inammissibile e ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione nella parte in cui ha escluso l'identità del fatto tra la condotta di detenzione/consapevole disponibilità dei carnet di assegni (ricettazione) e la distinta condotta di utilizzo di un singolo assegno con documento altrui (falso/truffa): ai fini del ne bis in idem è richiesta identità del fatto storico intesa come coincidenza di condotta, evento e nesso causale in senso naturalistico, non un mero collegamento fattuale o probatorio. Viceversa, la Corte ha accolto il motivo relativo alla mancata motivazione sulla domanda di riconoscimento della continuazione tra la sentenza di ricettazione e il procedimento per stupefacenti: essendo la richiesta stata espressamente formulata e non motivatamente valutata, la sentenza è stata annullata limitatamente a tale punto e rinviata al giudice dell'esecuzione (da comporre in diversa composizione come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183/2013) per esame libero e motivato della domanda di continuazione.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al divieto di ne bis in idem nella fase esecutiva; la Corte interpreta il divieto come applicabile solo in presenza di identità del fatto storico (coincidenza di condotta, evento e nesso causale in senso naturalistico).
Delitto di ricettazione: la condanna della Corte di appello di Catanzaro riguardava la detenzione/consapevole disponibilità di due carnet di assegni provento di furto; la Corte ha ritenuto questa fattispecie distinta dalle condotte di utilizzo dei singoli assegni.
Riguarda il reato in materia di stupefacenti; la domanda di continuazione includeva questo procedimento nato dalla stessa perquisizione e la Corte ha ritenuto che la mancata motivazione della relativa domanda richiedesse annullamento e rinvio.
Norma procedurale relativa all'istanza di riconoscimento della continuazione: il giudice dell'esecuzione dovrà riesaminare liberamente e motivatamente la richiesta ai sensi di questa disposizione.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di cassazione invocati dal ricorrente; la Corte utilizza la lett. e) per censurare l'omessa motivazione (sul punto della continuazione) e la lett. c) per questioni di violazione di norme di diritto che sono state, nel primo motivo, ritenute inammissibili per mancata fondazione rispetto alla ratio dell'ordinanza impugnata.
Richiamato tra le norme contestate (regole generali sulla motivazione e l'istruttoria); la Corte sottolinea l'obbligo di motivazione sul punto della continuazione.
art. 12 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente fra le censure; implicita nella questione della motivazione e del ruolo del giudice dell'esecuzione, ma la Corte ha focalizzato il vizio dell'omessa motivazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente nell'ambito del quadro normativo sull'esecuzione e impugnazioni; non è stata però determinante per la statuizione sul ne bis in idem.
art. 4 Protocollo 7 CEDU
Richiamato come parametro convenzionale contro la duplicazione dei procedimenti; la Corte ha però richiamato l'interpretazione nazionale dell'identità del fatto storico, senza ritenere sussistente la violazione nel caso concreto.
art. 50 Carta di Nizza
Richiamato dal ricorrente come garanzia contro la doppia esposizione penale; la Corte non ha ritenuto applicabile il divieto nella fattispecie rispetto alle due sentenze discusse per ne bis in idem.
Sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013
Richiamata per l'obbligo di rinnovare il giudizio davanti al giudice dell'esecuzione in diversa composizione; la Corte di Cassazione dispone il rinvio conformemente a tale indicazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti dell'articolazione dei motivi di ricorso trattati dalla Cassazione (il ricorso è stato riassunto nei limiti previsti).
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem richiede identità del fatto storico intesa come coincidenza di condotta, evento e nesso causale in senso naturalistico; non è sufficiente un mero collegamento fattuale, probatorio o la comune occasione (es. stessa perquisizione).
- La distinzione tra detenzione/possesso di materiale provento di reato e l'uso successivo di singoli elementi rinvenuti può integrare fatti storicamente e naturalisticamente diversi, e quindi non impedire nuovi procedimenti o decisioni diverse.
- Se in sede esecutiva è presentata domanda di riconoscimento della continuazione, il giudice è tenuto a esprimersi motivatamente: l'omessa valutazione motivata di una richiesta rituale costituisce vizio rilevante e può determinare annullamento e rinvio.
- In caso di rinvio per omessa motivazione, il riesame va fatto "in piena libertà" dal giudice dell'esecuzione, che deve valutare nuovamente la sussistenza della continuazione secondo le regole sostanziali e probatorie vigenti.
- Le censure fondate sull'incidenza di norme sovranazionali (CEDU, Carta di Nizza) devono comunque confrontarsi con la definizione nazionale di identità del fatto; l'invocazione convenzionale non produce automaticamente il riconoscimento del ne bis in idem se manca l'identità naturalistica.
- Nei procedimenti derivanti da un unico episodio materiale (es. una perquisizione) è necessario distinguere con chiarezza le diverse condotte e il loro valore giuridico per stabilire se sussista identità del fatto o semplice contiguità occasionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10517/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10541/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10506/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10509/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10510/2026 del 19/03/2026
- Sentenza penale · 19 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 10516/2026 del 19/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →