Cassazione Civile, Ordinanza n. 34942/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente immobiliare)
La controversia
L'originario attore aveva convenuto in giudizio la titolare di un'agenzia immobiliare sostenendo che, nell'ambito di un rapporto di mediazione per la locazione di una camera ammobiliata, la controparte non aveva consegnato un deposito cauzionale di euro 700,00 ricevuto dalla conduttrice e aveva inoltre emesso una fattura di euro 1.842,00 per una gestione dell'appartamento che l'attore assumeva non essere mai stata svolta. Chiedeva il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, richiamando anche l'art. 1746 c.c. Le eredi che hanno proposto ricorso per cassazione lamentavano: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe mal qualificato la domanda risarcitoria, ricondotta invece alla violazione degli obblighi nascenti dal mandato mediatorio; 2) violazione degli artt. 112 e 1218 c.c., sostenendo che le prove raccolte dimostrassero i danni, in particolare l'indebita percezione di provvigioni per euro 1.545,00, e che la corte territoriale avesse errato nel non valorizzare le dichiarazioni testimoniali e i documenti prodotti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto insussistente il vizio di omessa pronuncia, osservando che la Corte d'appello aveva comunque esaminato e qualificato la domanda, richiamandone il fondamento anche in relazione agli artt. 1746 e 2043 c.c. Ha inoltre rilevato che l'interpretazione e qualificazione della domanda sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e che la motivazione sul punto non presentava anomalie rilevanti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato le doglianze prive di specificità e autosufficienza, sia in tema di asserita non contestazione, sia in relazione alla valutazione delle prove documentali e testimoniali; ha poi ribadito che il cattivo apprezzamento delle prove non legali non è censurabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante. È stata quindi confermata la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte osserva che la norma invocata riguarda l'agenzia e non la mediazione, rilevando l'erroneità del richiamo normativo operato nella domanda originaria, ma senza farne derivare una pronuncia di inammissibilità o una diversa statuizione decisiva sul merito.
È richiamato quale ulteriore fondamento prospettato della pretesa risarcitoria; la Corte rileva che la domanda continuava a essere fondata anche su tale norma, senza che ciò superasse il difetto di prova del danno e del nesso causale.
La Corte esclude l'omessa pronuncia, perché il giudice di appello aveva comunque deciso sulla domanda e ne aveva compiuto la qualificazione sostanziale.
È evocato nel secondo motivo come norma asseritamente violata, ma la Corte non accoglie la censura, ritenendo inammissibile la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c.
Viene richiamato come parametro di denuncia dell'omessa pronuncia e della nullità della sentenza, ma la Corte ritiene che la doglianza non sussista.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per la dedotta violazione di legge; la Corte nega che le censure si traducano in una corretta critica di legittimità.
art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il cattivo apprezzamento delle prove non legali non integra di per sé il vizio di motivazione, salvo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
La Corte richiama l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, dichiarando le doglianze carenti di autosufficienza.
È richiamato nel procedimento camerale per la proposta di manifesta infondatezza dei motivi.
È richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale a seguito della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002.
È richiamato quale parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'interpretazione e qualificazione della domanda giudiziale costituiscono un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la motivazione nei limiti dell'anomalia motivazionale rilevante.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la domanda e ne abbia dato una qualificazione sostanziale, anche se non conforme alla prospettazione della parte.
- La deduzione di una violazione dell'art. 112 c.p.c. non può risolversi in una critica alla mera qualificazione della domanda o alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- Chi ricorre per cassazione denunciando l'erronea valutazione di prove o documenti deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, indicando puntualmente contenuto degli atti, documenti e fatti decisivi trascurati.
- L'asserita non contestazione di un fatto deve essere dedotta in modo specifico, indicando le condotte processuali rilevanti; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non è sindacabile in cassazione, salvo che si traduca in una motivazione costituzionalmente inesistente o radicalmente anomala.
- In una domanda risarcitoria è necessario allegare e provare non solo l'altrui condotta asseritamente inadempiente o illecita, ma anche l'esistenza del danno e il nesso causale tra condotta e pregiudizio.
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