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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33678/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La lite nasce da un contratto di affitto di alcuni terreni con fabbricati rurali destinati ad attività agricola e zootecnica, stipulato per sette anni e poi proseguito con la società affittuaria subentrante. La concedente ha chiesto la risoluzione del contratto per clausola risolutiva espressa e, in subordine, per grave inadempimento, lamentando il mancato pagamento di due annualità di canone; ha inoltre domandato il risarcimento dei danni e la restituzione di attrezzature, assumendo che l’affittuaria avesse eseguito scavi, tombamento di rifiuti e asportazione di beni presenti nelle stalle. L’affittuaria ha resistito sostenendo di avere sospeso il pagamento per inadempimento della concedente, per mancata liberazione del fondo, e ha proposto domanda riconvenzionale per i danni da impossibilità di godere dell’intera superficie affittata; ha inoltre contestato le ulteriori condotte addebitate e chiamato in causa i terzi ritenuti responsabili dell’interramento dei rifiuti, anche ai fini di manleva. Il tribunale ha dichiarato risolto il contratto per clausola risolutiva espressa e ordinato il rilascio; la corte d’appello ha confermato. In cassazione l’affittuaria ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 38, 416 e 447-bis c.p.c., sostenendo che la questione relativa alla competenza della sezione agraria rispetto al tribunale ordinario fosse una mera distribuzione interna degli affari e non una questione di competenza soggetta a decadenza ex art. 38 c.p.c.; 2) violazione delle norme sui contratti agrari e sulla risoluzione, deducendo sia che il rapporto sarebbe stato un affitto di immobili e non un contratto agrario, sia che la corte territoriale non avesse correttamente considerato l’eccezione di inadempimento e il relativo onere probatorio in capo alla concedente; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte d’appello non avrebbe considerato la riduzione dell’attività dell’affittuaria dovuta al sequestro di parte del terreno e alla bonifica; 4) omesso esame di un altro fatto decisivo, ossia che il giudizio di merito doveva accertare a chi addebitare l’interramento dei rifiuti, accertamento ritenuto decisivo per stabilire l’inadempimento della concedente; 5) violazione degli artt. 112 e 287 c.p.c. e nullità della sentenza, per avere la corte d’appello corretto un errore materiale della sentenza di primo grado (sostituzione del nome della società) senza una specifica richiesta. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile per contrasto con un orientamento consolidato che qualifica come questione di competenza il riparto tra tribunale ordinario e sezione specializzata agraria presso il medesimo ufficio; ha dichiarato inammissibili anche il secondo, il terzo e il quinto motivo per difetto di specificità/autosufficienza, perché il ricorso non riportava in modo sufficiente gli atti di appello e non si confrontava con la ratio decidendi, oltre a sollecitare un riesame di merito precluso in sede di legittimità; ha rigettato il quarto motivo perché la presenza di rifiuti nel fondo era stata valutata come circostanza fattuale non idonea, in iure, a integrare un inadempimento dell’affittante tale da ridurre il godimento del bene, soprattutto considerando l’uso dell’immobile come ricovero per animali. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato risolto il contratto di affitto agrario per effetto della clausola risolutiva espressa per mancato pagamento dei canoni e ha condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore della controricorrente. È stato inoltre escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, perché la controversia riguarda un affitto agrario e non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38 c.p.c.

    Le questioni sul riparto tra tribunale ordinario e sezione specializzata agraria presso il medesimo ufficio sono trattate come questioni di competenza e seguono la relativa disciplina decadenziale.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sul rito per sostenere la tesi della parte ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 447-bis c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al rito della controversia; la Corte conferma che il riparto con la sezione agraria resta questione di competenza.

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché l’orientamento giurisprudenziale invocato è consolidato e non vengono offerti argomenti per rimeditarlo.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità/autosufficienza, trascrivendo in modo essenziale gli atti e i documenti rilevanti e indicando la loro localizzazione processuale.

  • art. 11 d.lgs. 150/2011

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicazione della disciplina del rito agrario; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 3 L. 203/1982

    Richiamato dalla ricorrente in tema di contratti agrari; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla risoluzione del contratto; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per richiesta di riesame del merito.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla risoluzione; la Corte non entra nel merito della doglianza per carenze di autosufficienza.

  • art. 1456 c.c.

    La risoluzione del contratto è stata confermata in base alla clausola risolutiva espressa prevista nel contratto per il mancato pagamento dei canoni.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato con riferimento all’eccezione di inadempimento; la censura è stata dichiarata inammissibile anche perché mirava a un riesame delle risultanze di fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo per contestare la correzione dell’errore materiale; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 287 c.p.c.

    La correzione dell’errore materiale può essere disposta se effettivamente richiesta; nel caso concreto la Corte rileva che la richiesta era stata formulata nell’atto di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Non si applica alle controversie inerenti l’affitto agrario; pertanto non è dovuto l’ulteriore importo del contributo unificato.

Massime di principio

  • Il riparto di competenza tra tribunale ordinario e sezione specializzata agraria istituita presso il medesimo ufficio integra una questione di competenza, non una mera distribuzione interna degli affari; di conseguenza, la relativa eccezione è soggetta alle preclusioni e decadenze previste dall’art. 38 c.p.c.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare il principio di specificità e autosufficienza: gli atti processuali e i documenti su cui si fonda la censura devono essere richiamati e trascritti nei tratti essenziali rilevanti, con indicazione della loro localizzazione, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame di fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Non sussiste omesso esame di un fatto decisivo quando la circostanza dedotta sia stata comunque valutata dal giudice di merito e ritenuta giuridicamente non idonea a integrare l’inadempimento allegato.
  • La correzione dell’errore materiale della sentenza è legittima quando risulti che la richiesta sia stata effettivamente formulata nel giudizio di merito; la contestazione in cassazione richiede una precisa deduzione e trascrizione degli atti rilevanti.
  • Nelle controversie di affitto agrario non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto per specifiche categorie di impugnazioni, sicché, in caso di rigetto del ricorso, resta dovuta solo la condanna alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAffitto agrarioImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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