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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23218/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato per cassazione l'ordinanza del giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione contro il decreto di espulsione emesso dal prefetto in seguito al rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per attività lavorativa, dichiarata inammissibile dalla questura. In opposizione erano state dedotte la nullità o annullabilità dell'espulsione per vizi del provvedimento presupposto e per profili relativi alla sua validità ed efficacia, nonché la questione della traduzione dell'atto. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcune contestazioni formulate in opposizione; la Corte ha ritenuto infondata la censura nella parte già esaminata dal giudice di pace e inammissibile nella parte nuova, perché la questione non risultava specificamente allegata e localizzata nel ricorso introduttivo del giudizio di merito. Con il secondo motivo ha dedotto vizio motivazionale e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice di pace affermato erroneamente che il decreto era stato tradotto in lingua albanese, mentre dagli atti risultava una traduzione in inglese; la Corte ha ritenuto fondato il motivo perché mancava un accertamento in concreto sulla conoscenza dell'inglese da parte dell'interessato. Con il terzo motivo è stata censurata l'ordinanza per motivazione apparente; la Corte lo ha dichiarato inammissibile per genericità.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha respinto gli altri due, ha cassato l'ordinanza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito annullando il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Udine il 18 maggio 2022. Ha inoltre condannato l'amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite del merito e del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 286/1998

    è richiamato come base della domanda di conversione del permesso di soggiorno, il cui rigetto ha preceduto il decreto di espulsione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    fondamento della censura di nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per motivazione apparente

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e eccezioni ritualmente dedotte

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    consente la censura per omesso esame/vizio motivazionale nei limiti dedotti

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per censurare l'erronea valutazione del contenuto del documento tradotto e delle prove

  • art. 18 d.p.r. 445/2000

    la questione relativa alla sua violazione, non trattata dal giudice di merito, era nuova e richiedeva specifica allegazione dell'avvenuta deduzione nel giudizio precedente

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • In sede di legittimità, una questione non esaminata dal giudice di merito è inammissibile per novità se il ricorrente non indica specificamente in quale atto del precedente giudizio l'abbia dedotta, non essendo sufficiente una mera allegazione nel ricorso per cassazione.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione dello straniero, la validità della traduzione dell'atto richiede un accertamento concreto sulla conoscenza, da parte del destinatario, della lingua in cui il provvedimento è stato tradotto; tale conoscenza costituisce elemento costitutivo della legittimità della notificazione in lingua diversa dall'italiano.
  • Il giudice di merito, ove la traduzione del provvedimento espulsivo sia contestata, deve verificare le risultanze probatorie rilevanti sulla comprensione linguistica dell'interessato, e non può limitarsi ad assumere apoditticamente che una determinata lingua sia compresa solo perché ufficiale o veicolare nel paese di provenienza.
  • La censura di motivazione apparente o di violazione dell'art. 112 c.p.c. è inammissibile se formulata in modo generico o se riguarda profili non specificamente devoluti al giudice di merito.
  • Quando la cassazione accoglie un motivo e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può annullare direttamente nel merito il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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