Cassazione Civile, Ordinanza n. 20685/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IVA relativa all'anno 1986 richiesto dagli eredi di un contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'accoglimento, ritenendo infondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'Agenzia delle entrate. Secondo la CTR, trattandosi di un credito derivante da un giudicato, non si applicava il termine decadenziale biennale dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, ma il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 21 d.lgs. n. 546 del 1992, 2909 c.c. e 2953 c.c., sostenendo che il giudicato invocato dai contribuenti non avrebbe avuto ad oggetto direttamente il credito di rimborso IVA, ma soltanto un presupposto indiretto, ossia una sentenza di annullamento di un avviso di accertamento; quindi, a suo dire, doveva trovare applicazione il termine decadenziale previsto dal processo tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito il principio secondo cui, in materia di rimborso IVA, quando l'istanza si fonda su un credito accertato con sentenza passata in giudicato, non opera il termine decadenziale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma soltanto il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2953 c.c. in base alla disciplina dell'actio iudicati. La Corte ha precisato che non assume rilievo che il giudicato abbia ad oggetto direttamente il credito di rimborso oppure, come nel caso concreto, un suo presupposto indiretto. Ne consegue il rigetto del ricorso dell'Agenzia delle entrate. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché i contribuenti intimati non si sono costituiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
ex art. 360, primo comma, n. 3
È stato invocato come norma sul motivo di ricorso per cassazione per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992
Termine decadenziale invocato dall'Amministrazione finanziaria; la Corte esclude la sua applicazione quando il rimborso si fonda su un credito già accertato con giudicato.
Richiamato dall'Agenzia in relazione all'efficacia del giudicato, ma la Corte ritiene irrilevante che il giudicato riguardi direttamente il credito o solo il suo presupposto.
La Corte afferma che, in presenza di credito accertato con sentenza passata in giudicato, opera la prescrizione decennale propria dell'actio iudicati.
È il decreto sul processo tributario richiamato per il termine di decadenza dell'istanza di rimborso.
Massime di principio
- In materia di rimborso IVA, se il diritto al rimborso discende da un credito già accertato con sentenza passata in giudicato, l'azione non è soggetta al termine decadenziale previsto per le ordinarie istanze di rimborso, ma al solo termine di prescrizione decennale dell'actio iudicati.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 2953 c.c., non è निर्णiminante che il giudicato abbia ad oggetto direttamente il credito di rimborso: è sufficiente che il credito trovi nel giudicato il proprio presupposto giuridico essenziale.
- Quando il diritto azionato trae fondamento da un giudicato, la disciplina decadenziale speciale non si applica se la pretesa è sostanzialmente quella di dare esecuzione al comando giudiziale ormai definitivo.
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