Cassazione Civile, Ordinanza n. 01370/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomini)
La controversia
Due condomini avevano proposto impugnazione ex art. 1137 c.c. contro una deliberazione assembleare con cui il condominio aveva approvato il rendiconto di gestione straordinaria. La lite nasceva dal fatto che nel rendiconto non era stata inserita la somma di euro 3.052,89 che, secondo i ricorrenti, costituiva un credito certo, liquido ed esigibile loro spettante in forza di una precedente sentenza passata in giudicato. I condomini chiedevano l'annullamento o la declaratoria di nullità della delibera e anche la compensazione tra i reciproci crediti. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano: 1) violazione degli artt. 1135, 1137 c.c. e 388 c.p., sostenendo che non si trattava di una valutazione discrezionale dell'assemblea ma dell'obbligo di inserire in bilancio un credito già accertato giudizialmente; 2) violazione dell'art. 1243 c.c. in tema di compensazione; 3) violazione del d.m. n. 55 del 2014 sulla liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo manifestamente fondato, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Messina e ha rinviato alla stessa Corte territoriale in diversa composizione perché riesaminasse la controversia applicando il principio per cui, se il rendiconto condominiale omette un debito del condominio verso un condomino derivante da sentenza esecutiva, si determina una oggettiva mancanza di intelligibilità della situazione patrimoniale e la delibera è impugnabile per illegittimità. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 1137 c.c. per affermare che l'impugnazione della delibera condominiale può riguardare soltanto profili di legittimità e non di merito
la delibera assembleare di approvazione del rendiconto è impugnabile dai condomini dissenzienti o assenti per ragioni di legittimità; nel caso concreto l'impugnazione era ammessa perché il rendiconto non era intellegibile
richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la violazione dell'obbligo di dare esecuzione a una sentenza
invocato in relazione alla dedotta compensazione tra i reciproci crediti
richiamato per la definizione camerale del ricorso in relazione alla proposta del relatore
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della manifesta fondatezza del primo motivo
il rendiconto condominiale deve contenere le voci di entrata e uscita e ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio; la sua omissione rende la delibera illegittima per difetto di intelligibilità
richiamato per affermare che la gestione condominiale deve essere rendicontata unitariamente nel rendiconto annuale, senza separate distinzioni non previste dalla norma
richiamato nel terzo motivo solo per contestare la liquidazione delle spese, motivo poi assorbito
non citato espressamente nel testo della decisione
termine e modalità dell'impugnazione della delibera assembleare da parte dei condomini assenti o dissenzienti
Massime di principio
- L'approvazione del rendiconto condominiale è sindacabile dal giudice solo sotto il profilo della legittimità, non della convenienza o opportunità delle scelte gestionali adottate dall'assemblea.
- Il rendiconto condominiale deve consentire ai condomini di comprendere in modo chiaro e completo le voci di entrata, di uscita e la situazione patrimoniale complessiva del condominio; la mancanza di intellegibilità integra un vizio della delibera.
- Se il rendiconto omette un debito del condominio verso un singolo condomino già accertato con sentenza, la delibera approvativa può essere impugnata perché il bilancio non rappresenta correttamente la situazione patrimoniale del condominio.
- Le quote e i costi relativi alla gestione straordinaria devono essere trattati nel quadro del rendiconto annuale unitario e non in documenti contabili separati privi dei requisiti formativi previsti dalla disciplina del rendiconto.
- Quando il motivo principale di ricorso è fondato e assorbente, i motivi ulteriori relativi alla compensazione e alle spese di lite restano assorbiti.
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