Cassazione Penale, Sentenza n. 17354/2024 del 26/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bari del 18/12/2023 che aveva annullato, soltanto in parte, il decreto di convalida della perquisizione e del sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero, limitatamente all'autovettura Porsche Cayenne, confermando il resto del sequestro. La difesa deduceva due motivi principali: (1) vizio di motivazione del decreto di convalida emesso dal PM, lamentando l'uso di formule standard e l'assenza di specificazione della finalità probatoria e, secondariamente, l'illegittima integrazione motivazionale operata dal Tribunale in sede di riesame, che avrebbe sostituito le competenze del PM; (2) carenza descrittiva della fattispecie (mero richiamo alla norma art. 648 c.p.) e carattere meramente astratto degli elementi posti a fondamento del sequestro, nonché contestazione della protrazione illegittima del vincolo sugli apparecchi telefonici e informatici oltre il tempo necessario per l'estrazione dei dati, non disposta dal PM. La difesa ha altresì evidenziato elementi probatori sulla legittima provenienza di gran parte degli oggetti (borse e bigiotteria collegati all'attività lavorativa) e denunciato profili discriminatori legati alla condizione di cittadina straniera della ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla motivazione: il decreto di convalida non si limitava a indicare la norma, ma richiamava e si fondava sugli atti di polizia giudiziaria che descrivevano i fatti e le circostanze (natura, quantità e collocazione degli oggetti) idonee a far emergere il fumus del reato; inoltre il principio consolidato ammette la motivazione per relationem nelle prime fasi delle indagini. Il Tribunale non ha sostituito il PM, né ha creato un vuoto motivazionale. Quanto alla contestazione relativa all'assenza di spiegazioni sulla provenienza dei beni, la Corte richiamando la giurisprudenza ha evidenziato che la mancanza di una spiegazione plausibile costituisce elemento decisivo per l'impostazione di fumus della ricettazione. Sul secondo motivo la censura è stata ritenuta inammissibile perché mira a una rivalutazione di questioni di fatto (sindacato vietato in sede di legittimità) e perché alcune doglianze (sulla durata del vincolo sugli apparecchi elettronici) sono state sollevate per la prima volta in Cassazione e quindi inammissibili; comunque la motivazione del PM aveva indicato le indagini tecniche necessarie legate alla permanenza del vincolo. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020
Richiamato come norma che consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; indica il procedimento seguito nella trattazione del ricorso.
Richiamato in collegamento con l'art. 23 D.L. 137/2020 per la disciplina del contraddittorio scritto nella trattazione del ricorso.
Norma che disciplina il reato di ricettazione, richiamata come titolo di reato a fondamento del sequestro; la Corte ricorda che la mancanza di spiegazioni attendibili sull'origine dei beni è elemento significativo per il fumus della ricettazione.
Norma invocata per la condanna alle spese processuali e per la somma dovuta alla Cassa per le ammende in caso di ricorso inammissibile, applicata qui per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U., n. 17 del 21/6/2000 (Primavera) e giurisprudenza della Cassazione citata
Principio della motivazione per relationem: in fase iniziale delle indagini il decreto di convalida può richiamare gli atti della polizia giudiziaria purché questi descrivano compiutamente fatti, tempo e luogo; l'onere motivazionale del PM può essere assolto tramite il richiamo agli atti di p.g.
Massime di principio
- Nelle prime fasi delle indagini il decreto di convalida di sequestro probatorio può validamente motivare per relationem richiamando il verbale della polizia giudiziaria: è sufficiente che dal complesso degli atti emergano gli elementi essenziali (tempo, luogo, fatto) che giustificano il fumus del reato.
- Il riesame del sequestro da parte del Tribunale verifica l'astratta idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini (fumus), non effettua un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa; quindi non costituisce usurpazione di funzioni se il Tribunale integra chiarimenti coerenti con gli atti.
- La mancanza di una spiegazione plausibile e documentata sulla legittima provenienza di beni trovati nella disponibilità dell'indagato può configurare il fumus della ricettazione; è quindi strategico per la difesa produrre tempestiva documentazione comprovante l'origine dei beni.
- Le censure di fatto che richiedono rivalutazione delle prove sono in genere inammissibili in sede di legittimità; questioni relative a durata e modalità tecniche di conservazione dei dati sugli apparecchi elettronici dovrebbero essere sollevate e documentate già in sede di riesame o in primo grado.
- Chi impugna deve evitare di introdurre nuove doglianze per la prima volta in Cassazione: tali doglianze saranno dichiarate inammissibili; le obiezioni procedurali vanno manifestate e annotate nelle fasi processuali precedenti.
- Per la difesa è consigliabile documentare e produrre prova di acquisito/legittima provenienza dei beni sequestrati e, se rilevante, porre specifiche istanze sull'entità temporale necessaria per le indagini tecniche sugli apparecchi elettronici.
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