Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista aveva agito con ricorso sommario per ottenere dalla società cliente il saldo dei compensi maturati per l'attività difensiva svolta in un giudizio civile concluso con sentenza, detraendo quanto già percepito. Chiedeva inoltre rivalutazione, interessi legali e moratori, interessi anatocistici e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., assumendo di aver dovuto ricorrere al credito bancario. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, liquidando un compenso complessivo onnicomprensivo di euro 15.000,00, oltre accessori, detratto l'acconto già versato, e applicando interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e interessi ex art. 1283 c.c., ritenendo escluso ogni maggior danno. Con il ricorso per cassazione il professionista ha denunciato, con il primo motivo, la violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 2 d.m. 55/2014 e 2233 c.c., sostenendo che la liquidazione onnicomprensiva non fosse motivata, soprattutto quanto a spese e indennità di trasferta, non essendo comprensibile il percorso di quantificazione a fronte della nota spese prodotta; con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 1224 c.c., lamentando che l'esclusione del maggior danno fosse apodittica ed errata, poiché aveva dedotto documenti attestanti il costo del credito bancario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo solo nei limiti relativi alla mancata motivazione sulla liquidazione di spese e indennità di trasferta, ritenendo invece motivata la quantificazione dei compensi professionali perché ancorata al d.m. n. 55/2014 e allo scaglione di valore indicato dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, osservando che il ricorrente non aveva indicato in modo puntuale quale maggior danno avesse subito, limitandosi a un generico richiamo a estratti conto e al tasso debitore bancario. Ne è seguita la cassazione dell'ordinanza impugnata in relazione al solo profilo accolto e il rinvio al Tribunale di Parma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale base processuale del ricorso sommario introduttivo per il pagamento dei compensi professionali
richiamato quale rito applicabile alla controversia per la liquidazione dei compensi degli avvocati
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
dedotto come parametro del sindacato di legittimità per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
dedotto come parametro del sindacato di legittimità per nullità della motivazione o del procedimento
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno del vizio di motivazione apparente o mancante
richiamato come norma che impone la motivazione del provvedimento
usato dal giudice di merito per la liquidazione dei compensi professionali in base ai parametri forensi
richiamato con riguardo ai criteri di determinazione del compenso del professionista
richiamato in tema di anatocismo sugli interessi dovuti al professionista
applicato in tema di danno da ritardo nell'adempimento pecuniario; il maggior danno va allegato e provato dal creditore
art. 17 d.l. n. 132/2014 conv. in l. n. 162/2014
richiamato dal ricorrente per la richiesta di interessi moratori nella misura prevista dalla norma
richiamato dal giudice di merito per la decorrenza e misura degli interessi sul dovuto
art. 12 preleggi
richiamato nel passaggio sulle Sezioni Unite relativo ai criteri interpretativi del vizio di motivazione
art. 1224, secondo comma, c.c.
la Corte ribadisce che il maggior danno è dovuto solo se specificamente dimostrato o allegato in via presuntiva secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza
Massime di principio
- La motivazione è apparente o mancante solo quando il provvedimento presenti un'anomalia costituzionalmente rilevante, quale mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non basta la mera insufficienza argomentativa.
- Nel giudizio di liquidazione del compenso professionale il giudice può fare riferimento ai parametri forensi, ma la decisione deve rendere comprensibile la composizione delle diverse voci liquidate; se la somma è indicata come onnicomprensiva, occorre spiegare distintamente come siano state determinate spese, trasferte e compensi.
- In tema di ritardo nel pagamento di un credito pecuniario, gli interessi legali spettano automaticamente, mentre il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. richiede un'allegazione specifica e una prova adeguata; un richiamo generico a documentazione bancaria non è sufficiente.
- La censura per omessa o insufficiente motivazione su un'eccezione o su un capo della liquidazione deve essere specifica: il ricorrente deve indicare con precisione il vizio denunciato e il contenuto degli elementi trascurati dal giudice di merito.
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