Cassazione Civile, Ordinanza n. 06880/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
La lite origina da un sinistro stradale: un'autovettura, condotta da un terzo e di proprietà del resistente, finiva in una buca profonda e non segnalata, in zona scarsamente illuminata, riportando danni materiali. Il proprietario conveniva il Comune chiedendone la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. o, in subordine, dell'art. 2051 c.c. Il Giudice di pace accoglieva la domanda e il Tribunale, in appello, confermava la decisione ritenendo logicamente ricostruita la dinamica del sinistro e attendibili le prove testimoniali. Il Comune proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 2051, 2697 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice d'appello avesse riconosciuto la responsabilità dell'ente pur in difetto di prova sulla dinamica dell'incidente e sullo stato dei luoghi, e che avesse erroneamente valorizzato elementi probatori inidonei o trascurato la conoscenza del tratto di strada da parte del conducente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, anche un difetto di correlazione tra le censure e la motivazione della sentenza impugnata; soprattutto, ha ritenuto che il motivo mirasse in realtà a ottenere un nuovo esame del fatto e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha quindi applicato le conseguenze processuali previste per la definizione conforme alla proposta accelerata non accettata, condannando il ricorrente alle spese di lite, alla somma di euro 1.000 in favore della controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c., alla somma di euro 500 alla Cassa delle Ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base alternativa della domanda risarcitoria contro il Comune per il danno da insidia stradale, senza specifiche ulteriori statuizioni di diritto nella decisione di legittimità.
Richiamato come titolo di responsabilità fatto valere contro l'ente proprietario della strada; la Corte non entra nel merito della sussistenza della responsabilità perché dichiara inammissibile il ricorso, ma ribadisce che le censure sulla ricostruzione del fatto non sono scrutinabili in cassazione.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella correttamente onerata secondo il riparto tra fatti costitutivi ed eccezioni.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non basta contestare la diversa valutazione delle prove offerte dalle parti.
Non può essere invocato per censurare la maggiore forza convincente attribuita dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre, trattandosi di attività valutativa consentita al giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato come parametro formale del motivo di ricorso, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto.
La Corte richiama la disciplina della proposta di definizione accelerata e la possibilità di dichiarare inammissibile il ricorso secondo tale rito.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta non accettata.
Applicato per la condanna al pagamento di una ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una censura formalmente formulata come violazione di legge in una richiesta di nuovo apprezzamento del fatto o di rivalutazione delle prove.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l'onere della prova tra le parti, non quando si contesti il modo in cui le prove siano state valutate.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri consentiti; è invece inammissibile la doglianza relativa al diverso peso attribuito alle prove legittimamente acquisite.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non sussiste per il solo fatto che il giudice di merito abbia preferito alcune prove ad altre nell'ambito del proprio libero apprezzamento.
- Quando il ricorso per cassazione non si confronta con la reale motivazione della sentenza impugnata e mira sostanzialmente a contestare l'accertamento in fatto, esso è inammissibile.
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