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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26933/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena pronunciata dal GIP: il ricorrente denunciava un'erronea qualificazione giuridica dei fatti per avere il Giudice applicato l'istituto della continuazione (art. 81, secondo comma, cod. pen.) invece di valutare e applicare, per i capi 2) e 3), la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, della normativa fallimentare (I.fall.) e, per i capi 5) e 6), la circostanza prevista dall'art. 326, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 14 del 2019; inoltre il ricorrente sosteneva che, quanto ai capi 7) e 8), le diverse società coinvolte facessero parte di un unico gruppo e che pertanto fosse stato duplicato l'addebito relativo all'IVA di gruppo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso non spiegava in che modo la pena sarebbe risultata illegale né forniva la concreta ricostruzione del diverso calcolo sanzionatorio che sarebbe derivato dall'applicazione delle norme invocate in luogo dell'art. 81 cod. pen.; inoltre non sono state fornite ragioni concrete e probatorie circa l'esistenza di un gruppo tra le società per far valere la disciplina speciale dell'IVA di gruppo. Si è anche evidenziato che la pena era stata calcolata tenendo conto delle contestazioni effettive (complesse operazioni e cessione a prezzo vile di immobili) e che non risultava fatto alcuno che avesse indicato risparmi di imposta per effetto di un ipotetico gruppo. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (decisione resa il 10 giugno 2024).

Norme richiamate

  • art. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Norme richiamate in epigrafe per indicare la procedura con cui il GIP ha applicato la pena su richiesta (patteggiamento). La Corte non contesta l'uso di tale procedimento in sé.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Rilevato come norma che consente l'impugnazione in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ne riconosce l'ammissibilità astratta ma richiede il rispetto dei presupposti di specificazione del motivo.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Norma sulla continuazione/concorrente di reati; il ricorrente contestava l'applicazione della continuazione, ma la Corte ha ritenuto che mancasse una motivazione concreta su come e perché l'applicazione fosse illegittima e su quale sarebbe stato l'effetto sul calcolo della pena.

  • art. 219, comma 2, I.fall.

    Richiamata dal ricorrente come circostanza aggravante che avrebbe dovuto essere applicata ai capi 2) e 3); la Corte ha rilevato che il ricorso non ha dimostrato concretamente l'applicabilità della circostanza né quantificato l'effetto sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 326, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 14 del 2019

    Norma richiamata dal ricorrente per i capi 5) e 6); la Corte ha ritenuto che mancasse nel ricorso la spiegazione di come e perché la norma sarebbe stata applicabile e quale sarebbe stato il concreto diverso calcolo della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, motivata dall'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione e dalla colpa del ricorrente nella proposizione dei motivi.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13.6.2000

    Giurisprudenza citata a supporto dell'applicazione della sanzione pecuniaria per l'inammissibilità evidente dell'impugnazione (principio che la proposizione di motivi manifestamente infondati può comportare responsabilità).

Massime di principio

  • Contro una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) in Cassazione occorre non solo indicare l'errore di qualificazione giuridica, ma illustrare concretamente come la diversa qualificazione avrebbe modificato il calcolo della pena, fornendo una ricostruzione numerica e normativa alternativa.
  • Le doglianze che lamentano erronea applicazione dell'istituto della continuazione devono spiegare perché non sussistono i presupposti della continuazione e devono quantificare l'effetto sostitutivo rispetto alle circostanze aggravanti invocate.
  • Se si contesta l'applicazione o la duplicazione di una disciplina tributaria speciale (es. IVA di gruppo), il ricorrente deve fornire elementi chiari e probatori sulla sussistenza del rapporto di gruppo e sui risparmi fiscali che avrebbero inciso sulla qualificazione del fatto e sulla pena.
  • La mera enunciazione di norme alternative senza una concreta dimostrazione del diverso trattamento sanzionatorio non supera la soglia di ammissibilità; motivazioni generiche possono portare all'inammissibilità e a sanzioni per responsabilità processuale (art. 616 c.p.p.).
  • In sede di impugnazione è opportuno allegare calcoli comparativi della pena applicata e di quella che si ritiene dovuta in base alla diversa qualificazione, oltre a riferimenti probatori specifici sui fatti contestati.

Testo integrale

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