Cassazione Civile, Ordinanza n. 10721/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da due operazioni di leasing immobiliare nelle quali una banca aveva acquistato due porzioni di opificio da una società poi fallita e le aveva concesse in leasing a utilizzatrici diverse. Il curatore del fallimento della venditrice aveva promosso azione revocatoria ordinaria contro la banca, assumendo che gli atti di vendita fossero stati compiuti in frode ai creditori, con consapevolezza del dissesto della venditrice e con effetto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello aveva confermato il rigetto della revocatoria ma aveva accolto l'appello dell'utilizzatrice Ortes nei confronti della banca in relazione al pagamento dell'equivalente dei canoni. In cassazione la società subentrata alla banca ha proposto sette motivi, tutti diretti a contestare: il preteso travisamento dei fatti sul prezzo di vendita e sulla percentuale di svalutazione; la ritenuta consapevolezza della situazione debitoria della venditrice; la dedotta violazione dell'onere della prova; la presunta contraddizione della motivazione in tema di destinazione del ricavato a debiti pregressi; la valorizzazione di una clausola contrattuale ritenuta indice di partecipatio fraudis; la prova dell'esistenza dei debiti e della consapevolezza della banca; infine un settimo motivo privo di reale censura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, pur formalmente prospettando travisamenti, violazioni di legge e vizi motivazionali, non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi in larga parte a chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o a censurare argomenti solo accessori. In particolare, la Corte ha osservato che la decisione di merito aveva fondato l'eventus damni non sulla sola diminuzione quantitativa del patrimonio, ma anche sulla sua variazione qualitativa, nel passaggio da un bene immobile a denaro, e che aveva desunto la consapevolezza del pregiudizio da una serie di elementi fattuali non riducibili alla sola documentazione formale. Ha quindi confermato la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del fallimento controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
la censura sull'onere della prova è stata respinta perché la sentenza di merito non aveva invertito l'onere probatorio, ma aveva effettuato un apprezzamento del materiale istruttorio; la doglianza mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove.
l'azione revocatoria ordinaria richiede l'eventus damni e, per gli atti onerosi, la consapevolezza del pregiudizio in capo all'acquirente; il pregiudizio può consistere anche in una modificazione qualitativa del patrimonio che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito.
richiamato solo insieme agli altri articoli nella critica sulla prova della clausola contrattuale; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non confrontata con l'intera motivazione di merito.
richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ha osservato che la doglianza tendeva a sovrapporre al vizio di violazione di legge una mera critica al convincimento del giudice di merito.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovuto.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni non richiede necessariamente una perdita quantitativa totale o parziale del patrimonio del debitore: è sufficiente anche una variazione qualitativa dell'attivo che renda più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito.
- La partecipatio fraudis dell'acquirente può essere desunta da elementi indiziari complessivi e non soltanto da risultanze documentali formali; la consapevolezza del pregiudizio non deve necessariamente emergere da una prova diretta e immediata.
- La censura per travisamento dei fatti è ammissibile solo quando il giudice abbia attribuito rilievo a un fatto storicamente inesistente o abbia invertito il contenuto oggettivo di un documento; non è sufficiente contestare la ricostruzione probatoria o proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- La denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. è distinta dalla critica alla valutazione delle prove: se il giudice ha correttamente individuato la parte onerata della prova ma il ricorrente contesta solo il convincimento raggiunto, il motivo è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; le censure dirette contro argomenti solo incidentali o accessori non sono idonee a determinare la cassazione della decisione.
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