Cassazione Civile, Ordinanza n. 20650/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione per cassazione del provvedimento con cui il Giudice di pace aveva prorogato il trattenimento del ricorrente presso il Centro di identificazione ed espulsione di Brindisi. Il ricorso era articolato in tre motivi: con il primo si deduceva la violazione dell'art. 14, comma 4, e dell'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, oltre che dell'art. 15 della direttiva 2008/115/CE, sostenendo la nullità del provvedimento per difetto di motivazione e per mancata esplicitazione dei presupposti legittimanti la proroga; con il secondo si denunciava la violazione dell'art. 5, par. 1, CEDU, assumendo che il trattenimento esporrebbe a trattamenti disumani e degradanti non giustificati dalla situazione migratoria; con il terzo si lamentava la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6, par. 3, CEDU, per mancata audizione dell'interessato e mancato avviso al difensore di fiducia della camera di consiglio.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i tre motivi, perché ha rilevato che il ricorrente non aveva dato esecuzione all'ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso, disposto con precedente ordinanza interlocutoria ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Richiamando il principio secondo cui la mancata o intempestiva rinnovazione della notificazione di un ricorso per cassazione, quando sia stata ordinata per un vizio che ne determina la nullità, comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Non è stata pronunciata condanna alle spese, e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal ricorrente come norma violata in relazione alla proroga del trattenimento e alla motivazione del provvedimento
art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998
richiamato dal ricorrente come parametro normativo ostativo alla misura
art. 15 dir. 2008/115/CE
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di illegittimità della proroga del trattenimento
art. 5, par. 1, CEDU
invocato dal ricorrente per sostenere che il trattenimento sarebbe incompatibile con il divieto di trattamenti disumani o degradanti
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
richiamato in relazione alla dedotta mancata audizione dell'interessato e alla partecipazione difensiva al procedimento
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati come parametri del diritto di difesa e del giusto processo
art. 6, par. 3, CEDU
richiamato dal ricorrente a tutela delle garanzie difensive nel procedimento
la Corte lo richiama per affermare che la mancata o tardiva rinnovazione della notificazione ordinata per un vizio di nullità comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Quando la Corte ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., la mancata o tardiva esecuzione dell'ordine determina l'inammissibilità dell'impugnazione se la notificazione da rinnovare era affetta da nullità.
- Nei giudizi di cassazione, il mancato assolvimento dell'onere di rinnovazione della notificazione impedisce l'esame dei motivi di ricorso, indipendentemente dalla loro eventuale fondatezza nel merito.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, può darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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