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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44553/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità penale per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.), deducendo vizi di motivazione e travisamento della prova per errata valutazione delle testimonianze e delle consulenze tecniche (in particolare le deposizioni di Oddi Mauro, dei CTU Ing. Giuliani e Ing. Redaelli). Il ricorrente sostiene che l'incrocio non fosse malagevole e che la causa del decesso fosse una caduta imprevedibile della vittima, non imputabile alla sua condotta; in via subordinata chiede il riconoscimento dell'attenuante per concorso di causa estranea (comma 7 art. 589-bis c.p.). Sono altresì richiamate presunte violazioni delle norme del processo penale (art. 606 co.1 lett. e), artt. 546 e 125 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le censure proposte consistessero in una non consentita rivalutazione del compendio probatorio e nella richiesta di diversa lettura delle prove (valutazioni riservate al giudice di merito). Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'Appello, che aveva individuato la violazione dell'obbligo di fermarsi sancito dall'art. 141, comma 4, del Codice della Strada, e il nesso causale tra tale violazione e l'evento mortale; ha inoltre escluso il concorso di colpa della vittima. Per effetto della declaratoria d'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale; nel caso la fattispecie è stata ritenuta integrata dalla condotta colposa del conducente del trattore che non si è fermato. Viene anche richiamato il comma 7 in relazione alla richiesta difensiva di attenuante per concorso di causa estranea, ritenuta però non applicabile.

  • art. 141, comma 4, Codice della Strada

    Obbligo per i conducenti, nell'incrociare altri veicoli, di rallentare e, se necessario, fermarsi quando il passaggio non risulti agevole. La Corte lo qualifica come norma 'elastica' la cui applicazione dipende dalle circostanze concrete: date le dimensioni del rimorchio e la carreggiata ristretta, la mancata fermata è stata ritenuta imprudente e causale dell'evento.

  • art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.

    Circostanza attenuante generica riconosciuta in parte dalla Corte d'appello in sede di merito (richiamata nella motivazione come valutazione dei giudici di merito).

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento della censura per vizio di motivazione e travisamento della prova; la Corte di Cassazione ricorda i limiti di detta censura, ritenendo la doglianza inammissibile perché mira a una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito.

  • art. 589-bis, comma 7 cod. pen.

    Previsione normativa relativa al concorso di causa estranea nella determinazione dell'evento (richiamata dalla difesa in via subordinata per ottenere una riduzione della pena), non accolta perché il giudice di merito non ha ravvisato profili di concorso della vittima.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per il versamento di Euro 3.000,00.

  • artt. 546, comma 1, lett. e) e 125 cod. proc. pen. (richiamati dalla difesa)

    Norme processuali richiamate dal ricorrente come presunte violazioni nella valutazione e ammissione delle prove; la Corte di Cassazione ha ritenuto tali doglianze riconducibili a una richiesta di rinnovata valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del compendio probatorio: censure che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella di merito saranno dichiarate inammissibili.
  • La valutazione dell'attendibilità dei testi, delle consulenze tecniche e la ricostruzione dinamica di un incidente stradale sono questioni riservate al giudice di merito e assoggettate a sindacato di legittimità solo se la motivazione è manifestamente illogica o apodittica.
  • Norme di comportamento 'elastiche' (come art. 141, comma 4, Cod. Strada) richiedono un apprezzamento caso per caso: la loro violazione è valutata in funzione delle concrete circostanze della circolazione e dell'effettiva prevedibilità del rischio.
  • Per ottenere il riconoscimento di un concorso di causa estranea (che attenuerebbe la responsabilità) è necessario che il giudice di merito venga convincingly dimostrato il contributo decisivo dell'evento estraneo; l'asserzione puramente ipotetica non è sufficiente in Cassazione.
  • In presenza di una doppia conforme (conferma da primo a secondo grado), il ricorso per travisamento della prova è ammissibile solo se si dimostra con specificità che la seconda motivazione ha introdotto o utilizzato un elemento probatorio inesistente nel materiale processuale.

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