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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9828/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di rinvio della Corte d'appello che li ha ritenuti responsabili, non più per l'associazione a delinquere ex art. 74 DPR 309/1990 così come originariamente contestata, ma per due tentativi di importazione di cocaina (art. 56 c.p. e art. 73 DPR 309/1990). Le censure principali sono: carenza o vizio di motivazione quanto alla presunta consapevolezza dei ricorrenti della natura illecita dell'affare; violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per la riqualificazione in reato diverso (tentata importazione) e per l'asserita novità del fatto; violazione di norme processuali (artt. 125, 192, 533, 546 c.p.p.; artt. 521, 522 c.p.p.; art. 441 c.p.p.); mancata valutazione o omissione di prove decisive; illogicità nella determinazione delle pene e nella parificazione del trattamento sanzionatorio rispetto a coimputati con profili soggettivi diversi (es. recidiva). I difensori hanno inoltre contestato la sussistenza del "pactum sceleris" necessario per il reato associativo e hanno sostenuto che, al più, si sarebbe trattato di una aggregazione estemporanea e/o di atti prodromici non idonei a integrare un tentativo punibile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché fondati su censure manifestamente infondate. Ha confermato la legittimità della riqualificazione operata dalla Corte d'appello in sede di rinvio nella forma di due tentativi di importazione (art. 56 c.p. e art. 73 DPR 309/1990), ritenendo che le condotte e le prove (trattative protratte, contatti ripetuti con fornitori sudamericani, bonifici anticipati, individuazione della ditta di copertura e modifiche societarie per commercio estero) fossero state descritte nell'imputazione originaria e fossero note e prevedibili per gli imputati. La Corte ha inoltre ritenuto che sussistessero i presupposti fattuali del tentativo punibile (trattativa "affidante" e concreti atti diretti alla realizzazione dell'importazione) e che non fosse richiesta una diversa valutazione delle emergenze probatorie in sede di legittimità. Di conseguenza i ricorsi sono stati rigettati e sono confermate, nei limiti di quanto rideterminato in sede di appello (rito abbreviato/attenuanti generiche), le pene e le sanzioni irrogate (rideterminazione in anni 4 di reclusione ed euro 40.000 di multa per ciascuno, oltre spese processuali).

Norme richiamate

  • DPR 309/1990 (Testo Unico stupefacenti), art. 74

    Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha esaminato la configurazione originaria dell'imputazione ai fini della verifica della possibile riqualificazione in delitti "fine" (tentata importazione).

  • Codice penale, art. 56

    Regola il tentativo: la Corte ha applicato art. 56 per qualificare le condotte come tentativo di importazione punibile, valutando la soglia della concreta idoneità e della "trattativa affidante".

  • DPR 309/1990, art. 73

    Norma che punisce l'importazione di sostanze stupefacenti; usata in combinato con l'art. 56 per la fattispecie del tentativo di importazione.

  • Codice di procedura penale, art. 521

    Disciplina la corrispondenza tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto che la nuova qualificazione non violasse tale principio perché il fatto riqualificato era descritto nell'imputazione ed era prevedibile per gli imputati.

  • Codice di procedura penale, art. 522

    Norme sulle modificazioni dell'imputazione in giudizio e diritti della difesa; la Corte ha valutato che non sussistesse pregiudizio alla difesa dalla riqualificazione.

  • Codice di procedura penale, art. 441, comma 1

    Riguarda la formulazione dell'imputazione e la possibile novità dei fatti; la Corte ha ritenuto che i fatti qualificati come tentativo non fossero nuovi rispetto all'imputazione originaria.

  • Costituzione, art. 24 e art. 111 (richiami costituzionali)

    Riferimenti ai principi del giusto processo e della difesa; la Corte ha valutato che tali principi non fossero violati dalla riqualificazione perché prevedibile e dibattuta nelle fasi processuali.

  • Codice penale, artt. 132-133

    Riguardano la determinazione della pena e le circostanze giudicabili; la Corte ha motivato la uniformità del trattamento sanzionatorio in relazione al livello di coinvolgimento ritenuto nei fatti.

Massime di principio

  • La riqualificazione dell'imputazione in giudizio è lecita se la nuova fattispecie è prevedibile dall'imputato alla luce della formulazione originaria dell'imputazione e dei fatti descritti (principe di prevedibilità); in tal caso non viene automaticamente violato il principio di correlazione accusa-sentenza.
  • Per integrare il tentativo di importazione occorre non solo l'accordo, ma atti concreti e idonei in valore probatorio a dimostrare una trattativa "affidante" (contatti ripetuti, pagamenti/bonifici, individuazione della ditta di copertura, modifiche operative finalizzate all'importazione): atti prodromici vaghi o meramente esplorativi possono non superare la soglia del tentativo.
  • La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove salvo che sussistano vizi di motivazione o errori di diritto; censure che chiedano una diversa valutazione dei fatti sono spesso dichiarate inammissibili se manifestamente dirette a rinnovare la lettura probatoria.
  • La sussistenza del "pactum sceleris" per il reato associativo richiede elementi oggettivi di stabilità, divisione di ruoli, e continuità dell'accordo; la partecipazione a singole operazioni ripetute può essere in alcuni casi riqualificata come tentativo autonomo quando la struttura associativa non emerga in modo convincente.
  • La parificazione del trattamento sanzionatorio tra imputati può essere motivata sul presupposto che il livello di coinvolgimento risulti sostanzialmente equivalente; le differenze soggettive (es. recidiva) vanno esplicitamente valutate dal giudice di merito per configurare un eventuale diverso trattamento.
  • In fase di appello/rinvio il giudice deve esaminare le memorie difensive e le eccezioni sollevate (anche sulla natura della fattispecie); tuttavia la difesa deve aver avuto concretamente l'occasione di affrontare la possibile riqualificazione perché la stessa sia considerata compatibile con i diritti della difesa.

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