Cassazione Civile, Ordinanza n. 21252/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia origina da un’azione revocatoria ordinaria promossa per far dichiarare inefficace, nei confronti del creditore procedente, un atto di compravendita immobiliare con cui una società aveva trasferito alcuni beni immobili a un’altra società. Il tribunale aveva accolto la domanda; la società acquirente aveva proposto appello principale e la curatela fallimentare della società alienante era intervenuta chiedendo la conferma della decisione. La corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione della società acquirente. Quest’ultima ricorreva quindi in cassazione. Il ricorso, tuttavia, risultava notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, mentre la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza le era stata notificata e aveva depositato solo una copia autentica della decisione priva della relata di notificazione. I controricorrenti hanno resistito con separati controricorsi. La ricorrente chiedeva la cassazione della sentenza d’appello, ma senza aver assolto l’onere di depositare, nei termini di legge, la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., perché la ricorrente aveva dichiarato la notificazione della sentenza impugnata ma non aveva depositato, entro il termine previsto, la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; inoltre il ricorso era stato notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione. La Corte ha ritenuto che tale omissione non fosse sanata dalla mancata contestazione dei controricorrenti e ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU sulla compatibilità della sanzione d’improcedibilità con il diritto di difesa. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, oltre a una somma equitativa ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
norma posta a fondamento della sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace l’atto di compravendita nei confronti del creditore
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione quando la sentenza sia stata dichiarata notificata dal ricorrente
il deposito nei termini della documentazione prescritta è necessario per consentire il controllo immediato della tempestività dell’impugnazione
se la sentenza è stata notificata, il termine breve di sessanta giorni decorre da tale notificazione e il ricorso deve essere proposto entro quel termine
opera solo quando non risulta allegata la notificazione della sentenza impugnata, consentendo il controllo sul termine lungo di impugnazione
la decorrenza del termine breve è collegata alla pubblicazione/deposito della sentenza, non alla comunicazione del cancelliere
la documentazione mancante può risultare dalle produzioni del controricorrente solo se tempestivamente depositata
non consente di sanare tardivamente l’omissione del deposito della relata di notificazione nel giudizio di cassazione
la decisione è stata adottata nel procedimento camerale di definizione accelerata del ricorso
ha fondato la condanna della ricorrente al pagamento di somme equitative in favore dei controricorrenti e della cassa delle ammende
art. 24 Cost.
la Corte ha escluso il contrasto della sanzione processuale con il diritto di difesa
art. 111 Cost.
la sanzione è stata ritenuta compatibile con il giusto processo
art. 6 CEDU
l’improcedibilità per omesso deposito della relata è stata considerata conforme alla Convenzione europea, perché adeguata al fine di assicurare speditezza e certezza del giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto
la comunicazione del cancelliere non rileva ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume su di sé l’onere di depositare nei termini la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, pena l’improcedibilità del ricorso.
- L’omesso deposito della relata di notificazione non è sanato dalla mancata contestazione della controparte e può essere rilevato d’ufficio dalla Corte.
- La produzione tardiva della relata non consente di rimediare all’inadempimento del requisito di procedibilità previsto dall’art. 369 c.p.c.
- L’improcedibilità del ricorso per cassazione per omissione documentale finalizzata al controllo della tempestività dell’impugnazione è compatibile con gli artt. 24 e 111 Cost. e con l’art. 6 CEDU, in quanto serve a garantire rapidità e certezza del giudizio di legittimità.
- Se risulta che la sentenza impugnata è stata notificata, la tempestività dell’impugnazione va verificata rispetto al termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.; il termine lungo dell’art. 327 c.p.c. rileva solo in mancanza di tale allegazione.
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