Cassazione Penale, Sentenza n. 19762/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: la determinazione della pena a 2 anni e 6 mesi non avrebbe tenuto conto del tempo di carcerazione preventiva già scontato (6 mesi). Di conseguenza il ricorrente sostiene di aver già scontato 2 anni di pena e non 1 anno e 6 mesi come affermato dalla Corte d'appello, per cui la pena residua di 6 mesi dovrebbe essere sospesa mediante il pagamento della somma di euro 2.065,83.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza impugnata, emessa in rito camerale (art.127 c.p.p. richiamato dall'art.734, comma 1), è soggetta al termine per proporre impugnazione pari a 15 giorni ai sensi dell'art.585, comma 1, lett. a). La sentenza del 8/2/2024 è stata notificata al difensore il 26/2/2024 e all'imputato il 1/3/2024; il ricorso è stato depositato il 18/3/2024 oltre il termine di legge. La Corte ha altresì respinto l'argomento secondo cui la scadenza del 16/3/2024 ricadente di sabato avrebbe comportato proroga automatica del termine. Per quanto riguarda le conseguenze, non essendo ravvisabili elementi di colpa non determinante nella tardività, la Corte ha imposto al ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.), richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.186/2000.
Norme richiamate
art. 127 cod. proc. pen.
richiamato dall'art. 734, comma 1, cod. proc. pen.
indica che la sentenza è stata pronunciata con rito camerale; ciò implica l'applicabilità delle forme e dei termini specifici del procedimento in camera di consiglio
art. 734, comma 1, cod. proc. pen.
richiama le forme del rito camerale
conferma che le norme del procedimento in camera di consiglio si applicano al provvedimento impugnato, con evidenza sul termine breve per le impugnazioni
art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
termine per proporre impugnazione pari a 15 giorni
stabilisce che, per i provvedimenti emessi in camera di consiglio, il termine di impugnazione è di 15 giorni; termine perentorio la cui violazione determina inammissibilità dell'impugnazione
art. 616 cod. proc. pen.
onere del versamento alla Cassa delle ammende
prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione, salvo particolari fatti esimenti
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
utilizzata per valutare la responsabilità della parte nella determinazione della causa di inammissibilità e per escludere l'esenzione dal pagamento alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se la sentenza è pronunciata con rito camerale (art.127 c.p.p. e art.734 c.p.p.), il termine per proporre impugnazione è perentorio e pari a 15 giorni ai sensi dell'art.585 c.p.p.: occorre calcolarlo con attenzione a partire dalla data di notificazione utile.
- La notificazione può avvenire sia al difensore sia all'imputato; il ritardo rispetto al termine è valutato in relazione alle date effettive di notificazione comunicate in certificato: presentare il ricorso oltre il termine comporta inammissibilità senza esame del merito.
- Il fatto che una scadenza cada di sabato non comporta automaticamente proroga del termine processuale: la proroga per festività si applica solo per i giorni espressamente indicati dalla legge e non comprende il sabato.
- La tardiva proposizione del ricorso può comportare non solo la sua inammissibilità ma anche l'obbligo di sostenere le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano circostanze esimenti sulla base della giurisprudenza costituzionale.
- Se l'impugnazione solleva questioni di computo della pena (es. credito per carcerazione preventiva), è fondamentale dedurle tempestivamente nell'impugnazione principale; tuttavia, se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per motivi procedurali, il merito non viene esaminato.
- In situazioni analoghe, prima di depositare il ricorso verificare: data esatta e opponibile di notificazione, termine applicabile (15 giorni per riti camerali), giorno di scadenza effettivo e modalità di deposito (PEC ecc.), onde evitare la declaratoria di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19750/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19751/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19755/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19756/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19757/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19759/2024 del 20/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →