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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19762/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: la determinazione della pena a 2 anni e 6 mesi non avrebbe tenuto conto del tempo di carcerazione preventiva già scontato (6 mesi). Di conseguenza il ricorrente sostiene di aver già scontato 2 anni di pena e non 1 anno e 6 mesi come affermato dalla Corte d'appello, per cui la pena residua di 6 mesi dovrebbe essere sospesa mediante il pagamento della somma di euro 2.065,83.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. La sentenza impugnata, emessa in rito camerale (art.127 c.p.p. richiamato dall'art.734, comma 1), è soggetta al termine per proporre impugnazione pari a 15 giorni ai sensi dell'art.585, comma 1, lett. a). La sentenza del 8/2/2024 è stata notificata al difensore il 26/2/2024 e all'imputato il 1/3/2024; il ricorso è stato depositato il 18/3/2024 oltre il termine di legge. La Corte ha altresì respinto l'argomento secondo cui la scadenza del 16/3/2024 ricadente di sabato avrebbe comportato proroga automatica del termine. Per quanto riguarda le conseguenze, non essendo ravvisabili elementi di colpa non determinante nella tardività, la Corte ha imposto al ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.), richiamando la sentenza della Corte costituzionale n.186/2000.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    richiamato dall'art. 734, comma 1, cod. proc. pen.

    indica che la sentenza è stata pronunciata con rito camerale; ciò implica l'applicabilità delle forme e dei termini specifici del procedimento in camera di consiglio

  • art. 734, comma 1, cod. proc. pen.

    richiama le forme del rito camerale

    conferma che le norme del procedimento in camera di consiglio si applicano al provvedimento impugnato, con evidenza sul termine breve per le impugnazioni

  • art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    termine per proporre impugnazione pari a 15 giorni

    stabilisce che, per i provvedimenti emessi in camera di consiglio, il termine di impugnazione è di 15 giorni; termine perentorio la cui violazione determina inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    onere del versamento alla Cassa delle ammende

    prevede la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione, salvo particolari fatti esimenti

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    utilizzata per valutare la responsabilità della parte nella determinazione della causa di inammissibilità e per escludere l'esenzione dal pagamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se la sentenza è pronunciata con rito camerale (art.127 c.p.p. e art.734 c.p.p.), il termine per proporre impugnazione è perentorio e pari a 15 giorni ai sensi dell'art.585 c.p.p.: occorre calcolarlo con attenzione a partire dalla data di notificazione utile.
  • La notificazione può avvenire sia al difensore sia all'imputato; il ritardo rispetto al termine è valutato in relazione alle date effettive di notificazione comunicate in certificato: presentare il ricorso oltre il termine comporta inammissibilità senza esame del merito.
  • Il fatto che una scadenza cada di sabato non comporta automaticamente proroga del termine processuale: la proroga per festività si applica solo per i giorni espressamente indicati dalla legge e non comprende il sabato.
  • La tardiva proposizione del ricorso può comportare non solo la sua inammissibilità ma anche l'obbligo di sostenere le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano circostanze esimenti sulla base della giurisprudenza costituzionale.
  • Se l'impugnazione solleva questioni di computo della pena (es. credito per carcerazione preventiva), è fondamentale dedurle tempestivamente nell'impugnazione principale; tuttavia, se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per motivi procedurali, il merito non viene esaminato.
  • In situazioni analoghe, prima di depositare il ricorso verificare: data esatta e opponibile di notificazione, termine applicabile (15 giorni per riti camerali), giorno di scadenza effettivo e modalità di deposito (PEC ecc.), onde evitare la declaratoria di inammissibilità.

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