Cassazione Civile, Ordinanza n. 28137/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore contributivo)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a estratto di ruolo proposta per contestare tre cartelle esattoriali relative a crediti contributivi, deducendone l’avvenuta prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo infondati sia il motivo sull’asserito difetto di litisconsorzio necessario, sia quello sul difetto di interesse ad agire. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 100 c.p.c. e 111 Cost., nonché degli artt. 2908, 2938 e 2939 c.c., sostenendo la carenza di interesse ad agire contro l’estratto di ruolo quando la cartella sia già stata notificata. La ricorrente ha inoltre dedotto, in sostanza, che l’azione non potesse essere utilizzata per far valere la sola prescrizione di crediti già portati da cartelle divenute definitive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la mancanza di specificità del motivo, poiché il ricorrente non aveva trascritto o indicato in modo adeguato il contenuto dell’atto di opposizione, impedendo il controllo sulla dedotta carenza di interesse ad agire ai sensi dell’art. 366, n. 6, c.p.c. In ogni caso, la Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, in materia di contributi previdenziali, la prescrizione già maturata non è sottratta all’accertamento giudiziale solo perché la cartella non sia stata opposta, potendo essere dedotta la prescrizione o altri fatti estintivi maturati dopo la notifica delle cartelle. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché le controparti non hanno svolto attività difensiva.
Norme richiamate
richiamato per contestare l’interesse ad agire; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e per il diverso orientamento in tema di prescrizione dei crediti contributivi
art. 111 Cost.
evocato dal ricorrente in relazione alla tutela giurisdizionale, senza incidere sull’esito
richiamato dal ricorrente nel quadro delle regole sull’accertamento giudiziale, ma non ritenuto ostativo all’azione
richiamato dal ricorrente; la Corte conferma la possibilità di far valere in giudizio la prescrizione maturata
richiamato dal ricorrente; la Corte non vi ravvisa un limite all’accertamento della prescrizione
il motivo è dichiarato inammissibile per mancata specifica indicazione dei contenuti dell’atto di opposizione
menzionato per la proposta definita in camera di consiglio
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater
richiamato per l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
base procedurale della trattazione camerale non partecipata
norma decisiva per l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura è inammissibile se non consente alla Corte di verificare, sulla base degli atti specificamente indicati o trascritti, il contenuto dell’atto processuale su cui si fonda la doglianza.
- In materia di crediti contributivi, la mancata opposizione alla cartella non preclude l’accertamento giudiziale della prescrizione o di altri fatti estintivi maturati dopo la notifica della cartella.
- L’opposizione all’estratto di ruolo può essere sorretta da interesse ad agire quando sia finalizzata a far accertare negativamente l’esistenza del credito per intervenuta prescrizione, senza che la definitività formale della cartella impedisca tale accertamento.
- La contestazione dell’interesse ad agire non può essere accolta in astratto, ma deve misurarsi con la concreta causa petendi e con il contenuto effettivo della domanda introduttiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27952/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27954/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27955/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27956/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27957/2021 del 14/10/2021
- ordinanza_civile · 14 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27958/2021 del 14/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →