Cassazione Civile, Ordinanza n. 04540/2026 del 28/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socia)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento e da un avviso di liquidazione emessi nei confronti di una società agricola, in relazione a IRPEF, IRAP, IVA e imposta di registro, sul presupposto che vi fosse stata una cessione verbale di azienda da una ditta individuale alla società stessa, con conseguente responsabilità solidale della cessionaria ex art. 14 d.lgs. 472/1997. La contribuente, cessata socia della società, aveva impugnato gli atti deducendo, tra l’altro, la nullità per difetto di contraddittorio preventivo e l’erroneità della quantificazione del valore d’azienda; in appello la decisione di primo grado era stata confermata con riduzione del valore imponibile. In cassazione la ricorrente principale deduce: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle garanzie del contraddittorio, lamentando che la CTR si fosse limitata a richiamare in modo generico la prova di resistenza; 2) nullità per carenza di motivazione, per non avere la CTR spiegato perché ritenesse configurabile la cessione di azienda, limitandosi a formule generiche e a motivazione per relationem; 3) omessa pronuncia sul motivo di appello con cui si contestava l’applicazione dell’art. 14, comma 2, d.lgs. 472/1997, sostenendo che i debiti tributari non risultavano dagli atti dell’amministrazione alla data della presunta cessione. L’Agenzia proponeva ricorso incidentale censurando la riduzione del valore d’azienda operata dal giudice di merito e chiedendone la conferma nella misura originariamente accertata.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo infondata la censura sul contraddittorio preventivo, perché per i tributi non armonizzati non sussisteva, nel caso concreto, l’obbligo generalizzato di attivarlo e, comunque, il contribuente non aveva dedotto elementi specifici che avrebbe potuto far valere. Ha invece accolto il secondo motivo, perché la sentenza impugnata era affetta da motivazione meramente apparente sulla sussistenza della cessione verbale d’azienda, e il terzo motivo, per omessa pronuncia sul profilo relativo alla responsabilità solidale ex art. 14 d.lgs. 472/1997, questione che richiedeva accertamenti di fatto non eseguibili in sede di legittimità. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte richiama i motivi di ricorso per cassazione relativi a nullità della sentenza, violazione di legge e omessa pronuncia; il vizio motivazionale è scrutinato come motivazione apparente o mancante.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa e del contraddittorio, ma la Corte esclude la violazione nel caso concreto.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente per il buon andamento dell'amministrazione; la Corte non vi ravvisa una violazione autonoma idonea ad accogliere il primo motivo.
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di economia processuale e ragionevole durata del processo, soprattutto nel vaglio dell'omessa pronuncia e della possibilità di decisione nel merito.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato dalla ricorrente come fondamento del diritto a una buona amministrazione e al contraddittorio.
La Corte ribadisce che la garanzia opera nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente; nel caso concreto non era applicabile al tributo non armonizzato in presenza di verifica svolta presso terzi e di PVC acquisito esternamente.
art. 51, comma 4, D.P.R. 131/1986
Norma richiamata per affermare che l'ufficio può utilizzare accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e può procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo la disciplina IVA.
Richiamato come base della pretesa responsabilità del cessionario per i debiti fiscali del cedente, limitata però ai debiti risultanti alla data del trasferimento dagli atti degli uffici finanziari e degli enti competenti.
La Corte considera nulla la sentenza che presenti una motivazione solo apparente, tale da non rendere intelligibile la ratio decidendi.
Richiamato per l'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello.
Invocato dalla ricorrente insieme al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Richiamati nel ricorso incidentale per sostenere che gli indizi raccolti dall'Ufficio sarebbero gravi, precisi e concordanti ai fini della prova della cessione d'azienda.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è valida solo se consente di individuare in modo chiaro e controllabile le ragioni della decisione; se il giudice d'appello si limita ad aderire genericamente alla sentenza di primo grado o a formule vaghe, la decisione è nulla per motivazione apparente.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello integra nullità della sentenza, ma la Cassazione può decidere nel merito solo quando la questione sia di puro diritto e non richieda ulteriori accertamenti fattuali; se sono necessari accertamenti di merito, la causa va rinviata.
- In tema di contraddittorio endoprocedimentale, per i tributi non armonizzati l'obbligo generalizzato di attivazione non sussiste negli accertamenti "a tavolino", salvo che una norma speciale lo imponga; nelle verifiche svolte presso il contribuente operano invece le garanzie di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000.
- Quando si contesta la violazione del termine dilatorio o del contraddittorio preventivo, il contribuente deve allegare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere, salvo le ipotesi in cui la nullità sia prevista ex lege in modo automatico.
- La responsabilità del cessionario d'azienda per debiti tributari del cedente ex art. 14 d.lgs. 472/1997 richiede che i debiti risultino, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici finanziari o degli enti competenti; la verifica di tale presupposto è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
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