Cassazione Civile, Sentenza n. 24080/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto al trattenimento in servizio per un biennio (o fino a 70 anni) oltre il limite di età, sostenendo che l'Amministrazione avesse negato illegittimamente la sua istanza. Contestava il conteggio dei posti disponibili e richiamava i posti assegnati dal concorso per dirigenti, osservando che ad esito del concorso sarebbero rimasti posti utili per i trattenimenti; denunciava inoltre che ad altri due dirigenti il beneficio era stato concesso senza ragioni note.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato il rigetto operato dalla Corte d'Appello. Ha richiamato l'interpretazione secondo cui il trattenimento in servizio, alla data rilevante, costituisce una facoltà discrezionale della P.A. (non un diritto soggettivo del dipendente) subordinata alle esigenze organizzative e funzionali e alla sussistenza di una particolare esperienza professionale. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito prova di discriminazioni illecite o di abuso di potere e che i numeri addotti (es. la differenza di 7 posti su 125) non dimostrassero l'arbitrarietà del diniego. Ha inoltre censurato i motivi di cassazione per mancanza di specificità e per tentativo di riesame del merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 509, co. 5, d.lgs. 297/1994
al personale ... è attribuita ... la facoltà di permanere in servizio ... per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo
Il trattenimento in servizio è una facoltà riconosciuta alla P.A.; non configura un diritto soggettivo automatico del dipendente
art. 16, d.lgs. 503/1992 (testo modificato)
facoltà dell'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita ...
La richiesta del dipendente è una manifestazione di disponibilità; il trattenimento è subordinato a valutazione discrezionale della P.A. basata su esigenze organizzative e sulla specifica esperienza del richiedente
art. 1, d.l. 24 giugno 2014 n. 90 (conv. L. 11 agosto 2014 n. 114)
disposizioni per il ricambio generazionale ... abrogazione dell'art. 16 (salvi i trattenimenti già in atto)
Il quadro normativo è stato indirizzato al contenimento dei trattenimenti per favorire il ricambio generazionale; la possibilità di trattenimento è stata drasticamente ridotta
In relazione all'assetto discrezionale del trattenimento, la Corte ha ritenuto che il lavoratore, per ottenere l'annullamento del diniego, debba provare l'illegittimità (discriminazione o abuso), mentre il mero richiamo a dati numerici non prova di per sé l'arbitrio
art. 360 c.p.c. (giurisprudenza su motivazione e specificità del ricorso)
In sede di cassazione sono richieste specificità, indicazione puntuale degli atti e dei passaggi decisivi; censure generiche o un semplice tentativo di riesame del merito sono inammissibili
Massime di principio
- Il trattenimento in servizio oltre il limite di età, dopo le modifiche normative succedutesi, va considerato una facoltà discrezionale della P.A. e non un diritto soggettivo del dipendente.
- Per impugnare il diniego del trattenimento il lavoratore deve fornire prove concrete di discriminazione illecita o di abuso di discrezionalità da parte dell'Amministrazione; mere considerazioni numeriche o generiche non sono sufficienti.
- La valutazione dell'amministrazione sulle esigenze organizzative e sulla rilevanza della specifica esperienza professionale ha natura tecnica/discrezionale e gode di ampio apprezzamento, difficilmente sovvertibile in sede di giudizio di legittimità senza chiari elementi probatori di vizio.
- La comparazione con altri casi (colleghi trattenuti) richiede prova di identicità delle condizioni e della mancanza di giustificazioni amministrative; la mera indicazione che altri sono stati trattenuti non prova l'illegittimità.
- In cassazione le doglianze devono essere specifiche e corredate dall'indicazione puntuale degli atti e dei fatti decisivi; richieste vaghe o il riproporre una diversa valutazione di merito portano all'inammissibilità.
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