Cassazione Civile, Sentenza n. 24077/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 8421/2018 per presunto errore di fatto (ex art. 391 bis e art. 395 n.4 c.p.c.). La vicenda originaria riguardava la domanda dei lavoratori di ottenere l'offerta di assunzione ex art. 2 dell'accordo sindacale del 31.3.2003, che secondo i ricorrenti doveva valere anche per il personale transitato dalla Serit Picena ad Ancona Tributi. I ricorrenti sostennero che la Corte di Cassazione aveva erroneamente affermato che non fossero stati allegati al ricorso per cassazione gli accordi sindacali contestati, mentre tali accordi erano invece presenti nel fascicolo di primo grado (documenti nn. 1, 2 e 3); quindi i ricorrenti deducevano una svista percettiva nei confronti della Corte di legittimità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso di revocazione ritenendo che non sussistesse un errore di fatto nel senso richiesto dall'art. 395 n.4 c.p.c. La Corte ha osservato che la sentenza di cassazione aveva correttamente rilevato che i ricorrenti non avevano allegato gli accordi sindacali al ricorso per cassazione né indicato con precisione in quale fascicolo e in quale sede processuale tali documenti fossero rinvenibili. La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui in cassazione è obbligatorio indicare gli atti e specificare la loro sede processuale, e che non è compito della Corte cercare documenti nelle produzioni di parte. Ha altresì richiamato il principio che per l'interpretazione di una clausola contrattuale controversa è necessaria la lettura dell'intero testo contrattuale. Esito: rigetto della domanda di revocazione; condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio e liquidazione delle somme a favore della controricorrente.
Norme richiamate
Norma che introduce la revocazione per errore di fatto avverso le sentenze della Corte di Cassazione; applicata per dedurre errore percettivo della precedente decisione.
Definisce l'errore di fatto (svista o falsa percezione della realtà) che può costituire causa di revocazione; la Corte precisa che l'errore deve essere immediatamente e oggettivamente rilevabile e non consistere in un diverso apprezzamento delle risultanze processuali.
artt. 366 e 369 c.p.c. (richiamati: art. 366 co.1 n.6 c.p.c.)
Richiamati in relazione agli obblighi formali del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare gli atti, i documenti e i contratti posti a fondamento del motivo e specificare in quale sede processuale i documenti risultano prodotti; in mancanza la Corte non è tenuta a cercare gli atti nelle produzioni di parte.
D.Lgs. n. 40/2006 (novellamento art. 366 c.p.c.)
Richiamato in quanto la riforma ha rafforzato l'onere di indicazione puntuale dei documenti nel ricorso per cassazione; la Corte ha applicato tale principio per giustificare l'inammissibilità del motivo.
art. 23, comma 8-bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176
Richiamato in relazione agli adempimenti del Pubblico Ministero nella fase di deposito delle conclusioni; il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte ai sensi della norma.
art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002
Norma sul contributo unificato; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 391 bis e art. 395 n.4 c.p.c.) è ammessa solo per sviste o false percezioni immediatamente e oggettivamente rilevabili; non può essere usata per rimettere in discussione valutazioni giuridiche o apprezzamenti delle prove.
- In un ricorso per cassazione è obbligatorio allegare o indicare con precisione gli atti e i documenti posti a fondamento del motivo (art. 366 c.p.c. e successive modifiche); se un documento è prodotto in primo grado deve essere indicata esattamente la sede processuale e la collocazione del documento nel fascicolo per consentire l'esame in legittimità.
- La Corte non è tenuta a cercare o integrare in autonomia le produzioni di parte: la mancanza di allegazione o di precisa indicazione documentale può comportare l'inammissibilità del motivo per cassazione.
- Per contestare l'interpretazione di una clausola contrattuale è necessaria la comparazione dell'intero testo contrattuale; la mera riproduzione o citazione parziale della clausola nel ricorso può non essere sufficiente per dimostrare un errore percettivo della Corte.
- Prassi consigliata per i ricorrenti: allegare sempre le copie dei documenti essenziali al ricorso per cassazione o indicare esattamente il fascicolo, il numero del documento e la pagina dove sono prodotti; se si mira alla revocazione, produrre prova incontrovertibile e immediatamente rilevabile dell'errore materiale o percettivo.
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