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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 24078/2021 del 07/09/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato il Tribunale di Milano nell'accertamento che il rapporto tra le parti, formalmente regolato da contratti a progetto (15.7.2007 - 30.9.2012) e da un successivo contratto a termine, era in realtà un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall'origine (con qualifica di praticante giornalista). In particolare RCS deduceva: decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 32 legge n. 183/2010 (comma 3 lett. a) e b) e comma 4 lett. a)); applicabilità dell'art. 32 anche ai rapporti parasubordinati/contratti a progetto; validità della transazione sottoscritta il 8.10.2012 e mancata tempestiva impugnazione; errata qualificazione del rapporto come subordinato e della qualifica di praticante giornalista; vizi di motivazione e di onere della prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di RCS. Ha confermato che: non opera la decadenza prevista dall'art. 32 L.183/2010 in assenza di un atto di recesso del datore di lavoro (la mera scadenza del termine non è equiparabile a recesso); la limitazione temporale prevista dall'art. 32 comma 4 lett. a) si applica solo ai contratti a termine stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368/2001 e non genericamente ai contratti a progetto o di natura autonoma poi qualificati come subordinati; la transazione del 8.10.2012 poteva essere impugnata e risultava annullabile relativamente alla cessazione dei rapporti, soprattutto in considerazione della tutela dei diritti indisponibili del lavoratore (art. 2113 c.c.); la prova dell'avviso di ricevimento, anche se depositata successivamente, era ammissibile e rilevante; la valutazione probatoria del giudice di merito circa la subordinazione e la qualificazione come praticante giornalista è congrua e insindacabile in cassazione. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e liquidazione dei compensi.

Norme richiamate

  • art. 32 legge n. 183/2010

    art. 32, comma 3 lett. a) e b) e comma 4 lett. a) legge n. 183/2010

    La Corte interpreta restrittivamente le disposizioni di decadenza: la decadenza opera solo quando esista un atto di recesso del datore di lavoro; la previsione di cui al comma 4 lett. a) si applica esclusivamente ai contratti a termine disciplinati dal D.Lgs. n. 368/2001 e non ai rapporti formali di collaborazione poi qualificati come subordinati.

  • D.Lgs. n. 368/2001

    art. 1, art. 2 e art. 4 D.Lgs. n. 368/2001

    I contratti a termine rilevanti ai fini dell'art. 32 L.183/2010 sono quelli regolati dal D.Lgs. 368/2001; non possono essere assorbiti nella nozione generale di 'contratto a termine' le collaborazioni a progetto non disciplinate da quel decreto.

  • art. 2113 c.c.

    La norma tutela diritti 'indisponibili' del lavoratore; la transazione che incide su diritti indisponibili del lavoratore può essere annullata e non impedisce l'azione del lavoratore quando ricorrono i presupposti.

  • art. 414 c.p.c.

    La Corte ammette la produzione tardiva di documenti (es. avviso di ricevimento) quando la loro acquisizione risulti necessaria alla luce delle difese avversarie; la produzione successiva è ammissibile e, ove del caso, acquisibile anche d'ufficio.

  • art. 1362 c.c.

    Applicazione dei criteri generali di interpretazione del contratto anche ai negozi unilaterali; il giudice di merito ha svolto un'interpretazione complessiva e sistematica dell'atto transattivo.

  • art. 112 c.p.c.

    L'annullamento della transazione è stato considerato dalla Corte come presupposto logico-giuridico delle altre domande, non configurando ultra petita.

  • art. 2094 c.c.

    Impiego della normativa e del CCNL giornalistico per la qualificazione della prestazione; la valutazione della sussistenza della figura professionale (giornalista/praticante) è questione di fatto adeguatamente motivata dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte verifica che non vi sia stata erronea attribuzione dell'onere della prova; eventuali contestazioni sono questioni di merito non ricorribili in cassazione salvo vizio dell'onere della prova.

  • artt. 115, 116, 244 c.p.c.

    artt. 115, 116, 244 c.p.c.

    Le censure sulla valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione se riguardano la valutazione di fatto; il sindacato è ammesso solo per violazioni delle garanzie procedurali o per utilizzo di prove non dedotte o raccolte illegittimamente.

  • CCNL Lavoro Giornalistico

    art. 35 e art. 11 CCNL Lavoro Giornalistico

    Il CCNL è stato utilizzato per la definizione dei requisiti di qualifica; la Corte territoriale ha basato la qualificazione di praticante giornalista sulle mansioni effettivamente svolte, coerenti con il contratto.

  • D.L. n. 137/2020

    art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma processuale citata per la presentazione delle conclusioni del Procuratore Generale durante la procedura in Cassazione.

  • DPR n. 115/2002

    art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/02

    Norma richiamata in relazione all'ulteriore contributo dovuto dal ricorrente per il procedimento di legittimità (onere contributivo/cautelativo).

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in motivazione come principio costituzionale di tutela del diritto di azione, a fondamento dell'interpretazione restrittiva delle norme che limitano l'esercizio dell'azione giudiziaria.

Massime di principio

  • Le norme che limitano il diritto di azione (es. decadenze) devono essere interpretate in modo restrittivo: non si estendono per analogia a fattispecie non espressamente previste dal legislatore.
  • La decadenza prevista dall'art. 32 L.183/2010 (comma 3) richiede l'esistenza di un atto di recesso del datore di lavoro; la semplice non prosecuzione o la scadenza del termine del contratto non sono automaticamente equiparabili a un atto di recesso.
  • La disciplina di favore (term-limit per l'impugnazione) di cui all'art. 32 comma 4 lett. a) si applica solo ai contratti a termine disciplinati dal D.Lgs. n. 368/2001 e non ai rapporti formalmente qualificati come collaborazioni a progetto che, a giudizio, risultino subordinati.
  • Le transazioni possono essere annullate se incidono su diritti 'indisponibili' del lavoratore (art. 2113 c.c.); pertanto attenzione prima di ritenere chiusa una pretesa lavoristica tramite transazione non assistita o non 'protetta'.
  • La produzione tardiva di documenti probatori (es. avviso di ricevimento della lettera di impugnazione) è ammissibile quando la prova diventa necessaria alla luce delle difese svolte dalla controparte; è però consigliabile conservare e produrre immediatamente la prova della ricevuta.
  • In materia giornalistica la subordinazione si valuta con criteri specifici: inserimento organico nell'organizzazione, continuità della prestazione, disponibilità alle esigenze del committente e sussistenza di poteri gerarchici, più che l'osservanza di orari fissi.
  • Le valutazioni di fatto e di credibilità delle prove compiute dal giudice di merito, se adeguatamente motivate, sono in genere insindacabili in Cassazione; chi impugna deve puntare a profili di diritto e di vizio procedurale più che a rinnovare la valutazione delle prove.

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