Cassazione Civile, Ordinanza n. 27592/2024 del 24/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasce da una divisione giudiziale di un immobile comune tra più comproprietari. Nel giudizio di merito la Corte d'appello, riformando solo in parte la decisione di primo grado, ha ridotto i conguagli in denaro dovuti dal ricorrente agli altri condividenti, ritenendo provato che egli avesse sostenuto, da solo o in misura prevalente, spese e attività connesse all'edificazione dell'immobile: pratiche amministrative e burocratiche, acquisto di materiali, pagamenti della manodopera. Il ricorrente ha proposto un solo motivo di cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1111, 1115 e 2697 c.c. e 116 c.p.c. Sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse errato nel quantificare le somme a lui spettanti a rimborso delle spese sostenute per la comunione e nel determinare il meccanismo dei conguagli, chiedendo una rivalutazione del merito e delle prove già acquisite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato, quanto all'art. 2697 c.c., che la censura era solo enunciata in rubrica e non specificava alcuna errata attribuzione dell'onere della prova. Quanto all'art. 116 c.p.c., ha ribadito che la violazione è deducibile solo se si alleghi che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento pur essendo soggetta a regola diversa; nel caso concreto il ricorrente non aveva formulato una censura di questo tipo, ma mirava a un nuovo esame del merito. Anche la doglianza sugli artt. 1111 e 1115 c.c. è stata ritenuta inammissibile perché la decisione di merito aveva semplicemente applicato il criterio di conguaglio nella divisione, detraendo dal dovuto le somme riconosciute al ricorrente e realizzando così l'equilibrio tra quote e spese della comunione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese in favore di entrambi i gruppi di controricorrenti, ha applicato la condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla divisione della comunione; la censura è stata ritenuta inidonea perché la Corte d'appello aveva applicato correttamente il meccanismo dei conguagli nella divisione
ritenuto correttamente applicato dalla Corte d'appello nel detrarre dal conguaglio le somme riconosciute al condividente che aveva sostenuto spese per la comunione
la deduzione di violazione era solo nominale; non è stata allegata una vera errata ripartizione dell'onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una diversa regola legale; nel caso concreto la censura era solo una richiesta di rivalutazione del merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
ricomprende sia la violazione di legge sia la falsa applicazione della norma, ma non consente una mera critica alla ricostruzione del fatto o alla valutazione del materiale probatorio
la trattazione è avvenuta a seguito di proposta di definizione del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso
applicata la condanna aggravata per la proposizione di un ricorso sostanzialmente conforme alla proposta di manifesta infondatezza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia effettivamente invertito o alterato la ripartizione dell'onere della prova tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta una generica contestazione del risultato probatorio.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove: è configurabile solo se il giudice attribuisce a un mezzo istruttorio un valore probatorio diverso da quello stabilito dalla legge o dichiara di applicare il prudente apprezzamento in presenza di una regola legale diversa.
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. non consente di censurare la mera ricostruzione del fatto o la quantificazione equitativa fondata sulle risultanze probatorie, se la norma astratta è stata correttamente individuata e applicata alla fattispecie concreta.
- In tema di divisione della comunione, il giudice può operare conguagli tra condividenti tenendo conto delle spese sostenute da uno di essi per l'acquisto di materiali, le pratiche e la realizzazione del bene comune, con effetti di riequilibrio delle quote.
- Quando il ricorso per cassazione è sostanzialmente conforme a una proposta di manifesta infondatezza, può trovare applicazione la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. oltre agli ordinari oneri di soccombenza.
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