Cassazione Civile, Ordinanza n. 13434/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per compensi non dichiarati, fondato su controlli bancari e sulla presunzione derivante da movimenti sui conti correnti. Il contribuente aveva impugnato l'atto e in primo grado era stato accolto solo parzialmente, con riconoscimento di movimentazioni non giustificate per una parte degli importi. In appello la decisione era stata confermata. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, in sintesi: omesso esame di fatti decisivi relativi alla destinazione di alcuni assegni al figlio a titolo di prestito; violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, per avere la CTR mantenuto la presunzione di maggior reddito anche per un lavoratore autonomo; omesso esame e omessa pronuncia sulla questione di illegittimità della disposizione; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per non avere i giudici considerato le giustificazioni analitiche dei movimenti bancari, asseritamente riferiti a liberalità e rapporti familiari; ulteriore omesso esame e omessa pronuncia sulle specifiche giustificazioni dei movimenti.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo decisiva la mancata considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, che ha espunto per i lavoratori autonomi la presunzione legale relativa ai prelievi bancari non giustificati come compensi imponibili. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
Viene richiamato per i motivi di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.
Viene invocato per l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte non decide sui singoli profili perché assorbiti dall'accoglimento del secondo motivo.
art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La presunzione legale di maggior reddito da prelievi bancari non giustificati non opera, per i lavoratori autonomi, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014; la sua applicazione in appello è quindi erronea.
Richiamato come parametro dell'omessa pronuncia su questioni dedotte dalla parte.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione delle prove e delle giustificazioni dei movimenti bancari.
Richiamato per censurare la ripartizione e la valutazione dell'onere probatorio in tema di giustificazione dei movimenti bancari.
Corte cost. n. 228/2014
Ha eliminato, per i lavoratori autonomi, la presunzione legale che i prelievi non giustificati concorrano a formare il reddito imponibile; la Corte di cassazione ne valorizza anche l'effetto di travolgere la presunzione semplice fondata sulla mera mancanza di giustificazione.
Cass. 02/02/2021, n. 2240
Richiamata come precedente conforme sulla portata della sentenza costituzionale e sull'esclusione della presunzione per i lavoratori autonomi.
Massime di principio
- In materia di accertamento fiscale fondato su indagini bancarie, la presunzione legale di maggior reddito derivante da prelievi non giustificati non è applicabile ai lavoratori autonomi nei limiti espunti dalla Corte costituzionale n. 228/2014.
- Quando la norma presuntiva sia stata dichiarata irragionevole per una certa categoria di contribuenti, non può essere mantenuta neppure come presunzione semplice ove il fatto base non sia più idoneo, di per sé, a rivelare capacità contributiva.
- Se il giudice di merito fonda la decisione su una presunzione normativa ormai espunta dall'ordinamento per la categoria interessata, la sentenza è cassabile per violazione di legge.
- L'accoglimento di un motivo di ricorso che investe la base normativa della decisione rende assorbiti gli ulteriori motivi che attengono alla valutazione dei singoli fatti e delle prove.
- Nei giudizi tributari, la contestazione analitica dei movimenti bancari deve essere esaminata alla luce del corretto regime presuntivo applicabile al tipo di contribuente.
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