Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08634/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, contestando la deduzione di un costo rilevante derivante da una fattura passiva emessa da altra società nell’ambito di un accordo per analisi cliniche in service, ritenuto relativo a operazioni oggettivamente inesistenti, con recupero a tassazione di maggiori IRES e IRAP. Dopo un primo accoglimento in CTP, una precedente conferma in CTR poi cassata con rinvio per vizio di motivazione, il giudice di rinvio aveva accolto l’appello dell’Ufficio, valorizzando una pluralità di indizi: pagamento in contanti, mancanza di fatture/ricevute finali, scrittura privata non registrata e senza data certa, rapporti societari riconducibili al medesimo ambiente familiare, utilizzo di locali della contribuente da parte dell’altra società, mancato accreditamento di quest’ultima e assenza di ragioni economiche dell’operazione. La società ha proposto cinque motivi: violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. per cattivo uso della prova presuntiva e omesso esame della prova contraria; violazione dell’art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR valorizzato fatti asseritamente nuovi; ultrapetizione per aver attribuito rilievo alla mancata indicazione delle ragioni economiche e alla mancata produzione di ricevute non richieste; violazione degli artt. 1321 e 2702 c.c. per avere negato valore alla scrittura privata non registrata e senza data certa; omesso esame del supporto ottico contenente i dati delle prestazioni. Lamentava inoltre che la documentazione prodotta e la contabilità della società emittente avrebbero provato l’effettività delle prestazioni e neutralizzato la pretesa elusiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 8.000,00. La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla prova presuntiva e all’onere della prova, affermando che gli indizi valorizzati dal giudice di merito erano gravi, precisi e concordanti e che il ricorso mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso la violazione del divieto di nuove eccezioni e dell’art. 112 c.p.c., osservando che il giudice aveva valutato elementi e risultanze di causa nei limiti della domanda fiscale di recupero dei costi indeducibili. Quanto alla scrittura privata, ha chiarito che la CTR non ne aveva negato la validità per difetto di registrazione, ma ne aveva considerato la mancata registrazione come indizio della non genuinità dell’operazione. Infine, ha escluso l’omesso esame decisivo del supporto ottico, poiché il documento era stato comunque considerato e, in ogni caso, conteneva meri dati riepilogativi non sufficienti a dimostrare l’effettiva esecuzione delle prestazioni.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale; la Corte ha ritenuto che, sotto tale veste, le doglianze tendevano in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è stato richiamato per le censure di ultrapetizione e violazione del contraddittorio/processo; la Corte ha escluso che la sentenza di merito avesse ecceduto i limiti della domanda.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla valutazione delle prove o degli indizi.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    il divieto di jus novorum riguarda le eccezioni in senso proprio e non si estende a mere difese o eccezioni improprie.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice attribuisce un bene non richiesto; non quando utilizza risultanze di causa o argomentazioni a sostegno della domanda proposta.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione dell’onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l’onere a soggetto diverso da quello previsto dalla regola di scomposizione della fattispecie, non quando valuta il materiale probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato quale norma sulle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che gli indizi possono fondare la prova logica del fatto ignoto.

  • art. 2729, primo comma, c.c.

    la presunzione deve fondarsi su fatti noti gravi, precisi e concordanti, valutati complessivamente e non atomisticamente.

  • art. 1321 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la libertà delle forme contrattuali; la Corte ha rilevato che la CTR non aveva posto la registrazione come requisito di validità del contratto.

  • art. 2702 c.c.

    richiamato con riferimento all’efficacia della scrittura privata sottoscritta; la Corte non ha ritenuto che la CTR ne avesse escluso la valenza probatoria in sé, ma solo che l’avesse valutata come indizio nel contesto complessivo.

Massime di principio

  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; una volta raggiunta tale soglia, incombe sul contribuente fornire prova contraria rigorosa dell’effettiva esistenza dell’operazione.
  • La violazione dell’art. 2729 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su elementi privi dei requisiti legali della presunzione; non è invece consentito sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa ponderazione del materiale istruttorio.
  • La regolarità formale della fattura, della contabilità o dei pagamenti non è di per sé sufficiente a dimostrare la reale esecuzione dell’operazione, poiché tali documenti possono essere agevolmente utilizzati anche in presenza di operazioni fittizie.
  • Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni non impedisce al giudice di valorizzare mere difese, risultanze documentali o circostanze che corroborano la contestazione della pretesa fiscale; il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando venga attribuito un bene diverso da quello domandato.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non si configura quando il giudice abbia comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante, pur non soffermandosi su ogni singolo elemento probatorio o indiziario allegato dalle parti.
  • La mancata registrazione di una scrittura privata non incide automaticamente sulla validità del contratto, ma può essere legittimamente apprezzata come indice sintomatico della non genuinità dell’operazione economica sottostante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.