Cassazione Civile, Ordinanza n. 16062/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano domandato alla Corte d'appello l'indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per la durata irragionevole di un giudizio risarcitorio presupposto iniziato nel 1989 contro il loro dante causa, relativo al mancato o ritardato trasferimento di un immobile. In quel primo giudizio era stata decisa solo la questione dell'an debeatur con sentenza divenuta definitiva; successivamente, nel 2005, era stato promosso un secondo giudizio per la liquidazione del quantum, durato anch'esso a lungo. I ricorrenti sostenevano che i due segmenti dovessero essere considerati unitariamente, perché entrambi riferiti alla medesima pretesa risarcitoria, e censuravano il decreto della Corte d'appello che, in opposizione ex art. 5-ter L. n. 89 del 2001, aveva confermato l'inammissibilità per tardività della domanda relativa al primo giudizio. Con il primo motivo denunciavano motivazione apparente e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c.; con il secondo deducevano falsa applicazione degli artt. 2 e 4 L. n. 89 del 2001 e dell'art. 278 c.p.c., oltre a violazione dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, assumendo che la separazione tra an e quantum fosse contraria alla logica di concentrazione e alle esigenze di celerità processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la motivazione della Corte d'appello non era apparente: era sintetica ma chiara nel negare l'unificazione dei due giudizi. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, quando la parte sceglie di separare la domanda sull'an da quella sul quantum, si formano procedimenti distinti e autonomi; di conseguenza, il termine decadenziale per la domanda di equa riparazione va verificato separatamente per ciascun procedimento, prendendo come riferimento la conclusione di ciascuno di essi. Non era dunque possibile attendere la definizione del secondo giudizio per far valere anche l'irragionevole durata del primo. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese di legittimità in favore del Ministero.
Norme richiamate
disciplinava il giudizio di opposizione avverso la decisione sulla domanda di equa riparazione; nel caso concreto la Corte d'appello ha confermato l'inammissibilità per tardività.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
richiamato come parametro del primo motivo, ma la censura è stata respinta perché la motivazione non era meramente apparente.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
richiamato come parametro del secondo motivo per la dedotta falsa applicazione di legge.
invocato dai ricorrenti per dedurre ultrapetizione o omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso il vizio.
invocato per lamentare vizio di motivazione apparente; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente.
richiamato dai ricorrenti quale norma sull'equa riparazione per durata irragionevole del processo.
richiamato per il termine di decadenza della domanda di equa riparazione, che decorre dalla definizione del singolo procedimento presupposto.
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell'unitarietà tra sentenza di condanna generica e successiva liquidazione del danno, ma non accolto.
art. 111 Cost.
richiamato sia sul versante del giusto processo sia sul controllo di legittimità della motivazione.
art. 6 CEDU
invocato per sostenere l'esigenza di celerità e concentrazione del processo; la Corte ha ritenuto non pertinente una valutazione ex post sulla scelta di separare i giudizi.
richiamato quale disciplina transitoria sul termine di decadenza per i giudizi pendenti o definiti alla data di entrata in vigore della legge.
d.l. n. 370 del 2001, conv. in L. n. 432 del 2001
richiamato per la proroga del termine transitorio di proposizione della domanda di equa riparazione al 18 aprile 2002.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012
richiamato per la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., che ha ristretto il sindacato sulla motivazione.
art. 111, comma 6, Cost.
usato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, sindacabile solo se mancante o apparente.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è oggi censurabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, ossia quando non consenta di comprendere la ratio decidendi; non sono più deducibili censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- Se la parte, nell'azione di merito, separa per scelta processuale la domanda sull'accertamento dell'an da quella sulla liquidazione del quantum, si formano giudizi distinti e autonomi; ciascuno va considerato autonomamente anche ai fini della durata ragionevole del processo e dell'equa riparazione.
- Il termine di decadenza per proporre domanda di equa riparazione decorre dalla definizione del singolo procedimento presupposto; non può essere differito alla conclusione di un diverso giudizio, anche se relativo alla medesima situazione sostanziale.
- La funzione del termine decadenziale nella legge Pinto è di presidiare l'interesse alla ragionevole durata del processo in relazione a ciascun procedimento, sicché una ricostruzione unitaria ex post di fasi separate rischierebbe di svuotarne la ratio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16032/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16034/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16035/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16039/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16040/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16041/2024 del 10/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →