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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01904/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. per 198 giorni (25/07/2019-13/02/2020) in regime di arresti domiciliari, disposta dopo la contestazione del porto in luogo pubblico di arma comune da sparo (artt. 4 e 7 l. 895/1967). Aiello aveva consegnato una pistola giocattolo con il tappo rosso rimosso e poi, durante l'interrogatorio, ammesso di averla modificata per farla sembrare vera. Successivamente è stato assolto dal Tribunale di Crotone con formula "perché il fatto non sussiste". Il ricorrente deduce che la Corte d'appello ha errato nel ritenere la sussistenza di colpa grave ostativa all'indennizzo, contestando vizio di contraddittorietà, mancanza di nesso causale tra la sua condotta e l'adozione della misura e l'illiceità dell'equiparazione tra apparenza e responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata l'ordinanza della Corte d'appello che ha escluso l'indennizzo perché l'Aiello, come ammesso dallo stesso, aveva modificato la pistola giocattolo in modo da farla apparire vera e funzionante. Tale comportamento, valutato ex ante dal giudice della riparazione, è stato considerato colpa grave idonea a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato e a giustificare l'adozione della misura cautelare, con rapporto di causa-effetto. La Corte ha ricordato l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al processo penale di merito, l'onere del giudice di accertare d'ufficio l'assenza di dolo o colpa grave e la necessità di valutare la condotta sia anteriormente che successivamente alla perdita della libertà. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la condanna delle spese ulteriori in favore dell'Avvocatura a causa della genericità della memoria difensiva.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave

    La norma riconosce diritto all'equa riparazione salvo che l'interessato abbia dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave; il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio l'assenza di tale causa e valutare autonomamente se la condotta dell'interessato abbia ingenerato la falsa apparenza di reità.

  • art. 43 cod. pen.

    Fornisce la nozione di colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) che viene utilizzata per valutare se la condotta dell'imputato costituisca colpa grave ostativa all'indennizzo.

  • artt. 4 e 7 l. 895/1967

    Norma sostanziale in base alla quale era stato contestato ad Aiello il porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo; elemento fattuale centrale nella valutazione della falsa apparenza.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per i limiti della esposizione dei motivi in ricorso (obbligo di sintesi nei limiti indicati dalla disposizione), non incide sulla valutazione di merito ma sul corretto esercizio dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudizio per l'equa riparazione è autonomo rispetto al processo penale: l'assoluzione nel merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo se sussiste dolo o colpa grave dell'interessato.
  • Il giudice della riparazione deve accertare d'ufficio se l'imputato abbia concorso a dare causa alla misura cautelare con dolo o colpa grave, valutando la condotta ex ante rispetto all'adozione della misura.
  • La colpa grave può ricorrere non solo per comportamenti dolosi ma anche per palesi e macroscopiche condotte imprudenti o interventi volti a rendere credibile una condotta illecita (es. modificare una pistola giocattolo per farla apparire vera).
  • L'ammissione di fatti o modifiche che aumentino l'apparenza di pericolosità (es. rendere una pistola giocattolo simile a una vera) può configurare colpa grave idonea a escludere l'indennizzo, se il fatto è valutato come causa ragionevole della misura cautelare.
  • Nelle situazioni analoghe il collegamento causale tra la condotta dell'imputato e l'adozione/mantenimento della misura cautelare è decisivo: senza un nesso causale concreto e prevedibile l'indennizzo deve essere riconosciuto.
  • Il comportamento dell'interessato va esaminato sia prima che dopo la perdita della libertà e anche al momento della conoscenza delle indagini; la valutazione è sempre 'ex ante' rispetto all'adozione del provvedimento cautelare.

Testo integrale

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