Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27062/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Il Tribunale di Latina aveva dichiarato il fallimento di una società in nome collettivo e dei soci, su istanza di un fallimento creditore. I soggetti dichiarati falliti proponevano reclamo e poi ricorso per cassazione, sostenendo anzitutto che il credito posto a base dell’istanza fallimentare non fosse effettivo o comunque non fosse sufficiente a fondare la legittimazione del creditore istante. In particolare, contestavano un preteso credito restitutorio derivante dal pagamento di canoni di affitto d’azienda maggiorati: la società affittante aveva ottenuto un finanziamento agevolato impegnandosi a far aumentare il canone mensile, e la società affittuaria aveva aderito versando il canone aumentato. Dopo il fallimento della società affittuaria, il curatore aveva negato che si fossero verificate le condizioni sospensive pattuite per l’efficacia dell’aumento, aveva chiesto la ripetizione di quanto pagato e aveva usato tale credito, insieme ad altri, per chiedere il fallimento della società debitrice. Con il primo motivo i ricorrenti deducevano vizi motivazionali, violazione delle norme sulla prova e sulla forma del contratto di affitto d’azienda, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe contraddittoriamente ammesso la modificabilità del contratto senza forma scritta e, al contempo, negato il perfezionamento della modifica; lamentavano inoltre una errata valutazione delle prove sulla mancata realizzazione degli investimenti. Gli altri tre motivi contestavano il diverso credito commerciale di circa 794.932 euro, ma senza una reale argomentazione, limitandosi a richiami normativi e a doglianze generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la censura di "erronea ed insufficiente motivazione" non è più deducibile nei termini prospettati, perché non venivano individuati veri errori di diritto ma solo una richiesta di rivalutazione del fatto, e perché mancava la specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti su cui il motivo si fondava. La Corte ha chiarito che la sentenza impugnata non negava in assoluto la realizzazione dell’investimento, ma solo la sua effettuazione entro il termine pattuito, elemento rilevante poiché il consenso all’aumento del canone era condizionato alla tempestività dell’investimento. Quanto ai restanti motivi, la Corte li ha reputati a loro volta inammissibili per assoluta genericità e mancanza di argomentazione; ha inoltre osservato che, anche ove fondati, non avrebbero eliminato il primo credito incidenter tantum sufficiente a sorreggere la legittimazione del creditore istante alla domanda di fallimento. Le spese sono state poste a carico solidale dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti"

    Non è più denunciabile in cassazione la generica "erronea ed insufficiente motivazione"; è censurabile solo l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 6 R.D. n. 267/1942

    La legittimazione a chiedere il fallimento spetta al titolare di un credito; nella specie la Corte d’appello aveva accertato che il creditore istante era effettivamente creditore della società.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non indicava specifici errori nell’uso del materiale probatorio; la doglianza mirava in realtà a una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità.

  • art. 116 c.p.c.

    Non risultava dedotto alcun concreto errore nella valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 2556 c.c.

    La Corte ha rilevato che la sentenza di merito non aveva escluso in astratto la modificabilità del contratto di affitto d’azienda, ma aveva solo negato che la modifica si fosse perfezionata nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    I ricorrenti non avevano specificamente indicato un errore nel riparto dell’onere della prova; la doglianza era incentrata sulla rivalutazione del fatto.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se non contiene la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti su cui il motivo si fonda, né il loro contenuto e collocazione processuale.

  • art. 369, comma 2, n. 6, c.p.c.

    I documenti richiamati devono essere depositati e resi immediatamente reperibili; non basta un generico richiamo nel ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è deducibile una generica insufficienza o contraddittorietà della motivazione; occorre denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo oppure un vero errore di diritto.
  • Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la censura deve individuare puntualmente il vizio logico-giuridico o il travisamento rilevante nei limiti consentiti dal controllo di legittimità.
  • La legittimazione del creditore istante per la dichiarazione di fallimento richiede un accertamento, sia pure incidentale e sommario, dell’esistenza di un credito; se tale credito resta integro, le contestazioni su ulteriori crediti possono risultare non decisive.
  • Quando l’efficacia di una modifica contrattuale è subordinata a una condizione temporale, il giudice di merito può negarne l’avveramento senza escludere in astratto la validità della modifica stessa.
  • Il motivo di ricorso fondato su documenti deve rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza: è necessario indicare con precisione gli atti, riprodurne il contenuto essenziale e indicarne la collocazione nel fascicolo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProveAppalto
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.