Cassazione Penale, Sentenza n. 12227/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato relativo al porto del coltello (capo A) e ha confermato la condanna per il reato di minaccia (capo C) comminando 400 euro di multa. Il ricorso articolava sei motivi: 1) mancata rinnovazione dell'istruttoria e rifiuto di acquisire atti e documenti (inclusa sentenza/atti del procedimento parallelo e fotografie) ritenuti decisivi dalla difesa; 2) travisamento e valutazione illogica delle prove, violazione del principio "oltre ogni ragionevole dubbio" e mancata applicazione delle scriminanti (legittima difesa, stato di necessità, legittima difesa putativa, eccesso colposo); 3) inutilizzabilità delle dichiarazioni di alcuni testi (Luisi, Petroi, Callegari) per presunta violazione degli artt. 64 e 210 c.p.p.; 4) motivazione carente sull'an e sul quantum del danno morale liquidato alle parti civili; 5) errori nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; 6) richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della condanna civile ai sensi dell'art. 612 c.p.p. per grave pregiudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua interezza. Ha ritenuto che il fatto che l'imputato avesse brandito il coltello fosse provato oltre ogni ragionevole dubbio dalla registrazione video e dalle ammissioni rese in interrogatorio; le censure sulla valutazione della prova sono state considerate rielaborazioni valutative (inammissibili in sede di legittimità) o infondate. Il rigetto delle richieste di acquisizione documentale è stato motivato come non necessario o superfluo rispetto al compendio probatorio formato nel processo in esame; l'inutilizzabilità contestata dei testi è risultata inesistente perché gli avvisi previsti erano stati resi o le eccezioni non erano decisive, e comunque la decisione avrebbe resistito anche espungendo le prove evocativamente indicate. La quantificazione del danno morale è stata ritenuta congrua e adeguatamente motivata per presunzioni; la commisurazione della pena è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito ed è entro la fascia medio-bassa dell'edittale, dunque adeguatamente motivata. La richiesta di sospensione ex art. 612 c.p.p. è stata respinta perché il rigetto del ricorso rende definitiva la statuizione civile. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nulla sulle spese di parte civile.
Norme richiamate
Norma che incrimina il porto di armi o strumenti atti ad offendere: la Corte ha richiamato la norma come riferimento per il capo relativo al porto del coltello (capo A), poi dichiarato prescritto in appello
Articolo relativo al reato di minaccia: la condotta consistente nel brandire il coltello e pronunciare la frase "non vi avvicinate sennò vi ammazzo" è stata valutata come integrazione della minaccia, e la sua sussistenza è stata ritenuta provata
Norma richiamata nel capo di imputazione (reati unificati): citata come parte del quadro fattuale contestato; la Corte non ha ritenuto necessario rimettere in discussione la qualificazione operata in sede di merito
Norma richiamata rispetto al capo B) (partecipazione a rissa); la sentenza di primo grado aveva assolto per questo capo e la Corte ha spiegato che l'assoluzione non incideva sulla contestazione relativa alla minaccia
artt. 234, 236, 238 cod. proc. pen.
Norme processuali relative all'acquisizione e utilizzazione di atti e decisioni di altri procedimenti: la Corte ha interpretato restrittivamente la rilevanza della sentenza del procedimento parallelo, ritenendola non automaticamente utilizzabile per rinnovare o modificare il compendio probatorio del presente processo
Disciplina della rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ha ricordato che l'ammissione di nuove prove o la rinnovazione vanno disposte solo se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, e che per documenti la produzione non richiede l'ordinanza di rinnovazione ma il rispetto del contraddittorio; rifiuto di acquisizione ritenuto motivato per irrilevanza o superfluità
Regole sulla valutazione delle prove e sulla corroborazione: la Corte ha rigettato l'eccezione che la valutazione sia stata parcellizzata, sottolineando che la valutazione di credibilità è rimessa al giudice di merito quando congruamente motivata
Disciplina dell'esame di persone imputate di reato connesso e degli avvisi da rendere loro: la Corte ha ritenuto che gli avvisi rilevanti fossero stati dati o comunque che l'eccezione non avesse inciso decisivamente sulla validità probatoria delle dichiarazioni
Principio del diritto al silenzio e avvertimenti: la Corte ha verificato che l'avviso sul diritto al silenzio era stato reso; non è stato ravvisato il vizio denunciato tale da rendere inutilizzabili le dichiarazioni
artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
Principi sulla congruenza tra imputazione e sentenza e sul contenuto motivazionale: la Corte ha ritenuto infondata la censura che invocava mancata correlazione tra atto di accusa e decisione giudiziaria
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di esposizione dei motivi nel ricorso per cassazione: richiamato in relazione ai parametri di ammissibilità delle deduzioni difensive
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha affermato che, trovandosi la pena nella fascia "medio-bassa" dell'edicto, non era necessaria una motivazione analitica aggiuntiva e che la discrezionalità del giudice di merito è stata esercitata correttamente
Circostanza attenuante della continuazione/recidiva etc. (richiamata nella doglianza): la Corte ha ritenuto la censura generica e non dimostrata rispetto all'uso delle circostanze nel calcolo della pena
Scriminanti (legittima difesa, stato di necessità) e cause di non punibilità/attenuanti: la Corte ha esaminato e rigettato le doglianze che invocavano queste scriminanti, ritenendo che la ricostruzione probatoria non giustificasse l'applicazione di tali esimenti
Norma procedurale sulla sospensione dell'esecuzione di provvedimenti civili accessori: la Corte ha osservato che la sospensione ex art. 612 è possibile solo in pendenza del ricorso; essendo il ricorso respinto, la richiesta non poteva trovare accoglimento
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità non è sede per una rivalutazione complessiva del materiale probatorio: le critiche alla valutazione della credibilità dei testi e alle ricostruzioni alternative dei fatti richiedono specificità e non sono in genere ammissibili in Cassazione
- La produzione di documenti in appello non necessita di ordinanza di rinnovazione, ma la loro acquisizione può essere rifiutata se ritenuta superflua o irrilevante; il ricorrente deve indicare la decisività delle prove richieste
- Le dichiarazioni di persone imputate in procedimenti connessi possono essere utilizzate se gli avvisi richiesti dalla legge sono stati resi; l'eccezione di inutilizzabilità deve dimostrare la decisività della prova dichiarata inutilizzabile
- La prova audiovisiva con riscontro nell'ambito investigativo (es. ammissioni in interrogatorio) può fondare la certezza della condotta contestata e supera, in molti casi, argomentazioni basate su possibili difficoltà visive dei testimoni
- La valutazione e la commisurazione della pena rientrano in ampia misura nel potere discrezionale del giudice di merito; quando la pena è collocata in una fascia medio-bassa dell'edittale, la motivazione può essere più sintetica purché indichi i criteri rilevanti
- La prova del danno morale può essere desunta anche da presunzioni e la quantificazione avviene equitativamente; il giudice deve indicare i fatti valutati e il percorso logico senza necessità di calcoli analitici dettagliati
- La richiesta di sospensione dell'esecuzione della statuizione civile (art. 612 c.p.p.) è ammissibile solo durante la pendenza del gravame: se il ricorso viene respinto, la sospensione non può essere concessa
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