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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34413/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare avente a oggetto un appartamento con terrazzo e giardino di pertinenza. La promissaria acquirente, dopo aver scoperto che il giardino di pertinenza non era di proprietà dei promittenti venditori ma del condominio, ha agito per ottenere la risoluzione del rapporto per inadempimento, assumendo che i venditori avessero garantito una piena proprietà in realtà insussistente. In primo grado la domanda è stata accolta sul rilievo che non fosse stata dimostrata la coincidenza tra la "controversia" richiamata nel preliminare e la lite sulla proprietà del giardino. In appello, invece, è stata riformata la decisione ritenendo che la controversia menzionata nel contratto non potesse che essere proprio quella relativa alla proprietà del giardino e che, dunque, la promissaria acquirente ne fosse consapevole. Con il ricorso per cassazione la promissaria acquirente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse inammissibile per difetto di specificità perché non avrebbe colto la ratio decidendi del primo giudice; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe deciso ultra petita e fuori dai limiti della domanda, individuando d'ufficio la controversia come lite sulla proprietà del giardino; 3) violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c. e 2697 c.c., contestando l'interpretazione della clausola contrattuale che faceva riferimento alla "controversia" e sostenendo che essa non potesse riferirsi alla lite sulla pertinenza di cui era stata garantita la piena proprietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che il motivo di appello era sufficientemente specifico ai sensi dell'art. 342 c.p.c. perché individuava chiaramente la questione della conoscenza della lite sul bene promesso in vendita e contestava la decisione di primo grado; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché la Corte territoriale si è mantenuta entro i limiti della domanda e delle allegazioni, interpretando la clausola contrattuale nel senso sostenuto dagli appellanti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a rimettere in discussione l'interpretazione della volontà delle parti, valutazione di fatto riservata al giudice di merito, e comunque perché formulato in modo generico, senza indicare in concreto quale sarebbe stata l'alternativa interpretazione della clausola né su quali elementi testuali o fattuali si sarebbe dovuta fondare. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La specificità dell'appello richiede solo una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con le relative doglianze; non è necessaria una formulazione formalistica oltre tale soglia.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di appello non viola il principio della domanda se si pronuncia nei limiti delle allegazioni e della questione devoluta, anche quando chiarisce il significato della clausola contestata in coerenza con la prospettazione delle parti.

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1369 c.c.

    Le censure sulle regole ermeneutiche non possono tradursi in una generica contrapposizione di una lettura alternativa; occorre indicare specificamente in che modo la decisione di merito abbia violato i criteri interpretativi e quale sia l'interpretazione corretta.

  • art. 2697 c.c.

    La parte che contesta l'accertamento del significato di una clausola deve anche confrontarsi con il relativo onere di allegazione e prova, indicando gli elementi idonei a sostenere l'interpretazione alternativa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di rigetto del ricorso giustifica, se dovuto, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 342 c.p.c., l'appello è specifico quando consente di individuare con chiarezza la statuizione impugnata e le ragioni della critica, anche se la formulazione non riproduce pedissequamente la ratio decidendi di primo grado.
  • Non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice di appello interpreta una clausola contrattuale e ne trae conseguenze entro il perimetro della questione devoluta e delle allegazioni delle parti.
  • L'interpretazione del significato concreto attribuito dalle parti a una clausola contrattuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione come se fosse una diversa qualificazione giuridica del contratto.
  • La censura per violazione dei canoni ermeneutici contrattuali è inammissibile se si limita a prospettare un'interpretazione alternativa in astratto, senza indicare quale sia il preciso errore interpretativo del giudice e senza specificare i dati testuali o extratestuali posti a fondamento della diversa lettura.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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