Cassazione Civile, Ordinanza n. 37442/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L"Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna che, accogliendo l"appello della società, aveva annullato un avviso di accertamento relativo a IRES, IVA e IRAP per l"anno d"imposta 2005. La società, resistendo al ricorso, ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata prevista dall"art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, producendo la domanda di adesione e le ricevute dei versamenti. Risultava inoltre che, entro il termine del 31 dicembre 2020, nessuna delle parti aveva chiesto la trattazione del giudizio e non era intervenuto alcun diniego della definizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell"art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modificazioni dalla l. n. 136 del 2018, rilevando che la contribuente aveva validamente aderito alla definizione agevolata, che nessuna parte aveva chiesto la prosecuzione del giudizio entro il termine previsto e che non era stato impugnato alcun diniego. Ha altresì disposto che le spese restassero a carico di chi le aveva anticipate e ha escluso la condanna al cd. doppio contributo unificato, richiamando il principio secondo cui tale conseguenza non opera quando la causa di inammissibilità o estinzione del ricorso sopravviene dopo la proposizione dello stesso.
Norme richiamate
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
entro il 31 dicembre 2020; nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione; il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020
l'adesione alla definizione agevolata, in mancanza di istanza di trattazione e di diniego della definizione, comporta l'estinzione del processo al decorso del termine fissato dalla norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica il cd. doppio contributo unificato quando la causa di estinzione o inammissibilità del ricorso sopravviene rispetto alla sua proposizione
il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione semplificata
Massime di principio
- La definizione agevolata del contenzioso tributario estingue il processo quando il contribuente abbia presentato tempestiva domanda e i versamenti dovuti, salvo che una delle parti chieda la trattazione entro il termine previsto o intervenga un diniego della definizione.
- In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
- Il cd. doppio contributo unificato non è dovuto se la causa di estinzione o inammissibilità del ricorso per cassazione è sopravvenuta dopo la sua proposizione.
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