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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26337/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a IRES, IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2006, emessa a seguito di iscrizione a ruolo straordinaria in pendenza di giudizio, sul presupposto del fondato pericolo per la riscossione derivante dall'entità delle somme accertate. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia e rigettato l'appello incidentale della contribuente, ritenendo ammissibile la richiesta, formulata per la prima volta in appello, di rimodulazione della pretesa mediante iscrizione a ruolo frazionata e provvisoria ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 602/1973. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva indebitamente introdotto una domanda nuova in appello, consistente nella trasformazione dell'iscrizione da straordinaria a ordinaria/provvisoria; con il secondo ha lamentato la violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese e il rigetto della propria domanda sulle spese di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che la domanda dell'Agenzia di riduzione/rimodulazione del carico mediante iscrizione a ruolo ordinaria o frazionata, proposta solo in appello, integra domanda nuova perché fondata su una diversa causa petendi: i presupposti dell'iscrizione a ruolo ordinaria ex art. 15 d.P.R. n. 602/1973 sono diversi da quelli dell'iscrizione straordinaria ex art. 15-bis, che opera in deroga al primo. Ne consegue la violazione del divieto di domande nuove in appello nel processo tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione processuale e ultrapetizione/domanda nuova.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del secondo motivo per denunciare violazione di legge sulla disciplina delle spese e del ruolo.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario vieta la proposizione in appello di domande nuove; la richiesta dell'Ufficio di diversa modulazione dell'iscrizione a ruolo è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Viene evocato per censurare l'ingresso in appello di una domanda non proposta in primo grado e per il rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 15 d.P.R. n. 602/1973

    È indicato come disciplina dell'iscrizione a ruolo ordinaria su base di accertamenti definitivi, con presupposti distinti da quelli del ruolo straordinario.

  • art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973

    È la norma relativa all'iscrizione a ruolo straordinaria in deroga all'art. 15, applicabile quando vi sia fondato pericolo per la riscossione.

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla regolazione delle spese nel processo tributario.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per contestare la compensazione delle spese disposta dalla CTR in assenza dei presupposti di legge.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è preclusa in appello la proposizione di una domanda nuova fondata su una causa petendi diversa da quella dedotta in primo grado, anche quando la parte la presenti come mera rimodulazione della pretesa originaria.
  • La trasformazione di un'iscrizione a ruolo straordinaria in iscrizione a ruolo ordinaria non costituisce semplice precisazione quantitativa, ma introduce un diverso titolo e presupposti applicativi, sicché integra una domanda nuova.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per violazione del divieto di domande nuove, resta assorbita l'ulteriore censura relativa alla regolazione delle spese.
  • Il giudice del rinvio deve provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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