Cassazione Civile, Ordinanza n. 13472/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex legge Pinto, inizialmente rigettata dalla Corte d'appello per mancato superamento della ragionevole durata del processo. I ricorrenti hanno proposto opposizione ex art. 5-ter L. 89/2001, deducendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso dal calcolo della durata del procedimento il segmento esecutivo. In cassazione hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. 89/2001, sostenendo che, secondo Cass., Sez. Un., n. 19883/2019, la fase esecutiva dovesse essere computata sino al definitivo soddisfo del credito e che, sommando cognizione ed esecuzione, la durata complessiva superasse la soglia di ragionevolezza con conseguente diritto all'indennizzo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha chiarito che i principi di Cass., Sez. Un., n. 19883/2019 riguardano l'ipotesi particolare in cui il processo presupposto sia esso stesso un giudizio di equa riparazione e lo Stato sia debitore dell'indennizzo Pinto; in quel caso cognizione ed esecuzione si saldano fino al soddisfo pieno del credito indennitario. Nel caso esaminato, invece, il credito azionato non aveva natura indennitaria, sicché correttamente la Corte d'appello aveva considerato la durata del giudizio di cognizione e della fase esecutiva secondo i criteri ordinari, escludendo il periodo intermedio tra la definizione della cognizione e l'avvio dell'esecuzione e quello successivo al provvedimento conclusivo fino all'erogazione dell'indennizzo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata invocata come norma sulla violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
Costituisce la base normativa del diritto all'equa riparazione e del criterio di valutazione della ragionevole durata del processo.
È la norma che disciplina l'opposizione avverso il decreto emesso in materia di equa riparazione.
art. 6, par. 1 CEDU
Richiamato come fondamento convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- I principi sul computo unitario della durata del processo, inclusa la fase esecutiva fino al soddisfo, operano in via peculiare quando il giudizio presupposto sia esso stesso un procedimento di equa riparazione e il credito azionato sia un indennizzo Pinto dovuto dallo Stato.
- Quando il credito azionato non ha natura indennitaria Pinto, la valutazione della ragionevole durata va effettuata secondo i criteri ordinari, senza estendere automaticamente il periodo da considerare al tempo intercorso tra la definizione della cognizione e l'inizio dell'esecuzione o al tempo successivo alla conclusione dell'iter processuale.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge non può fondarsi su un richiamo estensivo di precedenti riferiti a una fattispecie diversa, se il presupposto applicativo di tali principi non è presente nel caso concreto.
- In tema di equa riparazione, il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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