Cassazione Penale, Sentenza n. 16395/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revoca della confisca allargata disposta ex art. 12-sexies D.L. 306/92 (oggi art. 240 bis c.p.) in qualità di terza intestataria di beni ritenuti riferibili al coniuge Crostella Fausto. La difesa ha prodotto un decreto penale bulgaro n.136/1999, dal quale sarebbe desumibile che il permesso di costruzione dell'immobile oggetto di confisca fu rilasciato nel 1996, cioe antecedentemente al matrimonio del 1997, sostenendo che si tratta di prova nuova o preesistente ma incolpevolmente scoperta, idonea a dimostrare l'acquisizione personale dell'immobile e quindi la sua estraneita alla responsabilita patrimoniale del coniuge condannato
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Pur richiamando il dibattito giurisprudenziale sulla possibilita di esperire la revocazione avverso la confisca allargata disposta in sede esecutiva, la Corte ha ritenuto che nel caso concreto il documento prodotto (decreto penale 1999) non costituisca prova nuova: era precedente al giudizio e non vi sono elementi che dimostrino incolpevole ignoranza o forza maggiore nella mancata deduzione in fase di merito. Inoltre, anche se considerato, il documento non prova l estraneita dell'immobile al patrimonio del Crostella, data la contemporaneita della realizzazione dell'immobile con il periodo di commissione dei reati e l'assenza di prova di redditi leciti in Bulgaria. Per questi motivi il ricorso e stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese
Norme richiamate
art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (norma originaria della confisca allargata)
Disciplina la confisca dei beni per i quali il condannato non puo giustificare la provenienza; la normativa e stata interpretata come base della cosiddetta confisca allargata oggi richiamata dall'art. 240 bis c.p.
Norma attuale che disciplina la confisca allargata; collegata al regime dei rimedi impugnatori in seguito alla giurisprudenza su misure disposte in sede esecutiva o di cognizione
art. 28 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Prevede il procedimento di revocazione per le misure di prevenzione patrimoniale; il punto centrale e se i principi di tale articolo possano essere estesi, per analogia e per ragioni costituzionali, alle confische allargate disposte in sede esecutiva
artt. 666, 667, 676 cod. proc. pen.
Richiamati per delimitare il ruolo del giudice dell esecuzione e le modalita del procedimento esecutivo di confisca, nonche le opposizioni esperibili davanti al giudice dell esecuzione
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., comma 1-quater
"Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240 bis del Codice Penale ... si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159"
Indica l'applicabilita di talune disposizioni del D.Lgs. 159/2011 alle confische ex art. 240 bis, ma non contiene un richiamo espresso alla disciplina della revocazione dell'art. 28, elemento che ha ruolo nell'analisi sulla possibilita di riti straordinari
Giurisprudenza S.U. Derouach (S.U. n. 29022/2001) e altre pronunce delle Sezioni Unite
Principio che la confisca allargata puo essere disposta anche in sede esecutiva e che il procedimento deve assicurare il contraddittorio con i terzi; punto di partenza per il dibattito sui rimedi esperibili
Giurisprudenza S.U. Lo Duca (S.U. n. 43668/2022) e orientamenti su prova nuova
Definizione di prova nuova rilevante per la revocazione: puo essere sopravvenuta o preesistente ma incolpevolmente scoperta; esclusione delle prove deducibili e non dedotte in precedenza salvo forza maggiore
Altri arresti riferiti (es. Sez.1 n. 27367/2021; Sez.1 n. 28525/2018; Sez.6 n. 29200/2021)
Giurisprudenza contrastante: alcuni orientamenti ammettono la revocazione in sede esecutiva per prove nuove anche da parte di terzi, altri ritengono che il rimedio straordinario corretto sia la revisione del giudicato ex art.630 c.p.p. quando la confisca e stata disposta in sede di cognizione
Massime di principio
- La possibilita di ottenere la revoca di una confisca allargata dipende dalla sede in cui la confisca e stata disposta: se in cognizione il rimedio straordinario principale e la revisione del giudicato (art. 630 c.p.p.); se in sede esecutiva la giurisprudenza ammette la possibilita per il terzo o per il condannato di chiedere la revoca per "prova nuova", ma la questione rimane articolata
- Perche un documento sia considerato "prova nuova" ai fini della revocazione occorre che sia sopravvenuto dopo la conclusione del procedimento o, se preesistente, che la sua non deduzione sia incolpevole e giustificata da forza maggiore; la semplice produzione di un atto preesistente senza spiegare l impossibilita di dedurlo prima non e sufficiente
- Anche se ammessa come novum, la prova deve essere idonea a incidere concretamente sul giudizio di riconducibilita del bene al condannato: e necessario dimostrare non solo la datazione o titolarita formale ma anche l'esistenza di redditi leciti o atti che spieghino l'origine lecita delle risorse
- Il terzo che agisce dopo una confisca esecutiva deve curare il contraddittorio in sede esecutiva e documentare con chiarezza perche non fosse possibile dedurre prima il documento: prove di domiciliazione, notifiche, difficolta oggettive nel reperimento di atti esteri e correlata dimostrazione di forza maggiore sono determinanti
- In pratica, in casi analoghi conviene: 1) verificare con certezza la sede in cui la confisca e stata disposta; 2) raccogliere tutta la documentazione anteriore e contestuale all acquisto dell immobile (atti, permessi, flussi finanziari, dichiarazioni fiscali estere); 3) documentare le ragioni dell impossibilita a produrre prima il documento (se si vuol sostenere la natura di novum preesistente); 4) considerare alternativamente la strada della revisione se il ricorrente e il condannato e vi sono elementi idonei a scardinare il giudicato
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