Cassazione Penale, Sentenza n. 27609/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda il sequestro preventivo disposto su una società e sul relativo patrimonio, in relazione a un complesso di reati contestati a un indagato, tra cui trasferimento fraudolento di valori, associazione per delinquere, truffa aggravata e autoriciclaggio. La terza interessata aveva chiesto la revoca del sequestro, deducendo elementi nuovi che, a suo dire, escludevano il fumus del reato di trasferimento fraudolento di valori e il nesso di pertinenzialità tra la società sequestrata e i proventi delle truffe. Il Tribunale aveva rigettato l'appello cautelare confermando il diniego di revoca. Nel ricorso per cassazione la difesa ha denunciato, come violazione di legge, l'apparente o omessa motivazione del provvedimento impugnato: con il primo motivo ha sostenuto che il Tribunale non avrebbe valutato la relazione dell'amministratore giudiziario e una consulenza difensiva da cui emergeva, secondo la prospettazione, l'assenza di elementi per ritenere un'intestazione fittizia della società; con il secondo motivo ha lamentato che non fosse stata considerata la consulenza di parte che, esaminata la contabilità, non avrebbe rinvenuto prova documentale di passaggi di merce dalla società utilizzata per le truffe alla società sequestrata, così da escludere il collegamento tra i reati-fine e il patrimonio assoggettato a sequestro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio ex art. 325 c.p.p. contro ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p., il controllo di legittimità è limitato alla violazione di legge, potendo i vizi motivazionali rilevare soltanto se la motivazione sia del tutto mancante o meramente apparente. Ha quindi ritenuto che il Tribunale avesse motivato in modo congruo e non apparente sulle sole novità dedotte nell'appello cautelare, coerentemente con la natura devolutiva del mezzo e con il fatto che il sequestro era già stato confermato in sede di riesame. La Corte ha inoltre considerato corretto il rilievo secondo cui gli elementi offerti dalla difesa non erano decisivi, poiché la mancata emergenza di tracce documentali nella contabilità e negli atti societari poteva essere, secondo l'ipotesi accusatoria, proprio effetto del meccanismo fraudolento contestato. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
regola l'appello cautelare proposto avverso i provvedimenti in materia di sequestro; il Tribunale, investito dell'impugnazione, valuta i soli elementi nuovi dedotti e la correttezza del provvedimento impugnato.
individua il provvedimento in materia di riesame/sequestro cui si applica il limite del ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p.
il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324 c.p.p. è consentito soltanto per violazione di legge; i vizi motivazionali rilevano solo se la motivazione manca del tutto o è meramente apparente.
è il parametro invocato per dedurre la violazione di legge nel ricorso per cassazione.
richiamato per il rito camerale scritto senza presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale.
richiamato per la trattazione del procedimento in forma scritta.
citato quale norma che consente di enunciare i motivi del ricorso nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
norma incriminatrice del trasferimento fraudolento di valori, rispetto alla quale la difesa contestava il fumus del reato.
in caso di rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
non citato; non pertinente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia cautelare reale, dedotte a valle di un giudizio di riesame, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge; l'illogicità della motivazione non è di per sé deducibile, salvo il caso di motivazione mancante o meramente apparente.
- Quando il provvedimento genetico sia già stato confermato in sede di riesame, l'appello cautelare contro il rigetto della revoca deve essere valutato in relazione ai soli elementi nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare in modo apprezzabile il quadro indiziario o cautelare.
- In tema di intestazione fittizia e trasferimento fraudolento di valori, la mancanza di tracce documentali nei registri societari o nella contabilità non esclude di per sé il fumus del reato, poiché la condotta contestata può proprio consistere nella dissimulazione della reale titolarità e nella falsificazione dell'apparenza documentale.
- Per escludere il nesso di pertinenzialità tra un bene sequestrato e i reati ipotizzati occorrono elementi realmente idonei a smentire il collegamento accusatorio; mere risultanze negative tratte dalla documentazione ufficiale, se compatibili con la prospettazione fraudolenta, non sono decisive.
- La motivazione è apparente solo quando l'apparato argomentativo sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tali da impedire di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.
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