Cassazione Civile, Ordinanza n. 25625/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di irrogazione di sanzioni per insufficiente pagamento del contributo unificato, emesso in relazione a un ricorso tributario avente ad oggetto un atto di pignoramento presso terzi. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'avviso, ritenendo che il valore della lite dovesse essere determinato con riferimento all'atto di pignoramento e non alla pretesa tributaria presupposta. Il Ministero ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 e 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse erroneamente: 1) ritenuto che il contributo unificato fosse stato richiesto anche con riferimento al prodromico avviso di accertamento; 2) calcolato il valore della lite sul credito vantato dal contribuente verso il terzo pignorato, invece che sull'importo della pretesa tributaria (IRAP, IRPEF e addizionali) alla base dell'azione esecutiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Ministero. Ha affermato che, nel processo tributario, il contributo unificato va commisurato al valore della controversia determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, cioè all'importo del tributo al netto di interessi e sanzioni, e che, quando si impugna un atto esecutivo fondato su una pretesa tributaria presupposta, il valore va collegato alla pretesa tributaria che sorregge l'atto impugnato. Nel caso concreto, pur essendo l'importo lordo dei tributi pari a euro 244.283,07, la pretesa tributaria al netto di interessi e sanzioni ammontava a euro 88.879,00, importo sul quale andava calcolato il contributo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; il contribuente è stato condannato a rimborsare le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 14, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come norma violata; nel contesto della decisione il contributo unificato tributario deve essere parametrato al valore della controversia instaurata.
art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste
È norma speciale del processo tributario; il valore della lite coincide con l'importo del tributo oggetto dell'atto impugnato, al netto di interessi e sanzioni, e non con valori diversi riferiti all'esecuzione o al credito vantato verso terzi.
La disposizione generale di rinvio al codice di procedura civile non si applica in modo da superare la disciplina speciale dell'art. 12, comma 2, del processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato incardinato come denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, ai fini del contributo unificato, il valore della controversia si determina in base al valore dell'atto impugnato, cioè all'importo del tributo contestato al netto di interessi e sanzioni.
- Quando l'atto impugnato è esecutivo o consequenziale a un precedente avviso impositivo, il valore rilevante non si ricava dal contenuto economico dell'atto esecutivo in sé, ma dalla pretesa tributaria presupposta che gli dà fondamento.
- L'art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 costituisce disciplina speciale del processo tributario e prevale sul rinvio generale al codice di procedura civile.
- In assenza di indicazione del valore della lite nelle conclusioni del ricorso, il calcolo del contributo unificato deve essere effettuato con riferimento a ciascun atto impugnato, sommando gli importi dovuti per i singoli valori di lite.
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