Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7264/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorsi proposti contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 05/04/2024 che aveva confermato la responsabilità penale di Elena Sanfilippo (socio unico e rappresentante formale della societa' fallita Etno Data Informatica e Servizi S.r.l.) e di Giancarlo Berretta (amministratore di fatto). Sanfilippo impugnava per vizio di motivazione sostenendo che la qualifica di prestanome e la sottoscrizione di una fideiussione non comprovano il dolo eventuale e che mancava l'analisi dei segnali di allarme. Berretta impugnava la statuizione sulla sua qualifica di amministratore di fatto, la durata della sua condotta e la decorrenza della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Berretta (confermando la correttezza della valutazione di merito circa la qualifica di amministratore di fatto e la rilevanza delle prove sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti; ha inoltre ritenuto infondato il c. di prescrizione, il cui termine decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento). Il ricorso di Sanfilippo e' stato ritenuto fondato: la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Elena Sanfilippo perché la Corte di appello non ha adeguatamente dimostrato, con riferimento alla bancarotta documentale specifica e alla bancarotta mediante operazioni dolose, la consapevolezza (anche eventuale) necessaria dell'amministratrice formale; la sola accettazione della carica e la sottoscrizione della fideiussione sono risultate insufficienti senza una concreta analisi degli elementi indiziari e dei "segnali di allarme". La causa e' rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame.

Norme richiamate

  • legge fallimentare art. 223, comma 2, n. 2

    Norma richiamata per il delitto di cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose (omissione di adempimenti e sistematico inadempimento degli obblighi fiscali). La sentenza richiede prova della consapevolezza, anche generica, dell'amministratore formale rispetto alla complessità delle operazioni che hanno cagionato il fallimento.

  • legge fallimentare art. 216, comma 1

    Richiamata in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale; impone la prova del dolo specifico nei casi di sottrazione o distruzione delle scritture.

  • cod. civ. art. 2482-ter

    Norma sostanziale richiamata in fatto (omissione di adozione dei provvedimenti societari). Serve a valutare condotte amministrative omissive rilevanti ai fini della responsabilita' penale.

  • cod. civ. art. 2639

    Definisce la figura dell'amministratore di fatto e i doveri cui e' tenuto; la Cassazione conferma che l'amministratore di fatto e' gravato degli stessi doveri dell'amministratore di diritto, con possibili responsabilita' penali per inerzia colpevole.

  • cod. civ. art. 2392

    Richiamato in relazione al dovere di vigilanza dell'amministratore; l'amministratore formale non e' esonerato dal dovere di controllo sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto.

  • cod. pen. art. 40, comma 2

    Regola la responsabilita' per omissione (colpevole inerzia) dell'amministratore che, pur non essendo l'autore materiale, possa essere ritenuto responsabile per non avere impedito l'evento.

  • cod. proc. pen. art. 129

    Richiamata in merito alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; la Corte osserva che l'inammissibilita' del ricorso in Cassazione ostacola il formarsi di un valido rapporto processuale tale da consentire la declaratoria di estinzione.

Massime di principio

  • La qualifica formale di amministratore (prestanome) non esclude automaticamente la responsabilita' penale, ma non la determina automaticamente neppure: e' necessaria una prova concreta della consapevolezza delle condotte illecite.
  • Per la bancarotta documentale specifica (sottrazione/distruzione di scritture) occorre il dolo specifico diretto a pregiudicare i creditori o a procurare un ingiusto profitto; il dolo eventuale puo' concorrere se dimostrata la rappresentazione e l'adesione psicologica all'evento.
  • Indicatori utili per distinguere dolo eventuale da colpa cosciente (Sezioni Unite): lontananza della condotta da quella doverosa, personalita' ed esperienza dell'agente, durata e ripetizione delle azioni, comportamento successivo, fine della condotta, probabilita' dell'evento, conseguenze negative per l'autore e contesto illecito/leciti.
  • La sottoscrizione di atti onerosi per l'amministratore formale (es. fideiussione) ha valore ambivalente: puo' essere indice di consapevolezza o, al contrario, di inconsapevolezza se non accompagnata da provvedimenti compensativi o da altri elementi che dimostrino un patto corruttivo o un vantaggio.
  • La qualita' di amministratore di fatto puo' essere desunta da elementi probatori come l'ideazione e l'organizzazione di un sistema fraudolento (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti); la prova deve essere complessiva e non basata su brani dichiarativi isolati.
  • Il termine di prescrizione per i reati fallimentari decorre, salvo diversa indicazione, dalla sentenza dichiarativa di fallimento; pertanto la declaratoria di fallimento e' rilevante come momento iniziale del computo della prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.