Cassazione Penale, Sentenza n. 7264/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi proposti contro la sentenza della Corte d'appello di Catania del 05/04/2024 che aveva confermato la responsabilità penale di Elena Sanfilippo (socio unico e rappresentante formale della societa' fallita Etno Data Informatica e Servizi S.r.l.) e di Giancarlo Berretta (amministratore di fatto). Sanfilippo impugnava per vizio di motivazione sostenendo che la qualifica di prestanome e la sottoscrizione di una fideiussione non comprovano il dolo eventuale e che mancava l'analisi dei segnali di allarme. Berretta impugnava la statuizione sulla sua qualifica di amministratore di fatto, la durata della sua condotta e la decorrenza della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Berretta (confermando la correttezza della valutazione di merito circa la qualifica di amministratore di fatto e la rilevanza delle prove sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti; ha inoltre ritenuto infondato il c. di prescrizione, il cui termine decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento). Il ricorso di Sanfilippo e' stato ritenuto fondato: la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Elena Sanfilippo perché la Corte di appello non ha adeguatamente dimostrato, con riferimento alla bancarotta documentale specifica e alla bancarotta mediante operazioni dolose, la consapevolezza (anche eventuale) necessaria dell'amministratrice formale; la sola accettazione della carica e la sottoscrizione della fideiussione sono risultate insufficienti senza una concreta analisi degli elementi indiziari e dei "segnali di allarme". La causa e' rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame.
Norme richiamate
legge fallimentare art. 223, comma 2, n. 2
Norma richiamata per il delitto di cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose (omissione di adempimenti e sistematico inadempimento degli obblighi fiscali). La sentenza richiede prova della consapevolezza, anche generica, dell'amministratore formale rispetto alla complessità delle operazioni che hanno cagionato il fallimento.
legge fallimentare art. 216, comma 1
Richiamata in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale; impone la prova del dolo specifico nei casi di sottrazione o distruzione delle scritture.
Norma sostanziale richiamata in fatto (omissione di adozione dei provvedimenti societari). Serve a valutare condotte amministrative omissive rilevanti ai fini della responsabilita' penale.
Definisce la figura dell'amministratore di fatto e i doveri cui e' tenuto; la Cassazione conferma che l'amministratore di fatto e' gravato degli stessi doveri dell'amministratore di diritto, con possibili responsabilita' penali per inerzia colpevole.
Richiamato in relazione al dovere di vigilanza dell'amministratore; l'amministratore formale non e' esonerato dal dovere di controllo sull'operato dei delegati o degli amministratori di fatto.
Regola la responsabilita' per omissione (colpevole inerzia) dell'amministratore che, pur non essendo l'autore materiale, possa essere ritenuto responsabile per non avere impedito l'evento.
Richiamata in merito alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; la Corte osserva che l'inammissibilita' del ricorso in Cassazione ostacola il formarsi di un valido rapporto processuale tale da consentire la declaratoria di estinzione.
Massime di principio
- La qualifica formale di amministratore (prestanome) non esclude automaticamente la responsabilita' penale, ma non la determina automaticamente neppure: e' necessaria una prova concreta della consapevolezza delle condotte illecite.
- Per la bancarotta documentale specifica (sottrazione/distruzione di scritture) occorre il dolo specifico diretto a pregiudicare i creditori o a procurare un ingiusto profitto; il dolo eventuale puo' concorrere se dimostrata la rappresentazione e l'adesione psicologica all'evento.
- Indicatori utili per distinguere dolo eventuale da colpa cosciente (Sezioni Unite): lontananza della condotta da quella doverosa, personalita' ed esperienza dell'agente, durata e ripetizione delle azioni, comportamento successivo, fine della condotta, probabilita' dell'evento, conseguenze negative per l'autore e contesto illecito/leciti.
- La sottoscrizione di atti onerosi per l'amministratore formale (es. fideiussione) ha valore ambivalente: puo' essere indice di consapevolezza o, al contrario, di inconsapevolezza se non accompagnata da provvedimenti compensativi o da altri elementi che dimostrino un patto corruttivo o un vantaggio.
- La qualita' di amministratore di fatto puo' essere desunta da elementi probatori come l'ideazione e l'organizzazione di un sistema fraudolento (es. emissione di fatture per operazioni inesistenti); la prova deve essere complessiva e non basata su brani dichiarativi isolati.
- Il termine di prescrizione per i reati fallimentari decorre, salvo diversa indicazione, dalla sentenza dichiarativa di fallimento; pertanto la declaratoria di fallimento e' rilevante come momento iniziale del computo della prescrizione.
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