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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7263/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna emessa in abbreviato per il reato originariamente qualificato come ricettazione e poi riqualificato in furto di una bicicletta. Il ricorso denunciava inosservanza o erronea applicazione degli artt. 531 cod. proc. pen. e 162-ter cod. pen., perché la Corte territoriale non aveva dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 162-ter nonostante l'imputato avesse restituito la bicicletta al proprietario prima dell'apertura del dibattimento, ritenendo invece erroneamente che l'originaria contestazione procedibile d'ufficio ostasse all'applicazione della causa estintiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. I giudici di legittimità hanno affermato che l'art. 162-ter cod. pen. può operare anche quando il reato inizialmente contestato come procedibile d'ufficio venga poi riqualificato in una fattispecie procedibile a querela, purché la riparazione sia stata effettuata entro il termine massimo rappresentato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sia tempestiva e congrua, e purché il giudice abbia sentito le parti e la persona offesa. La Cassazione ha quindi disposto che il giudice di merito verifichi tempestività, esaustività della condotta riparatoria e che senta le parti e la persona offesa.

Norme richiamate

  • art. 162-ter cod. pen.

    La causa di estinzione del reato si verifica, "nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione", quando "l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato".

    La norma può applicarsi anche se il reato originario era stato contestato come procedibile d'ufficio ma poi riqualificato in una fattispecie procedibile a querela, a condizione che l'offerta riparatoria sia tempestiva, congrua e che il giudice abbia sentito le parti e la persona offesa; la causa estintiva può essere richiesta in qualsiasi fase del procedimento se la riparazione è intervenuta nei termini.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso per denotare presunta inosservanza delle regole di motivazione o valutazione in sede di impugnazione; la Corte di cassazione ha ritenuto che la valutazione della Corte territoriale sulla impossibilità di applicare l'art. 162-ter fosse errata.

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Nel primo grado era stata riconosciuta la circostanza attenuante della riparazione del danno; ciò confluisce nella valutazione della possibilità di applicare l'art. 162-ter quando la riparazione è avvenuta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

  • art. 624 cod. pen.

    La fattispecie originaria di ricettazione era stata riqualificata dal giudice nel delitto previsto dall'art. 624 (come riportato dalla sentenza); la Cassazione precisa che tale riqualificazione rende possibile l'esame dell'applicabilità dell'art. 162-ter.

Massime di principio

  • Se un reato originariamente contestato come procedibile d'ufficio viene riqualificato in una fattispecie procedibile a querela, l'art. 162-ter può comunque estinguere il reato quando la riparazione è stata effettuata entro il termine massimo (dichiarazione di apertura del dibattimento) e sia tempestiva e congrua.
  • La domanda di applicazione dell'art. 162-ter può essere formulata in qualsiasi fase del procedimento (anche in cassazione), purché la condotta riparatoria sia intervenuta nei termini previsti.
  • Il giudice di merito deve sentire le parti e la persona offesa e valutare la congruità della riparazione; l'omessa o insufficiente istruttoria su questi punti può determinare l'annullamento per carenza di motivazione.
  • Se l'imputato è impossibilitato a riparare per causa non a lui imputabile, è prevista la possibilità di concedere un termine per adempiere anche con pagamenti rateali; la richiesta e la valutazione di tale termine devono risultare dai provvedimenti del giudice.
  • La documentazione certa della restituzione o del risarcimento e la prova della tempestività sono elementi decisivi per ottenere l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter.

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