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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7262/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del 08/07/2024 della Corte d'appello di Messina che aveva ritenuto la ricorrente responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) e della bancarotta fraudolenta per distrazione (capo B) (con parziale assoluzione per distrazione su 8.727.729 euro). I motivi di impugnazione: (1) contestazione della sussistenza del reato documentale perché la società sarebbe stata inattiva/cancellata e quindi priva dell'obbligo di tenuta delle scritture; contestazione della mancanza del dolo specifico richiesto per la bancarotta documentale; (2) mancata riqualificazione in bancarotta semplice documentale (art. 217) essendo, secondo la ricorrente, mera mancata istituzione dei libri per inattività; (3) per la bancarotta per distrazione contestazione della prova che i proventi delle vendite fossero destinati ad altro e non a ripianare i debiti societari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto la censura sulla persistente obbligatorietà di tenuta delle scritture contabili fino alla cessazione formale (la cancellazione dal Registro delle imprese) e quindi ha confermato che la società era soggetta all'obbligo di contabilità; ha invece annullato la sentenza in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale (capo A) per difetto di adeguata motivazione circa il dolo specifico richiesto da quell'ipotesi (la corte territoriale non ha fornito indici concreti di fraudolenza a supporto della qualificazione come fraudolenta dell'omessa tenuta). Il secondo motivo è stato assorbito. Il terzo motivo (bancarotta per distrazione, capo B) è stato invece ritenuto infondato: la Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui, in mancanza di dimostrazione della destinazione dei proventi, può desumersi la distrazione; dunque la condanna per distrazione è stata confermata. La sentenza impugnata è annullata limitatamente al capo relativo alla bancarotta documentale e la causa è rinviata per nuovo esame a diversa sezione della Corte d'appello di Messina.

Norme richiamate

  • legge fallimentare (R.D. 16/03/1942 n. 267)

    L'art. 216, comma 1, n. 2 disciplina la bancarotta documentale fraudolenta (sottrazione/distruzione/falsificazione o omessa tenuta, anche parziale) e richiede il dolo specifico volto a procurare un ingiusto profitto o a recare pregiudizio ai creditori; l'omessa tenuta può integrare la fattispecie solo se sorretta da tale dolo specifico.

  • legge fallimentare (R.D. 16/03/1942 n. 267)

    L'art. 217 (bancarotta semplice) incrimina l'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili senza la componente di dolo specifico tipica dell'art. 216 n.2: rientrano qui i casi di negligenza o mera irregolarità, con dolo generico o colpa.

  • legge fallimentare (R.D. 16/03/1942 n. 267)

    L'art. 87 impone l'obbligo di verità del fallito interpellato dal curatore sulla destinazione dei beni; da ciò discende la possibile inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore in caso di mancato rinvenimento dei beni o dei loro ricavati.

Massime di principio

  • L'obbligo di tenuta delle scritture contabili persiste fino alla formale cancellazione dal Registro delle imprese: lo stato di "inattività" non interrompe di per sé tale obbligo.
  • Occorre distinguere nettamente tra bancarotta documentale fraudolenta (art. 216(1)(2)) e bancarotta semplice (art. 217): la prima richiede dolo specifico finalizzato a arrecare un ingiusto profitto o danno ai creditori; la seconda può ricondursi a negligenza o dolo generico.
  • L'omessa tenuta delle scritture può essere "parziale" (mancata istituzione, libri lasciati in bianco) e rientrare nell'art. 216 n.2 solo se sorretta da elementi concreti che dimostrino l'intenzionalità fraudolenta: la mera constatazione dell'assenza di annotazioni non basta.
  • Per integrare il dolo specifico necessario alla bancarotta documentale è necessario un accertamento motivato che valorizzi "indici di fraudolenza" (es. occultamento di vicende gestionali, tempistica e modalità delle omissioni), non semplici affermazioni apodittiche.
  • Nella bancarotta per distrazione l'onere probatorio si sposta sull'amministratore: la mancata dimostrazione della destinazione al patrimonio sociale dei proventi delle alienazioni può legittimamente far presumere la distrazione; per questa fattispecie il dolo generico (consapevole destinazione diversa del patrimonio) è sufficiente.
  • Fattori probanti di distrazione includono: vendita di beni in fase di decozione/gravissima crisi, ampia esposizione debitoria, e mancata confluenza dei corrispettivi nel patrimonio societario; la semplice affermazione verbale di uso per costi gestionali non è sufficiente senza documentazione.

Testo integrale

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