Cassazione Penale, Sentenza n. 7268/2025 del 21/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi contestano diversi profili della sentenza di rinvio della Corte di appello di Napoli: (1) Gianluca Sperindio deduce l'omessa applicazione del criterio di assorbimento tra il reato di intestazione fittizia (capo H, art. 512-bis) e il reato di riciclaggio/autoriciclaggio (capo L), sostenendo che, essendo le condotte riconducibili al medesimo bene e finalità, il reato di intestazione fittizia dovesse essere assorbito nel riciclaggio/autoriciclaggio; denuncia inoltre carenza dell'elemento soggettivo per l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1. (2) Annunziata Petriccione, Giovanni Vallefuoco e Alberto Sperindio censurano l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, per difetto di motivazione individualizzante e per eccessivo ricorso al 'notorio' anziché a prove che dimostrino la effettiva disponibilità e l'uso di armi nel periodo contestato e la consapevolezza individuale dei ricorrenti; inoltre criticano la determinazione della pena (bilanciamento attenuanti/aggravanti, possibile reformatio in peius, quantificazione del satellite). Ulteriori censure riguardano la mancata concessione delle attenuanti generiche e vizi di motivazione sulla ricostruzione dei ruoli e della consapevolezza soggettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati più profili: (1) ha accolto il primo motivo di Gianluca Sperindio rilevando che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato l'esclusione dell'assorbimento tra intestazione fittizia e riciclaggio/autoriciclaggio nonostante la precedente pronuncia della Cassazione che indicava la possibile applicazione della clausola di riserva quando la condotta riguardi lo stesso bene e la stessa finalità; l'accoglimento comporta l'assorbimento del reato contestato al capo H nel reato di riciclaggio/autoriciclaggio e l'annullamento delle relative statuizioni di merito. (2) Ha inoltre accolto i primi motivi di ricorso di Giovanni Vallefuoco, Annunziata Petriccione e Alberto Sperindio, ritenendo che la Corte di appello abbia abusato del richiamo al 'notorio' e non abbia fornito una valutazione individualizzata e probatoria circa la disponibilità e l'impiego di armi e la consapevolezza dei singoli ricorrenti, come richiesto dalla pronuncia di annullamento precedente; per tali profili la sentenza impugnata è stata annullata nei punti indicati e la causa è rimessa al giudice di merito per nuovo esame con le indicazioni di valutare specificamente le prove e l'elemento soggettivo. Complessivamente, la Cassazione ha disposto l'annullamento, in parte con rinvio, delle statuizioni impugnate (assorbimenti, esclusione/accertamento aggravante, rideterminazione del trattamento sanzionatorio e valutazione delle attenuanti), con conseguente necessità di riconsiderare alcune imputazioni e la determinazione delle pene alla luce dei principi richiamati.
Norme richiamate
L'aggravante relativa alla disponibilità e all'uso di armi richiede prova della effettiva disponibilità e del loro impiego per le finalità del sodalizio; non è sufficiente il richiamo al 'notorio'. Occorre motivazione individualizzata rispetto al periodo e ai ruoli degli imputati
Aggravante soggettiva di settore collegata all'art. 416-bis; la giurisprudenza richiede dolo intenzionale/consapevolezza rispetto al fine di favorire l'associazione (elemento soggettivo specifico)
Norma richiamata per i delitti di trasferimento/inaspettata intestazione fittizia; se la condotta è funzionalmente riconducibile allo stesso bene e alla stessa finalità del riciclaggio/autoriciclaggio può essere assorbita ai sensi della clausola di riserva
art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)
L'autoriciclaggio può assorbire altre condotte (intestazione fittizia) se la condotta materiale e la finalità sono coincidenti e la serie di atti costituisce un'unica formazione progressiva del reato
Norma sui motivi di impugnazione, richiamata nei termini per censurare la violazione di legge e vizi di motivazione
Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e fornire motivazione individualizzata; non è sufficiente il ricorso a fatti notori senza specifica valutazione probatoria
Richiamata in relazione al divieto di reformatio in peius: la riformulazione della pena in sede di rinvio non deve vanificare gli effetti dell'esclusione di aggravanti già pronunciate
Principi di determinazione della pena richiamati in relazione alla congruità dell'aumento attribuito ai reati satellite e al bilanciamento con le pene principali
Massime di principio
- Quando più condotte concernono lo stesso bene e sono funzionalmente finalizzate allo stesso obiettivo criminoso, il reato di intestazione fittizia può essere assorbito nel reato di riciclaggio/autoriciclaggio applicando la clausola di riserva; occorre motivazione che dimostri la coincidenza materiale e finalistica
- L'aggravante ex art. 416-bis (disponibilità/uso di armi) richiede prova dell'effettiva disponibilità e dell'uso delle armi nel periodo contestato e una valutazione individualizzata della consapevolezza o colpevole ignoranza dell'imputato; non è ammesso il ricorso generico al 'notorio' senza riscontri probatori
- Il giudice del rinvio è vincolato alla motivazione e ai principi fissati dalla Cassazione nella pronuncia di annullamento e deve fornire argomentazioni individualizzanti, non semplici presunzioni basate su legami familiari o sul contesto territoriale
- L'esclusione di un'aggravante deve riverberarsi correttamente sulla determinazione della pena: la rideterminazione non deve vanificare gli effetti della esclusione né configurare una reformatio in peius illegittima
- Qualsiasi riconoscimento o diniego di attenuanti generiche deve essere motivato con riferimento al contributo personale, alla durata e alla gravità della condotta; la motivazione apodittica è viziata e può portare all'annullamento
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