Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7268/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi contestano diversi profili della sentenza di rinvio della Corte di appello di Napoli: (1) Gianluca Sperindio deduce l'omessa applicazione del criterio di assorbimento tra il reato di intestazione fittizia (capo H, art. 512-bis) e il reato di riciclaggio/autoriciclaggio (capo L), sostenendo che, essendo le condotte riconducibili al medesimo bene e finalità, il reato di intestazione fittizia dovesse essere assorbito nel riciclaggio/autoriciclaggio; denuncia inoltre carenza dell'elemento soggettivo per l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1. (2) Annunziata Petriccione, Giovanni Vallefuoco e Alberto Sperindio censurano l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, per difetto di motivazione individualizzante e per eccessivo ricorso al 'notorio' anziché a prove che dimostrino la effettiva disponibilità e l'uso di armi nel periodo contestato e la consapevolezza individuale dei ricorrenti; inoltre criticano la determinazione della pena (bilanciamento attenuanti/aggravanti, possibile reformatio in peius, quantificazione del satellite). Ulteriori censure riguardano la mancata concessione delle attenuanti generiche e vizi di motivazione sulla ricostruzione dei ruoli e della consapevolezza soggettiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati più profili: (1) ha accolto il primo motivo di Gianluca Sperindio rilevando che la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato l'esclusione dell'assorbimento tra intestazione fittizia e riciclaggio/autoriciclaggio nonostante la precedente pronuncia della Cassazione che indicava la possibile applicazione della clausola di riserva quando la condotta riguardi lo stesso bene e la stessa finalità; l'accoglimento comporta l'assorbimento del reato contestato al capo H nel reato di riciclaggio/autoriciclaggio e l'annullamento delle relative statuizioni di merito. (2) Ha inoltre accolto i primi motivi di ricorso di Giovanni Vallefuoco, Annunziata Petriccione e Alberto Sperindio, ritenendo che la Corte di appello abbia abusato del richiamo al 'notorio' e non abbia fornito una valutazione individualizzata e probatoria circa la disponibilità e l'impiego di armi e la consapevolezza dei singoli ricorrenti, come richiesto dalla pronuncia di annullamento precedente; per tali profili la sentenza impugnata è stata annullata nei punti indicati e la causa è rimessa al giudice di merito per nuovo esame con le indicazioni di valutare specificamente le prove e l'elemento soggettivo. Complessivamente, la Cassazione ha disposto l'annullamento, in parte con rinvio, delle statuizioni impugnate (assorbimenti, esclusione/accertamento aggravante, rideterminazione del trattamento sanzionatorio e valutazione delle attenuanti), con conseguente necessità di riconsiderare alcune imputazioni e la determinazione delle pene alla luce dei principi richiamati.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    L'aggravante relativa alla disponibilità e all'uso di armi richiede prova della effettiva disponibilità e del loro impiego per le finalità del sodalizio; non è sufficiente il richiamo al 'notorio'. Occorre motivazione individualizzata rispetto al periodo e ai ruoli degli imputati

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante soggettiva di settore collegata all'art. 416-bis; la giurisprudenza richiede dolo intenzionale/consapevolezza rispetto al fine di favorire l'associazione (elemento soggettivo specifico)

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma richiamata per i delitti di trasferimento/inaspettata intestazione fittizia; se la condotta è funzionalmente riconducibile allo stesso bene e alla stessa finalità del riciclaggio/autoriciclaggio può essere assorbita ai sensi della clausola di riserva

  • art. 648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio)

    L'autoriciclaggio può assorbire altre condotte (intestazione fittizia) se la condotta materiale e la finalità sono coincidenti e la serie di atti costituisce un'unica formazione progressiva del reato

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di impugnazione, richiamata nei termini per censurare la violazione di legge e vizi di motivazione

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Il giudice del rinvio deve uniformarsi al principio di diritto fissato dalla Cassazione e fornire motivazione individualizzata; non è sufficiente il ricorso a fatti notori senza specifica valutazione probatoria

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione al divieto di reformatio in peius: la riformulazione della pena in sede di rinvio non deve vanificare gli effetti dell'esclusione di aggravanti già pronunciate

  • art. 133 cod. pen.

    Principi di determinazione della pena richiamati in relazione alla congruità dell'aumento attribuito ai reati satellite e al bilanciamento con le pene principali

Massime di principio

  • Quando più condotte concernono lo stesso bene e sono funzionalmente finalizzate allo stesso obiettivo criminoso, il reato di intestazione fittizia può essere assorbito nel reato di riciclaggio/autoriciclaggio applicando la clausola di riserva; occorre motivazione che dimostri la coincidenza materiale e finalistica
  • L'aggravante ex art. 416-bis (disponibilità/uso di armi) richiede prova dell'effettiva disponibilità e dell'uso delle armi nel periodo contestato e una valutazione individualizzata della consapevolezza o colpevole ignoranza dell'imputato; non è ammesso il ricorso generico al 'notorio' senza riscontri probatori
  • Il giudice del rinvio è vincolato alla motivazione e ai principi fissati dalla Cassazione nella pronuncia di annullamento e deve fornire argomentazioni individualizzanti, non semplici presunzioni basate su legami familiari o sul contesto territoriale
  • L'esclusione di un'aggravante deve riverberarsi correttamente sulla determinazione della pena: la rideterminazione non deve vanificare gli effetti della esclusione né configurare una reformatio in peius illegittima
  • Qualsiasi riconoscimento o diniego di attenuanti generiche deve essere motivato con riferimento al contributo personale, alla durata e alla gravità della condotta; la motivazione apodittica è viziata e può portare all'annullamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.