Cassazione Penale, Sentenza n. 7261/2025 del 21/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo aveva parzialmente assolto e rideterminato le pene per bancarotta impropria da operazioni dolose, deducendo: omessa e insufficiente motivazione su punti essenziali; mancata valutazione che Ciampà divenne amministratore solo nel 2010 quando la societa' era gia' inattiva e con debito preesistente; mancata determinazione del contributo causale del suo comportamento all'aggravamento del dissesto nonche' dell'elemento soggettivo (dolo) e della possibile riqualificazione della condotta in bancarotta semplice; omissione di chiarimenti in ordine all'aggravante di cui all'art. 219 L.F. e alla prevalenza delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi fondati e, in via assorbente, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Ha contestato la carenza motivazionale dell'appello in ordine al nesso causale tra la condotta del Ciampà e l'aggravamento del dissesto e all'elemento soggettivo; ha disposto che i giudici di merito, nel nuovo esame, specifichino l'entita' del contributo causale e gli elementi che comprovano il dolo o la ricorrenza di mera imprudenza, e valutino l'eventuale riqualificazione della fattispecie.
Norme richiamate
art. 223, comma 2, n. 2, legge fallimentare (L.F.)
Riferita alle operazioni dolose consistenti in omissione sistematica dei versamenti fiscali/previdenziali; la Corte richiede prova della scelta gestionale consapevole che abbia determinato l'aumento dell'esposizione debitoria e la prevedibilita' del dissesto
art. 219 legge fallimentare (L.F.)
Norma sull'aggravante del danno di rilevante gravita'; la Corte ha rilevato omissione di motivazione in merito alla sua applicazione
art. 217 legge fallimentare (L.F.)
Previsione della bancarotta semplice; la Cassazione ha indicato che i giudici devono valutare se la condotta sia piu' propriamente riconducibile a bancarotta semplice per grave imprudenza o per mancata richiesta di fallimento
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti di motivazione dell'impugnazione di cui i difensori hanno dato conto; disciplina i termini della motivazione nell'atto di appello
Massime di principio
- In reati fallimentari fondati su operazioni dolose l'accertamento richiede la prova del contributo causale dell'amministratore al peggioramento del dissesto, non solo la mera presenza di debito preesistente
- La nomina a amministratore successiva alla cessazione dell'attivita' societaria o ad una situazione di decadenza patrimoniale riduce la probabilita' di configurare dolo specifico; va verificata l'effettiva capacita' gestionale e l'apporto economico personale
- Il sistematico omesso versamento di imposte/contributi e' penalmente rilevante solo se emerge come scelta gestionale consapevole finalizzata all'autofinanziamento o comunque con prevedibile esito di decozione
- Operazioni come l'immissione di risorse personali, la richiesta di rateizzazione e tentativi concreti di evitare il fallimento sono elementi che possono indicare assenza di dolo e suggerire la riqualificazione in bancarotta semplice
- I giudici devono motivare specificamente nessi di causalita' e profili soggettivi: in mancanza la sentenza e' annullabile e il giudice di merito dovra' quantificare l'aggravamento del dissesto attribuibile al singolo amministratore
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