Cassazione Penale, Sentenza n. 7260/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Cassino che aveva dichiarato il ricorrente colpevole di bancarotta fraudolenta documentale in qualità di amministratore unico della società "I Partenophair s.r.l.", condannandolo a 2 anni di reclusione. La Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile per inosservanza dell'art. 581 co. 1-ter c.p.p., ritenendo inidonea l'elezione di domicilio effettuata all'estero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma. Ha ritenuto che, pur sussistendo il principio secondo cui l'elezione di domicilio all'estero è in astratto inidonea per le notificazioni successive (art. 169 c.p.p.), nel caso concreto la Corte d'appello aveva proceduto alla rituale notificazione del decreto di citazione mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161 co. 4 c.p.p., con esito positivo e con celebrazione dell'udienza. Pertanto veniva meno la ragione della sanzione processuale prevista dall'art. 581 co. 1-ter e non poteva essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, evitando un'irrationale compressione del diritto di impugnazione.
Norme richiamate
art. 581 co. 1-ter cod. proc. pen.
"Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"
La norma imponeva, alla vigenza della disposizione, l'obbligo di dichiarare/legare un domicilio con l'atto di impugnazione quale condizione di ammissibilità dell'appello; tuttavia la Corte valorizza la finalità sostanziale della norma (assicurare conoscenza dell'udienza) e non la sua applicazione meramente formale quando sia avvenuta la rituale notificazione mediante difensore.
art. 161 co. 4 cod. proc. pen.
Consente la "notificazione mediata" tramite consegna al difensore quando la notifica diretta al domicilio eletto non è possibile; la Corte ha ritenuto valida la notifica mediata e decisiva ai fini della conoscenza dell'udienza.
art. 169 cod. proc. pen.
Disciplina i residenti all'estero imponendo l'obbligo, una volta venuti a conoscenza del processo, di eleggere domicilio in Italia per le notificazioni successive; l'elezione di domicilio all'estero è in astratto considerata inidonea.
d.lgs. n.150 del 2022
Ha introdotto il comma 1-ter all'art. 581 c.p.p. con finalità di responsabilizzare l'imputato nell'esercizio del diritto d'impugnazione e garantire regolarità delle notifiche; la Cassazione applica la disposizione a impugnazioni proposte durante la vigenza della stessa (principio tempus regit actum).
Legge 9 agosto 2024, n.114
Ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. e modificato il regime di alcune notificazioni; la Corte ha comunque applicato la regola vigente al momento della proposizione dell'impugnazione, non essendo previste norme transitorie.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio all'estero è in astratto inidonea per le notificazioni successive, ai sensi dell'art. 169 c.p.p., ma tale inidoneità va valutata concretamente alla luce degli effettivi atti di notifica effettuati.
- Se il giudice d'appello, prima o dopo aver rilevato una potenziale irregolarità formale, fissa l'udienza e procede alla rituale notificazione mediante il difensore (art. 161 co. 4), la ragione della sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 581 co. 1-ter decade e l'appello non può essere dichiarato inammissibile per quella causa.
- Vale il principio tempus regit actum: le impugnazioni proposte durante la vigenza di norme poi abrogate vanno valutate secondo la disciplina applicabile al momento della proposizione.
- La verifica dell'idoneità del domicilio eletto non può essere solo astratta; il giudice deve accertare concretamente se il recapito consenta di rintracciare il destinatario e se siano stati effettuati atti di notifica alternativi validi.
- L'interpretazione sostanziale della normativa processuale è preferibile a una lettura meramente formalistica quando la rigida sanzione formale comporterebbe una ingiustificata compressione del diritto di difesa e di impugnazione.
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