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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7265/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per concorso in: bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A) e bancarotta preferenziale (capo B) (oltre ad altro capo C contestato solo ad Andrea). Le censure principali: mancata prova del nesso causale e della natura distrattiva dell'operazione di affitto e cessione d'azienda (assenza di verifica della congruità del canone/prezzo e del relativo danno ai creditori); travisamento delle dichiarazioni e mancata analisi del contributo volontario e della consapevolezza del concorrente extraneus (Pietro); carenza di motivazione sul dolo specifico richiesto per la bancarotta preferenziale e sulla lesione della par condicio creditorum.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi congiuntamente fondati quanto alla bancarotta distrattiva (capo A): annullamento con rinvio per nuovo giudizio, con indicazione di approfondire la natura distrattiva dell'operazione (verificare se la società fosse ancora attiva, l'effettiva congruità del canone/prezzo e l'effetto pregiudizievole per i creditori nonché l'uso del ricavato). Quanto alla bancarotta preferenziale (capo B) ha rilevato la non manifesta infondatezza dei motivi e, calcolata la prescrizione (con sospensione di 29 gg per legittimo impedimento), ha disposto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. In sintesi: capo A annullato con rinvio; capo B annullato senza rinvio per prescrizione; la posizione sanzionatoria residua dovrà essere rideterminata in seguito al nuovo giudizio per il capo A.

Norme richiamate

  • art. 173 disp.att. cod.proc.pen.

    Regola i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso per cassazione; richiamato per segnalare che i motivi sono stati enunciati nei limiti di tale disposizione.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma sul potere/dovere del giudice di valutare le prove e la motivazione; richiamata dai ricorrenti per censurare la mancata verifica della congruità del canone/prezzo e, quindi, la carenza probatoria sulla natura distrattiva.

  • art. 110 cod. pen.

    Disposizione sul concorso di persone nel reato; citata nella censura relativa alla effettiva partecipazione e al contributo volontario del concorrente extraneus (necessità di prova del contributo volontario e della responsabilità ai sensi di concorso).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola le cause estintive del reato e la possibilità del giudice di pronunciare sentenza di assoluzione; richiamata in relazione alla prescrizione come causa di estinzione e alle condizioni in cui il giudice può assolvere senza rinvio.

Massime di principio

  • Per la bancarotta fraudolenta distrattiva non è indispensabile provare un nesso causale diretto tra l'atto distrattivo e la dichiarazione di fallimento: è sufficiente che l'agente abbia cagionato un depauperamento dell'impresa destinandone risorse ad impieghi estranei all'attività aziendale; tuttavia, quando i proventi dell'operazione risultano utilizzati per pagare debiti sociali (es. emolumenti), il giudice deve motivare e verificare la congruità del corrispettivo (canone/prezzo) per accertare la natura effettivamente distrattiva.
  • La qualificazione come operazione "distrattiva" richiede un accertamento motivato sulla congruità economica dell'operazione (prezzo/canone) e sull'esistenza di un danno apprezzabile per i creditori: senza valutazione e motivazione su questi aspetti la decisione è viziata.
  • Per la bancarotta preferenziale è necessario dimostrare sia la lesione della par condicio creditorum (esistenza di crediti di pari o superiore grado pretermessi) sia il dolo specifico volto a favorire determinati creditori: la mera effettuazione di pagamenti non è sufficiente senza prova della volontà di alterare la par condicio e della conoscenza degli altri creditori.
  • La responsabilità del concorrente extraneus richiede prova del suo contributo volontario e della consapevolezza della situazione (stato di decozione o intento): rapporti familiari o la semplice partecipazione all'operazione non bastano a fondare automaticamente il dolo e il concorso nel reato.
  • Se, in Cassazione, il ricorso non è manifestamente infondato la prescrizione può comunque intervenire e portare all'annullamento senza rinvio per estinzione del reato; tuttavia, se per accertare l'inesistenza del fatto o l'assenza di rilevanza penale occorrono accertamenti di merito, il giudice di legittimità non può assolvere ma deve rinviare o, se intervenuta prescrizione, annullare senza rinvio.

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