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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27924/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui un comune aveva ingiunto alla società che gestiva il servizio idrico il pagamento di somme riferite a costi rendicontati per gli anni 2005-2006 e a incentivi al personale per l’anno 2006. L’opponente aveva dedotto, da un lato, l’avvenuto pagamento parziale di una parte del debito e, dall’altro, un proprio controcredito per consumi idrici relativi a utenze comunali, formulando eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale. Il Tribunale aveva accolto parzialmente l’opposizione, mentre la Corte d’appello, su gravame del comune, aveva riformato la decisione escludendo la compensazione per difetto di un contratto scritto di somministrazione e rilevando la tardività della domanda di indebito arricchimento. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) vizio motivazionale e asserita erronea sussunzione della fattispecie sotto la disciplina dell’indebito arricchimento; 2) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell’interpretazione degli atti processuali, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente attribuito al giudizio una domanda di indebito arricchimento mai proposta; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale imposto un onere probatorio incongruo e non avere valorizzato i documenti che, secondo la ricorrente, provavano il pagamento di somme estintive del debito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato le eccezioni preliminari del controricorrente sulla tardività del ricorso e sulla validità della procura speciale, ma ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo censurasse in modo non rituale un preteso vizio motivazionale, poiché l’asserita "motivazione apparente" non era ricavabile dal solo testo della sentenza e richiedeva un confronto con gli atti. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché la ricorrente si era limitata a contrapporre la propria lettura degli atti processuali a quella del giudice di merito, senza indicare specificamente quali canoni ermeneutici fossero stati violati e in che punto. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se l’onere della prova viene erroneamente addossato alla parte sbagliata, mentre qui la censura riguardava soltanto la mancata prova del pagamento. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine "lungo" di sei mesi

    Nel giudizio instaurato dopo la riforma del 2009 si applica il termine lungo semestrale per proporre ricorso per cassazione; nel caso concreto il ricorso è stato ritenuto tempestivo, computando anche la sospensione feriale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale deve avere carattere testuale e deve emergere dal solo testo della sentenza, non potendo essere dedotto mediante confronto con le risultanze processuali.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    La censura sull’interpretazione degli atti processuali è inammissibile se la parte non indica specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e si limita a contrapporre una diversa lettura degli atti.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è deducibile solo quando il giudice attribuisca l’onere a una parte diversa da quella gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Essendo il ricorso dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, nel testo vigente dell’art. 360, n. 5, c.p.c., deve risultare immediatamente dal contenuto della sentenza e non può essere costruito attraverso un riesame delle risultanze di causa.
  • L’interpretazione degli atti processuali è sindacabile in cassazione solo se il ricorrente indichi in modo puntuale i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa degli atti.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice inverta l’onere probatorio rispetto alla corretta ripartizione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la mancata prova di un fatto dedotto dalla parte onerata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è tenuta, se dovuto, al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini dell’applicazione dell’art. 327 c.p.c. come novellato, rileva la data di instaurazione del giudizio monitorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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