Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 07748/2026 del 27/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale, aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 171-ter, comma 1, l. n. 633/1941 e, previa riqualificazione del fatto di cui al capo B nella fattispecie di ricettazione attenuata, aveva rideterminato la pena in mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 15 c.p., prospettando un tema di ne bis in idem; con il secondo e il terzo ha contestato la conferma del giudizio di colpevolezza, chiedendo una rivalutazione delle prove e delle risultanze investigative; con il quarto ha lamentato il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la questione del ne bis in idem non era stata dedotta in appello e, comunque, le norme incriminatrici non presentavano sovrapposizione, essendo riferite a condotte distinte sul piano contenutistico e temporale. Il secondo e il terzo motivo sono stati giudicati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta razionale e adeguata, basata sugli accertamenti della polizia giudiziaria circa il tentativo di vendita al pubblico di 81 CD e 57 DVD illecitamente riprodotti e privi del marchio SIAE. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché non dedotto davanti alla Corte di appello e comunque non decisivo, anche considerando che il giudice di merito aveva già riconosciuto la particolare tenuità del fatto per il reato di ricettazione, con riduzione del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 15 c.p.

    è stata invocata dalla difesa in chiave di preteso ne bis in idem, ma la Corte ha escluso qualsiasi sovrapposizione tra le fattispecie incriminatrici

  • art. 171-ter, comma 1, l. n. 633/1941

    reato per il quale la Corte di appello ha dichiarato l'estinzione per prescrizione

  • art. 648, comma 4, c.p.

    fattispecie nella quale è stato riqualificato il fatto del capo B, con conseguente rideterminazione della pena

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato dal ricorrente per chiedere il proscioglimento; la Corte rileva che il tema non era stato dedotto in appello e che il giudice di merito aveva già valorizzato la particolare tenuità del fatto

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La deduzione del ne bis in idem richiede che sia effettivamente prospettata nei gradi di merito; in sede di legittimità non può essere introdotta per la prima volta una questione non trattata in appello, salvo che emerga dai presupposti già scrutinati.
  • Non vi è violazione del divieto di duplicazione sanzionatoria quando le fattispecie incriminatrici applicate colpiscono condotte distinte, sia sotto il profilo contenutistico sia sotto quello temporale.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto è inammissibile se non devoluta al giudice di appello; inoltre, la decisione può essere incisa solo se la motivazione di merito ometta del tutto di confrontarsi con i presupposti dell'istituto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNe bis in idemParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.