Cassazione Civile, Ordinanza n. 34498/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di appello che aveva accolto l’appello dell’ente locale e assoggettato a tassazione la parte di immobile non ritenuta esente. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un immobile dell’istituto religioso, utilizzato in parte per attività religiose e per l’alloggio delle suore e in parte per ospitare studenti fuori sede. In primo grado era stata riconosciuta l’esenzione ICI/IMU per il 25% della superficie, mentre per il restante 75% era stata confermata la tassazione perché destinato ad accoglienza di studenti. L’ente locale ha impugnato e la corte tributaria di secondo grado ha riformato la decisione favorevole al contribuente. In cassazione l’istituto ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 7 d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 9 d.l. n. 23 del 2011, sostenendo l’esenzione per la porzione dell’immobile destinata ad attività religiosa; con il secondo ha contestato l’applicazione delle sanzioni, invocando l’incertezza normativa. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, e comunque infondato perché per l’anno 2012 non era applicabile la disciplina successiva sull’uso promiscuo e perché l’esenzione non spetta se gli alloggi dei religiosi sono strumentali a un’attività didattica di natura commerciale o svolta dietro corrispettivo di mercato. Ha inoltre rilevato che la sentenza d’appello aveva affermato anche l’assenza di prova sull’effettiva destinazione religiosa della porzione invocata come esente. Il secondo motivo è stato respinto perché non sussisteva obiettiva incertezza normativa, essendo la giurisprudenza di legittimità consolidata.
Norme richiamate
L’esenzione per gli immobili destinati ad attività di religione o di culto non opera quando la presenza degli alloggi dei religiosi è strumentale allo svolgimento principale di un’attività didattica oggettivamente commerciale o remunerata a condizioni di mercato.
art. 9 d.l. n. 23 del 2011
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’esenzione, ma ritenuto non decisivo per l’anno d’imposta in contestazione alla luce della disciplina applicabile ratione temporis.
art. 91-bis d.l. n. 1 del 2012
secondo e terzo comma, nel testo novellato dalla legge di conversione e successivamente modificato
La disciplina sull’uso promiscuo è stata ritenuta non applicabile all’anno 2012, perché operativa solo dal 2013.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La doglianza di violazione di legge è stata dichiarata inammissibile/inidonea perché formulata in modo generico e priva di effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
La riproposizione acritica delle difese di merito, senza censurare le rationes decidendi della sentenza impugnata, integra un non motivo inammissibile.
È richiamato per affermare che l’uniforme interpretazione della legge è assicurata dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre le difese svolte in appello: occorre confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti il motivo è inammissibile come mera contrapposizione valutativa.
- L’esenzione tributaria per immobili destinati ad attività religiose o di culto non spetta quando la disponibilità degli alloggi dei religiosi è strumentale, in via principale, a un’attività didattica con connotazione commerciale o svolta a fronte di corrispettivi di mercato.
- La disciplina sopravvenuta sull’uso promiscuo di immobili degli enti non può essere applicata retroattivamente a periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- L’assenza di prova sulla effettiva destinazione esente della porzione di immobile impedisce il riconoscimento dell’agevolazione fiscale.
- Le sanzioni tributarie non sono disapplicabili per obiettiva incertezza normativa quando sul punto esiste giurisprudenza di legittimità consolidata.
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