Sentenza n. 12764/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’annullamento - della determinazione n. -OMISSIS- del 21 marzo 2023, con cui il Generale Ispettore dell’Ispettorato per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza ha rigettato il ricorso gerarchico presentato dal ricorrente; - della nota prot. n. -OMISSIS- del 28 febbraio 2023, con cui il Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza ha comunicato di non poter accogliere la richiesta di riammissione dell’allievo maresciallo al corso di formazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di riammissione al corso di formazione per allievi marescialli e rigetto del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva inizialmente chiesto di rinunciare alla frequenza del 94° corso e di essere prosciolto anticipatamente dalla ferma volontaria per problemi familiari. Dopo l’accoglimento dell’istanza, aveva chiesto di riprendere il corso, deducendo di avere superato le difficoltà personali e sostenendo che la rinuncia fosse stata assunta in condizioni non pienamente lucide anche per presunte condotte intimidatorie e vessatorie degli istruttori. Il diniego di riammissione e il successivo rigetto del ricorso gerarchico sono stati impugnati per violazione degli artt. 2, 3 e 97 Cost., violazione del giusto procedimento, mancata applicazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, mancato contraddittorio, arbitrarietà, perplessità, ingiustizia manifesta e violazione dei doveri di buona fede e leale collaborazione. In particolare, il ricorrente lamentava l’assenza di un effettivo confronto procedimentale e l’omessa valutazione delle ragioni personali e delle asserite intimidazioni subite.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’art. 45 d.lgs. n. 199/1995 consenta la riammissione al corso, per un massimo di due volte, soltanto quando il rinvio sia dovuto ad assenze per infermità o altre cause indipendenti dalla volontà dell’allievo, e non nel caso di rinuncia volontaria. Poiché il ricorrente aveva presentato una domanda di rinuncia per esigenze personali, legittimamente l’Amministrazione aveva disposto il rinvio dal corso e il proscioglimento dalla ferma e aveva poi negato la riammissione. La censura relativa all’art. 10-bis l. n. 241/1990 è stata respinta perché il preavviso di rigetto non trova applicazione nel procedimento di ricorso gerarchico, avente natura giustiziale e regole proprie, incompatibili con il raddoppio dei termini e con la possibilità di formazione del silenzio sull’impugnazione amministrativa. Il Collegio ha inoltre rilevato che il rinvio era stato formalizzato previo colloquio con l’interessato e che il ricorso gerarchico era stato deciso sulla base di un’istruttoria adeguata, comprensiva delle osservazioni della Scuola, delle motivazioni della rinuncia e delle doglianze relative ai comportamenti degli istruttori. La motivazione è stata ritenuta esaustiva, non illogica né irragionevole, anche perché le esigenze personali dedotte non rientravano nelle ipotesi legali di riammissione e le asserite vessazioni non erano state provate, né erano state menzionate nella domanda originaria di rinuncia. L’Amministrazione aveva inoltre rispettato la procedura prevista dalla circolare del 30 luglio 2015, inclusa l’adozione sollecita del provvedimento per consentire l’eventuale scorrimento della graduatoria. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 45 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
prevede, per i rinviati dal corso a causa di assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà, la possibilità di riammissione, per un massimo di due volte, nell’anno scolastico successivo alla cessazione della causa impeditiva
La riammissione è prevista soltanto per i rinvii determinati da cause involontarie e non spetta a chi abbia volontariamente rinunciato al corso e sia stato prosciolto dalla ferma.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
non trova applicazione in sede di ricorso gerarchico
Il preavviso di rigetto è incompatibile con la natura giustiziale del ricorso gerarchico, con i relativi termini di decisione, con la possibilità di formazione del silenzio e con la segretezza della decisione fino alla sua emanazione.
artt. 2, 3 e 97 Cost.
Le censure costituzionali sono state ritenute infondate, poiché l’Amministrazione ha svolto un’istruttoria adeguata, garantito l’interlocuzione con l’interessato e adottato una motivazione esaustiva e non manifestamente illogica.
La causa è stata trattata in modalità telematica nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La riammissione a un corso di formazione militare, quando prevista dalla legge per il rinvio dal corso, può essere riconosciuta soltanto nei casi espressamente individuati dalla disciplina normativa, quali le assenze dovute a infermità o ad altre cause indipendenti dalla volontà dell’allievo; essa non si estende alla rinuncia volontaria al corso per esigenze personali.
- La rinuncia volontaria alla frequenza di un corso propedeutico all’assunzione in ruolo e il conseguente proscioglimento dalla ferma determinano la cessazione del rapporto secondo la disciplina applicabile, senza che il successivo superamento delle ragioni personali consenta, in assenza di una specifica previsione normativa, la riammissione al corso.
- L’art. 10-bis l. n. 241/1990 non si applica al procedimento di ricorso gerarchico, la cui natura giustiziale e disciplina propria risultano incompatibili con il preavviso di rigetto, anche perché tale comunicazione inciderebbe sui termini di decisione e sulla possibilità di definizione mediante silenzio.
- Nel procedimento relativo al rinvio volontario da un corso di formazione militare, l’interlocuzione con l’interessato e l’osservanza della procedura prevista dalla disciplina interna possono escludere la violazione delle garanzie partecipative, purché l’Amministrazione abbia acquisito e valutato le circostanze rilevanti.
- La motivazione del diniego di riammissione è adeguata quando individua la rinuncia volontaria quale causa ostativa prevista dalla disciplina applicabile e valuta le circostanze dedotte dall’interessato; le allegazioni di intimidazioni o vessazioni non comprovate e non menzionate nella domanda originaria non impongono un diverso esito.
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