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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3594/2022 del 01/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il detenuto, ristretto in regime differenziato per reati ostativi ex art. 4-bis O.P., impugnava l'ordinanza che aveva respinto la domanda di integrazione della liberazione anticipata speciale per i semestri dal 2014. Il ricorrente sosteneva che, alla luce di pronunce recenti (Corte cost. n.253/2019, Corte cost. n.32/2020, Corte EDU), vi fosse una ingiustificata disparità di trattamento e che dovesse applicarsi la lex mitior (retroattività della normativa più favorevole) derivante dal D.L. 23/12/2013, n.146 nella parte che originariamente prevedeva l'estensione del beneficio anche ai condannati per reati ostativi, non recepita nella legge di conversione; chiedeva inoltre di eccepire questioni di costituzionalità di norme quali l'art.1, comma 1, L. n.10/2014 e l'art. 41-bis O.P. per violazione di vari principi costituzionali e della CEDU.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non sussisteva ingiustificata disparità di trattamento: le pronunce invocate non si estendono automaticamente ad altri benefici diversi dal permesso-premio; la clausola che esclude i reati ex art. 4-bis O.P. dalla disciplina della liberazione anticipata speciale è legittima, rientrando nella discrezionalità legislativa e fondata sulla differente pericolosità dei reati. La Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte cost. n.32/2020 non imponga automaticamente la retroattività della lex mitior in questo caso, perché la norma impugnata non ha trasformato in senso sostanziale il trattamento sanzionatorio in itinere applicabile al detenuto; inoltre la liberazione anticipata speciale è un istituto temporaneo e derogatorio legato a finalità deflattive per un periodo determinato e non applicabile ai detenuti in regime differenziato nella specie. Il ricorso è dunque respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ordinamento Penitenziario

    Indica i reati 'ostativi' la cui commissione comporta specifiche limitazioni nell'accesso a benefici penitenziari; la Corte ha ritenuto legittimo che il legislatore escluda tali condannati dalla liberazione anticipata speciale per ragioni di maggiore pericolosità.

  • art. 54 Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Norma di riferimento per la liberazione anticipata ordinaria; la Corte ha distinto il beneficio ordinario dall'istituto speciale contestato, sottolineando che l'accesso all'ordinario non è precluso ai condannati ostativi.

  • art. 4 D.L. 23/12/2013, n. 146

    Il decreto-legge, nella disciplina originaria, prevedeva estensioni temporanee del beneficio; la Corte ha ritenuto che la parte favorevole non recepita nella legge di conversione non imponga automatica efficacia retroattiva nei confronti dei detenuti in regime differenziato.

  • Legge 21/02/2014, n. 10 (conversione D.L. n.146/2013)

    La legge di conversione ha modificato il contenuto favorevole del decreto: la Corte ha valutato legittima la scelta normativa che ha escluso i soggetti ostativi dall'estensione del beneficio speciale.

  • art. 41-bis Ordinamento Penitenziario

    Regolamentazione del regime differenziato; la difesa ne aveva invocato l'incostituzionalità per la limitazione dei benefici, ma la Corte non ha ritenuto la limitazione di per sé illegittima nel contesto esaminato.

  • art. 25 Cost.

    Richiamato in rapporto al principio di irretroattività delle norme più sfavorevoli; la Corte ha precisato che la sentenza costituzionale citata (n.32/2020) richiede che la norma sopravvenuta incida effettivamente sul trattamento sanzionatorio in itinere per far valere il divieto d'irretroattività in senso peggiorativo.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in tema di applicazione della lex mitior e principio di personalità delle pene; la Corte ha ritenuto non sussistente applicabilità della lex mitior alla fattispecie contestata.

  • artt. 2, 3, 25, 27 Cost. (richiamati dalla difesa)

    Richiami costituzionali addotti per sostenere la violazione dei principi di uguaglianza, irretroattività e funzione rieducativa della pena; la Corte di legittimità ha ritenuto tali censure già affrontate e non fondate rispetto all'art. 4 D.L. 146/2013 come modificato.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato in relazione al principio di legalità delle pene; la Corte ha precisato i limiti dell'applicazione delle pronunce europee nel dare efficacia retroattiva a norme esecutive sopravvenute.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Corte cost. n. 253/2019

    Pronuncia che ha riguardato in particolare i permessi premio; la Corte di legittimità ha affermato che gli effetti di quella sentenza non si estendono analogicamente ad altri benefici diversi dal permesso-premio.

  • Corte cost. n. 32/2020

    Ha richiamato la necessità di valutare la retroattività delle norme che incidono sul trattamento sanzionatorio in itinere; la Cassazione ha però ritenuto che, nel caso concreto, non si fosse in presenza di una norma che abbia sostanzialmente modificato la posizione sanzionatoria del detenuto all'epoca dei fatti.

  • Corte EDU, caso Viola c. Italia (richiamato)

    Giurisprudenza europea usata dalla difesa a supporto del principio di legalità e del trattamento sanzionatorio; la Corte di legittimità non ha ritenuto che tali orientamenti impongano diverso esito nella vicenda concreta.

  • Cass. Sez.1, n. 17100 del 01/04/2021 (Gallico)

    Precedente della Corte di cassazione che conferma l'impossibilità di estendere gli effetti della sentenza costituzionale sui permessi-premio ad altri istituti come la semilibertà o la liberazione anticipata speciale.

  • Cass. Sez.1, n. 2780 del 20/07/2016 (Liotta)

    Precedente che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.4 D.L. 23/12/2013 n.146 nella parte che esclude i reati ex art.4-bis dall'ambito della disciplina di favore.

Massime di principio

  • L'esclusione dei condannati per reati ostativi ex art. 4-bis O.P. da specifici benefici penitenziari può essere ritenuta costituzionalmente legittima se fondata su ragioni di politica criminale e sulla maggiore pericolosità dei reati; spetta al legislatore calibrare l'accesso ai vari istituti.
  • Le pronunce costituzionali o europee che riguardano un istituto specifico (es. permessi-premio) non si estendono automaticamente, per analogia, ad altri benefici diversi; ogni istituto va valutato nel proprio ambito normativo e funzionale.
  • La regola della lex mitior e la disciplina sull'irretroattività richiedono che la norma sopravvenuta incida effettivamente e in maniera sostanziale sul trattamento sanzionatorio in itinere per poter essere applicata retroattivamente: non tutte le modifiche normative in materia esecutiva producono tale effetto.
  • Gli istituti temporanei o eccezionali (come la liberazione anticipata speciale collegata a finalità deflative) possono essere considerati applicabili solo nei periodi di vigenza stabiliti e non dispiegare efficacia retroattiva rispetto a situazioni diverse o a ristretti in regimi differenziati.
  • Le questioni di legittimità costituzionale già valutate negativamente dalla giurisprudenza di legittimità sono difficilmente riapribili in sede ordinaria se non emergono profili nuovi e determinanti.

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