Cassazione Penale, Sentenza n. 3594/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il detenuto, ristretto in regime differenziato per reati ostativi ex art. 4-bis O.P., impugnava l'ordinanza che aveva respinto la domanda di integrazione della liberazione anticipata speciale per i semestri dal 2014. Il ricorrente sosteneva che, alla luce di pronunce recenti (Corte cost. n.253/2019, Corte cost. n.32/2020, Corte EDU), vi fosse una ingiustificata disparità di trattamento e che dovesse applicarsi la lex mitior (retroattività della normativa più favorevole) derivante dal D.L. 23/12/2013, n.146 nella parte che originariamente prevedeva l'estensione del beneficio anche ai condannati per reati ostativi, non recepita nella legge di conversione; chiedeva inoltre di eccepire questioni di costituzionalità di norme quali l'art.1, comma 1, L. n.10/2014 e l'art. 41-bis O.P. per violazione di vari principi costituzionali e della CEDU.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che non sussisteva ingiustificata disparità di trattamento: le pronunce invocate non si estendono automaticamente ad altri benefici diversi dal permesso-premio; la clausola che esclude i reati ex art. 4-bis O.P. dalla disciplina della liberazione anticipata speciale è legittima, rientrando nella discrezionalità legislativa e fondata sulla differente pericolosità dei reati. La Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte cost. n.32/2020 non imponga automaticamente la retroattività della lex mitior in questo caso, perché la norma impugnata non ha trasformato in senso sostanziale il trattamento sanzionatorio in itinere applicabile al detenuto; inoltre la liberazione anticipata speciale è un istituto temporaneo e derogatorio legato a finalità deflattive per un periodo determinato e non applicabile ai detenuti in regime differenziato nella specie. Il ricorso è dunque respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 4-bis Ordinamento Penitenziario
Indica i reati 'ostativi' la cui commissione comporta specifiche limitazioni nell'accesso a benefici penitenziari; la Corte ha ritenuto legittimo che il legislatore escluda tali condannati dalla liberazione anticipata speciale per ragioni di maggiore pericolosità.
art. 54 Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Norma di riferimento per la liberazione anticipata ordinaria; la Corte ha distinto il beneficio ordinario dall'istituto speciale contestato, sottolineando che l'accesso all'ordinario non è precluso ai condannati ostativi.
art. 4 D.L. 23/12/2013, n. 146
Il decreto-legge, nella disciplina originaria, prevedeva estensioni temporanee del beneficio; la Corte ha ritenuto che la parte favorevole non recepita nella legge di conversione non imponga automatica efficacia retroattiva nei confronti dei detenuti in regime differenziato.
Legge 21/02/2014, n. 10 (conversione D.L. n.146/2013)
La legge di conversione ha modificato il contenuto favorevole del decreto: la Corte ha valutato legittima la scelta normativa che ha escluso i soggetti ostativi dall'estensione del beneficio speciale.
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
Regolamentazione del regime differenziato; la difesa ne aveva invocato l'incostituzionalità per la limitazione dei benefici, ma la Corte non ha ritenuto la limitazione di per sé illegittima nel contesto esaminato.
art. 25 Cost.
Richiamato in rapporto al principio di irretroattività delle norme più sfavorevoli; la Corte ha precisato che la sentenza costituzionale citata (n.32/2020) richiede che la norma sopravvenuta incida effettivamente sul trattamento sanzionatorio in itinere per far valere il divieto d'irretroattività in senso peggiorativo.
Richiamato dalla difesa in tema di applicazione della lex mitior e principio di personalità delle pene; la Corte ha ritenuto non sussistente applicabilità della lex mitior alla fattispecie contestata.
artt. 2, 3, 25, 27 Cost. (richiamati dalla difesa)
Richiami costituzionali addotti per sostenere la violazione dei principi di uguaglianza, irretroattività e funzione rieducativa della pena; la Corte di legittimità ha ritenuto tali censure già affrontate e non fondate rispetto all'art. 4 D.L. 146/2013 come modificato.
art. 7 CEDU
Richiamato in relazione al principio di legalità delle pene; la Corte ha precisato i limiti dell'applicazione delle pronunce europee nel dare efficacia retroattiva a norme esecutive sopravvenute.
Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte cost. n. 253/2019
Pronuncia che ha riguardato in particolare i permessi premio; la Corte di legittimità ha affermato che gli effetti di quella sentenza non si estendono analogicamente ad altri benefici diversi dal permesso-premio.
Corte cost. n. 32/2020
Ha richiamato la necessità di valutare la retroattività delle norme che incidono sul trattamento sanzionatorio in itinere; la Cassazione ha però ritenuto che, nel caso concreto, non si fosse in presenza di una norma che abbia sostanzialmente modificato la posizione sanzionatoria del detenuto all'epoca dei fatti.
Corte EDU, caso Viola c. Italia (richiamato)
Giurisprudenza europea usata dalla difesa a supporto del principio di legalità e del trattamento sanzionatorio; la Corte di legittimità non ha ritenuto che tali orientamenti impongano diverso esito nella vicenda concreta.
Cass. Sez.1, n. 17100 del 01/04/2021 (Gallico)
Precedente della Corte di cassazione che conferma l'impossibilità di estendere gli effetti della sentenza costituzionale sui permessi-premio ad altri istituti come la semilibertà o la liberazione anticipata speciale.
Cass. Sez.1, n. 2780 del 20/07/2016 (Liotta)
Precedente che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.4 D.L. 23/12/2013 n.146 nella parte che esclude i reati ex art.4-bis dall'ambito della disciplina di favore.
Massime di principio
- L'esclusione dei condannati per reati ostativi ex art. 4-bis O.P. da specifici benefici penitenziari può essere ritenuta costituzionalmente legittima se fondata su ragioni di politica criminale e sulla maggiore pericolosità dei reati; spetta al legislatore calibrare l'accesso ai vari istituti.
- Le pronunce costituzionali o europee che riguardano un istituto specifico (es. permessi-premio) non si estendono automaticamente, per analogia, ad altri benefici diversi; ogni istituto va valutato nel proprio ambito normativo e funzionale.
- La regola della lex mitior e la disciplina sull'irretroattività richiedono che la norma sopravvenuta incida effettivamente e in maniera sostanziale sul trattamento sanzionatorio in itinere per poter essere applicata retroattivamente: non tutte le modifiche normative in materia esecutiva producono tale effetto.
- Gli istituti temporanei o eccezionali (come la liberazione anticipata speciale collegata a finalità deflative) possono essere considerati applicabili solo nei periodi di vigenza stabiliti e non dispiegare efficacia retroattiva rispetto a situazioni diverse o a ristretti in regimi differenziati.
- Le questioni di legittimità costituzionale già valutate negativamente dalla giurisprudenza di legittimità sono difficilmente riapribili in sede ordinaria se non emergono profili nuovi e determinanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3514/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3515/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3516/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3517/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3520/2022 del 01/02/2022
- Sentenza penale · 1 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 3523/2022 del 01/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →