Cassazione Penale, Sentenza n. 19925/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d\'Appello di Caltanissetta che aveva confermato le condanne del Tribunale di Gela. Le censure principali riguardano: 1) la contestata configurazione dell\'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) per carenza dell\'elemento strutturale-organizzativo, l\'insufficiente prova di canali stabili di approvvigionamento, la presunta natura familiare e non associativa dei contatti e l\'assenza di ruolo attivo di taluni imputati; 2) la qualificazione come cessioni di droga di atti che sarebbero, secondo le difese, prestiti o rapporti estranei al narcotraffico (art. 73 d.P.R. 309/90); 3) la contestazione della sussistenza del reato di estorsione (art. 629 c.p.) con la tesi che si sarebbe trattato di pressioni, favori o scambi non violenti e senza ingiusto profitto; 4) doglianze relative a specifici reati (minaccia aggravata/porto d\'arma, detenzione di arma) basati su intercettazioni ritenute ambigue e senza sequestro dell\'arma; 5) questioni relative alla quantificazione della pena, al mancato riconoscimento delle attenuanti e all\'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.). In sostanza, le difese chiedevano la rinnovata valutazione delle risultanze probatorie, la dismissione delle interpretazioni delle intercettazioni e la riforma delle statuizioni punitive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione sintetica: i motivi di impugnazione sono per lo più aspecifici e si limitano a riprodurre censure già avanzate in sede di appello senza affrontare compiutamente le argomentazioni della sentenza impugnata; molte doglianze sono puramente fattuali e mirano a una rivalutazione delle prove, attività non consentita in sede di legittimità salvo il caso di travisamento inequivoco della prova. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte territoriale in ordine alla configurazione dell\'associazione di tipo associativo, alla rilevanza probatoria delle intercettazioni, alla sussistenza del reato di estorsione (anche come intimidazione implicita idonea a coartare la volontà della vittima) e agli altri reati contestati; inoltre la determinazione della pena e il riconoscimento della recidiva sono stati ritenuti adeguatamente motivati. Non essendo stato prospettato alcun travisamento decisivo delle intercettazioni né alcuna manifesta illogicità, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
La Corte conferma che l\'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede un elemento strutturale-organizzativo che può essere desunto anche da elementi sintomatici (ripetitività dei reati-fine, divisione dei ruoli, canali di approvvigionamento, continuità delle condotte). Le intercettazioni concordanti e la continuità delle condotte possono dimostrare il pactum sceleris e la stabilità del vincolo associativo.
Le singole cessioni di stupefacenti possono essere provate anche attraverso intercettazioni quando queste, nel loro insieme, evidenzino un\'attività sistematica e continuativa; il giudice di merito può collegare episodi omogenei per formare una prova del programma criminoso.
L\'elemento della minaccia per l\'estorsione può essere anche implicito, larvato o indiretto se idoneo ad incutere timore e coartare la volontà della vittima; l\'ingiusto profitto può consistere in vantaggi non dovuti anche ottenuti mediante l\'uso improprio di mezzi giuridici legittimi.
Le doglianze sulla mancanza di sequestro dell\'arma non sono decisive se dal contenuto delle intercettazioni e da altri elementi probatori emerge, in modo non travisato, la detenzione o l\'uso di un\'arma; la Corte territoriale può valorizzare intercettazioni ambientali anche in assenza di sequestro se la loro interpretazione è logica e coerente.
art. 612 comma 2 cod. pen. in relazione all\'art. 339 cod. pen.
I reati di minaccia aggravata e le condotte connesse sono stati ritenuti provati sulla base del quadro probatorio complessivo (intercettazioni, perizia balistica, dichiarazioni) e non censurabili in cassazione in assenza di travisamento della prova.
L\'aumento di pena per recidiva è stato confermato perché motivato sulla base dei precedenti penali gravi e della persistente pervicacia a delinquere del ricorrente; la Corte richiede motivazione concreta e non puramente formale per contestare la recidiva in Cassazione.
Richiama gli oneri motivazionali e la necessità che il ricorso in cassazione contesti puntualmente le ragioni addotte dalla sentenza impugnata; la mancanza di specificità nei motivi conduce all\'inammissibilità.
art. 591 comma 1 cod. proc. pen.
Il vizio di aspecificità del ricorso, che non indica con chiarezza il vizio dedotto e non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata, integra causa di inammissibilità prevista dall\'articolo.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa una nuova valutazione delle prove: i motivi devono evidenziare errori di diritto o travisamenti inequivocabili della prova; la mera richiesta di rivalutazione fattuale conduce all\'inammissibilità.
- I ricorsi che si limitano a riprodurre i motivi di appello o non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata sono aspecifici e quindi inammissibili ai sensi dell\'art. 591 c.p.p.
- L\'esistenza di un\'associazione (art. 74 d.P.R. 309/90) può essere desunta anche da elementi sintomatici e dinamici (ripetizione dei reati-fine, divisione dei ruoli, continuità delle forniture), non è richiesto un patto formale scritto.
- Intercettazioni ambientali e telefoniche, se concordanti, chiare e non travisate, possono costituire prova sufficiente per reati di droga e per altri reati complessi; chi le impugna deve dimostrare un travisamento palese.
- Per l\'estorsione non è necessario che la minaccia sia esplicita: una minaccia implicita o un comportamento intimidatorio, valutato nel contesto e alla luce della personalità della vittima, può integrare il reato.
- L\'assenza del sequestro di un\'arma non esclude automaticamente la responsabilità se il complesso probatorio (intercettazioni, perizie, dichiarazioni) dimostra in modo coerente la detenzione o l\'uso.
- La determinazione della pena e il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo se emergono manifesta illogicità o arbitrio.
- Per contestare l\'applicazione della recidiva occorre muovere censure specifiche e concrete; la mera asserzione generica è insufficiente a ribaltare la valutazione del giudice di merito.
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